CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 22977/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza emessa dal gup di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere coltivato 136 piantine di cannabis indica, e lo ha affidato a due motivi. Con il primo deduce vizio di motivazione, sotto il profilo della omessa o contraddittorietà della stessa con riferimento alla attribuibilità della coltivazione all'imputato, laddove già il primo giudice aveva assolto l'imputato dalla detenzione di droga, e armi all'interno di un garage, rilevando l'impossibilità di stabilire con certezza la riconducibilità di quanto rinvenuto all'interno del suddetto, stante la detenzione patita dal [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine all'inquadramento giuridico della condotta contestata stante la mancanza di offensività della condotta riferita all'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. 2. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Il primo motivo prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha messo in evidenza come l'assoluzione dell'imputato per il reato di detenzione di sostanze stupefacente e delle armi aveva trovato la propria ragion d'essere nella circostanza che il garage all'interno del quale risultavano custodite fosse di proprietà di una ditta di cui era socio tale [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva affittato a tale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consegnava la copia del documento di identità sul quale, tuttavia, era riportata la fotografia del [OSCURATO:PERSONA], il quale frattanto il 25 aprile 2017 veniva tratto in arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale e poi, il 27 aprile 2017 posto agli arresti domiciliari presso il suo domicilio sito in c.da [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA]. Proprio nel capannone posto nelle adiacenze della sua abitazione venivano rinvenute le 136 piantine di cannabis indica di altezza variabile tra i 6 e i 9 centimetri, collocate in quattro plateau di polistirolo, tipicamente usati in agricoltura, nonché sei bicchieri di plastica di medie dimensioni contenenti sei piantine della medesima sostanza. Dunque, a differenza del garage, il capannone era attiguo all'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Con ciò il ricorso non si confronta ma, soprattutto, non si confronta con quanto si legge a pagina 5 della motivazione giLv laddove si legge che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che quanto rinvenuto e menzionato rientrava nella sua esclusiva proprietà. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. La motivazione sul punto è esaustiva e congruamente argomentata. La Corte territoriale, invero, ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti. Proprio le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Caruso, Rv. 278624 - 02) hanno chiarito che «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente». 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 La C liera est. [OSCURATO:PERSONA] rena Don G D [OSCURATO:PERSONA]