CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 17869/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23658/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] appresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] -PEC [OSCURATO:EMAIL] dell’[OSCURATO:PERSONA] e presso di essa domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del Tempio di Giove, n. 21; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 1008/2021depositata il 17/02/2021 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 1008/13/2021, depositata il 17/02/2021 e non notificata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 1798/36/2017 che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 emessi nei confronti dell’Istituto delle Suore delle Figlie della [OSCURATO:PERSONA], escludendo dall’esenzione solo l’immobile locato ad ACEA; 1.2. la [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello in considerazione del fatto che non risultava provata in atti l’asserita notifica della sentenza di primo grado e, nel merito, rilevava che la C.T.P. aveva correttamente applicato l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 atteso che l'immobile in questione risultava adibito, al primo piano, a residenza delle suore anziane e tutte le attività, ivi comprese le attività didattiche, erano svolte con modalità non commerciali, assumendo, infine, che il Comune non aveva provato che nei locali de quibus si svolgesse attività turistica con finalità commerciale; 2. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; 3. resiste con controricorso l’Istituto delle Suore delle Figlie della [OSCURATO:PERSONA] che ha formulato, anche, ricorso incidentale condizionato, illustrato con successiva memoria; 4. il P.G. ha depositato memoria scritta, chiedendo accogliersi il ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo l’ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e delle norme connesse e/o correlate, osservando che la Commissione tributaria regionale - affermando che i giudici di primo grado avevano correttamente applicato l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lvo. n. 504/1992 risultando gli immobili adibiti o come residenza delle suore o per attività, ivi comprese le attività didattiche, svolte con modalità non commerciali - era chiaramente incorsa i n una violazione del dettato normativo; 1.1. rileva che i giudici di appello disattendendo, ovvero mal interpretando, i criteri di esenzione previsti dalla normativa de qua, avevano illegittimamente escluso la pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale non considerando che, secondo i principi fissati dalla Suprema Corte, gli immobili destinati ad attività oggettivamente commerciali non rientrano nell’ambito dell’esenzione ICI e per questi l’Istituto era tenuto al pagamento dell’imposta con la precisazione che, analizzando gli introiti conseguiti, desumibili dal riepilogo contabile estrapolato dall’Agenzia delle Entrate e già allegato nei precedenti gradi di giudizio, si evinceva che l’Istituto della Suore delle Figlie della [OSCURATO:PERSONA] aveva conseguito un volume d’affari pari ad € 3.707.696,00 per l’anno 2009, ad € 3.578.787,00 per l’anno 2010 ed ad € 3.852.225,00 per il 2011, apparendo palese lo scopo di lucro; 2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. sul riparto dell’onere della prova, lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a rilevare che “il Comune non ha minimamente provato che nei locali si svolgesse attività turistica con finalità commerciale” non considerando che la prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell’esenzione, come da ormai consolidata giurisprudenza, spetta a chi sostiene di averne diritto; 3. l’Istituto della Suore delle Figlie della [OSCURATO:PERSONA], con il proposto, ricorso incidentale condizionato propone due motivi: 3.1. con il primo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, 324, 325, e 326 cod. proc. civ. nonché degli artt. 49 e 51, comma 1, del d.lgs. 546/1992 per avere la C.T.R. disatteso la eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello notificato in data 10/07/2017 sebbene vi fosse prova in atti della intervenuta notifica della sentenza di primo grado in data 3 marzo 2017; 3.2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 116, primo comma, cod. proc. civ. nonché degli artt. 2699, 2700, 2714, 2716 e 2909 cod. civ. per avere la C.T.R. disatteso la eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello, non tenendo conto della valenza della prova documentale in atti; 4. si devono esaminare, con precedenza, i due motivi- fra loro connessi- del ricorso incidentale (qualificato come condizionato), aventi priorità logica e giuridica rispetto ai motivi del ricorso principale, poiché attinenti a questione pregiudiziale di rito (cioè, la tardiva proposizione dell’appello); 4.1 invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale “non condizionato”, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l'ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest'ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni proposte - profilo, questo, che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà della parte di subordinare l'esame della propria impugnazione all'accoglimento del ricorso principale - poiché l'interesse all'impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2021, n. 24407; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6270); 4.2. si impone, quindi, la preliminare verifica della fondatezza dei due motivi, fra loro connessi, del ricorso incidentale relativi alla tardività dell’appello dell’ente impositore, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, questione, rigettata dal giudice di appello; 5. deve osservarsi che non coglie nel segno la tesi formulata dal P.G., nella memoria in atti, secondo cui tale motivo sarebbe infondato in quanto la parte contribuente si era «limitata ad allegare una copia della sentenza di primo grado e la ricevuta di spedizione di una raccomandata con relativo avviso di ricevimento, con destinatario “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] – U.O. fiscalità imm.re Direzione gest. del Proc. Connessi alle entrate fiscali”, documentazione assolutamente inidonea a dimostrare l’avvenuta notifica della sentenza ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., al fine della produzione dell’effetto di far decorrere il termine breve ex art.326 c.p.c.»; 5.1. contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., vi era prova in atti della rituale notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del c.d. termine breve; 5.2. invero in tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992. (Sez. U-, Sentenza n. 21884 del 11/07/2022, Rv. 665192 -01). Per la notificazione dei provvedimenti tributari deve, dunque, farsi riferimento non già alle norme processuali civili ordinarie, bensì alla norma speciale di cui all’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, che consente che la notifica possa avvenire anche a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Tale notifica, anche se eseguita nei confronti della parte direttamente e, perfino, ad un ufficio periferico diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, è senz’altro idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 comma 1 d.lgs. 546/1992, come chiarito dalle S.U. Nel caso in esame, per come debitamente comprovato dall’ istituto controricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza, è stata depositata agli atti del fascicolo d’ufficio di merito copia della sentenza debitamente notificata a [OSCURATO:PERSONA] presso l’ufficio tributi nelle mani del soggetto incaricato, in data 3 marzo 2017. La notifica della sentenza risulta eseguita e versata in atti ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2 (con deposito di copia autentica della sentenza spedita per posta, con fotocopia della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio). A fronte di tale rituale notifica i termini di impugnazione scadevano, dunque, il 2 maggio 2017, quindi l’appello notificato il 17 luglio 2017 è da ritenere tardivo; 5.3. si impone, a tal proposito, una precisazione. L’art.11 del d.l. 50/17 –che ha introdotto delle previsioni in tema di definizione agevolata delle al comma 9 dispone che: "Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017". L’art. 1 - bis del medesimo articolo ha previsto che: Risulta che [OSCURATO:PERSONA], con deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 45/2017, ha recepito il d.l. n. 50 del 2017, art. 11. Ritiene questo Collegio che, sebbene nessuna delle parti l’abbia menzionata e/o prodotta, integrando tale deliberazione un presupposto di applicabilità della disciplina in tema di definizione agevolata e, quindi, trattandosidi un atto amministrativo che integra la norma di legge, questa Corte possa conoscerne anche di ufficio, in base al principio iura novit curia trattandosi, appunto, di regolamento integrativo della norma primaria, sicchè il giudice è tenuto a conoscerlo, trattandosi di fonti para primarie o sub primarie (cfr. Cass. 14446 del 15/06/2010; Cass. n. 23093 del 16/11/2005 e precedenti conformi). Occorre, tuttavia, osservare che detta deliberazione prevede: « Articolo 7. “Sospensioni termini processuali” 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 2 ottobre 2017. Articolo 8. “Entrata in vigore” 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione» (vale a dire il 31 agosto 2017). Poiché nella specie alla data del 17 luglio la sentenza di primo grado era già passata in giudicato in difetto di tempestiva impugnazione nel termine c.d. breve, il sopravvenire di detto regolamento - operante quanto alle liti dalla data del 31 agosto- non può certamente incidere sui già maturati termini di impugnazione; 6. per quanto sopra esposto, quindi, va accolto il ricorso incidentale e, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, va dichiarato che il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in grado d'appello e confermata la sentenza della commissione tributaria provinciale; 6.1. le spese di lite del processo di appello e del presente giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara che il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in grado d'appello e conferma la sentenza della Commissione tributaria provinciale; condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’ ISTITUTO controricorrente, liquidandole nella misura di euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge,per il giudizio di appello ed in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti, per il giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale propost