CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 46863/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento ZAPPALA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 aprile 2023 il Giudice per le Indagini del Tribunale di Catania, in esito all'udienza camerale, rigettando l'opposizione alla richiesta di archiviazione precedentemente proposta, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati in ordine ai reato di cui agli artt. 449 e 450 cod. pen. I fatti oggetto del procedimento ineriscono allo sprofondamento, nella notte fra il 19 e il 20 gennaio 2020, nell' isolato della città di Catania compreso tra le vie Lago di Nicito, Castromarino, Fiorentino, Daniele e Plebiscito, del terreno con crollo parziale e danneggiamento degli edifici ivi ubicati, fortunatamente senza vittima. Il crollo avveniva in concomitanza con il transito della c.d. "talpa" TBM, ovvero del macchinario per lo scavo meccanizzato della galleria della linea metropolitana in corso di esecuzione da parte della ditta appaltatrice CMC Il G.i.p. ha ritenuto condivisibili le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, secondo cui non erano emersi profili di responsabilità in capo agli indagati, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di direttore tecnico della società [OSCURATO:PERSONA] spa, concessionaria dei lavori per la realizzazione del tratto di metropolitana oggetto del crollo, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile della ditta C.M.C., che stava effettuando lavori di scavo nel sottosuolo mediante la talpa TBM. 2.Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso le persone offese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con atto unico, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto l'abnormità dell'ordinanza in relazione agli artt. 111 e 112 Cost. e agli artt. 125, 408 e 410 cod. proc. pen. Secondo il difensore, il G.i.p., lungi dal prendere posizione circa le doglianze rappresentate dalle persone offese, aveva sostenuto la infondatezza della notizia di reato sulla base delle conclusioni tecniche contenute nella relazione del consulente della procura, incomplete e contraddittorie, soprattutto nella parte in cui il fenomeno dello sprofondamento del terreno era stato ritenuto imprevedibile. Inoltre il G.i.p. aveva erroneamente ritenuto superflue le indagini suppletive sollecitate dalle persone offese, senza valutare la produzione documentale degli opponenti con particolare riferimento alla consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento civile di accertamento tecnico preventivo intrapreso dalla stessa ditta C.M.C. innanzi al Tribunale di Catania. 3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. Prima della riforma operata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale. L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato abrogato dalla legge n. 103/2007, che ha introdotto l'art. 410 bis cod. proc. pen. Secondo tale disposizione l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, solo avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ovvero: - avverso l'ordinanza di archiviazione resa in violazione dell'art. 127 comma 5 cod. proc. pen.; - avverso il decreto di archiviazione, nell'ipotesi in cui sia mancato l'avviso della richiesta alla persona offesa che aveva chiesto di volerne essere informata, e, a prescindere da tale richiesta, nei casi di omesso avviso nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona o riguardanti il reato di furto in abitazione o furto con strappo; - avverso il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine di legge concesso alla persona offesa per prendere visione degli atti e per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero con istanza motivata di prosecuzione delle indagini; - avverso il decreto di archiviazione emesso senza che il giudice si sia pronunciato sull'opposizione della persona offesa (fatti salvi in casi di inammissibilità originaria dell'opposizione); - avverso il decreto di archiviazione nel caso di mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 comma 1 bis cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. n. 28 del 2015. Dunque, la novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, accomunate dalla violazione di talune prerogative processuali riconosciute alla persona offesa e, in un caso, anche all'indagato, ovvero nell'ipotesi in cui a quest'ultimo non sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto Valle la pena ribadire, in ogni caso, che l' ordinanza di archiviazione, oggi reclamabile davanti al Tribunale in composizione monocratica e, prima della entrata in vigore della legge n. 103/2017 ricorribile per cassazione, può essere impugnata nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. Siffatta limitazione è stata sempre pacifica nella giurisprudenza di legittimità , che già negli anni immeditatamente successivi alla entrata in vigore del nuovo codice di rito ( sez U. n.- 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv 201381) ha ripetutamente osservato come il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale sia consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole a garanzia del contraddittorio, con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371) Il ricorrente nel caso di specie si duole del merito della decisione del Giudice delle indagini preliminari, ovvero muove una censura inammissibile sia in sede di legittimità, sia in sede di reclamo. 4.All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in Favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende Dec