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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 1988

Cassazione n. 41119/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Messina ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città, in data 16 febbraio 2023, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, cLigs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di arresto.

2. Ricorre per cassazione Oliveri, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e con un unico motivo deduce la mancanza e, comunque, l'illogicità della motivazione del Giudice di secondo grado, che ha omesso di rispondere alle censure in punto di offensività della condotta, di difetto di prova dell'elemento psicologico, di sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., infine di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva che il ragionamento probatorio posto a fondamento della conferma della condanna riguarda, con tutta evidenza, altro processo e altro titolo di reato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di specificità.

4. La difesa, in data 15 giugno 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell'affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, questa Corte ha chiarito che non è possibile, nel caso di specie, rimediare all'errore attraverso la procedura ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, Cicce, Rv. 244233).

E' del pari nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, L., Rv. 261801)

3. Detti principi possono senz'altro essere trasposti alla situazione oggetto di scrutinio.

Osserva, invero, il Collegio che nel caso che ci occupa vi è assenza di motivazione sulla fattispecie devoluta in appello e sulle relative censure, poiché la pur presente motivazione della sentenza impugnata fa riferimento a fattispecie (reato di evasione) diversa da quella devoluta (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011).

Su tale conclusione non è suscettibile di incidere il rilievo, contenuto nella requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, della genericità del ricorso.

Ciò in quanto è ben vero che «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (ex multis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, 2019, C., Rv. 275853).

Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è limitata al mero diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro con riferimento ad un reato (evasione) diverso da quello per cui Olivieri è stato condannato.

Non viene, dunque, qui in rilievo l'a-specificità dei motivi, perché tale caratteristica nell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della specificità e congruità della motivazione, qui da ritenersi assente perché l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione.

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad Altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Così deciso, il 28 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Messina ha confermato quella con la quale il Tribunale della stessa città, in data 16 febbraio 2023, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, cLigs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di arresto. 2. Ricorre per cassazione Oliveri, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e con un unico motivo deduce la mancanza e, comunque, l'illogicità della motivazione del Giudice di secondo grado, che ha omesso di rispondere alle censure in punto di offensività della condotta, di difetto di prova dell'elemento psicologico, di sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., infine di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Osserva che il ragionamento probatorio posto a fondamento della conferma della condanna riguarda, con tutta evidenza, altro processo e altro titolo di reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 giugno 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di specificità. 4. La difesa, in data 15 giugno 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell'affermare che è nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, ma che reca, per errore, il dispositivo e la motivazione relativi ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, questa Corte ha chiarito che non è possibile, nel caso di specie, rimediare all'errore attraverso la procedura ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. in quanto la sostanziale assenza della motivazione richiederebbe una modifica essenziale del provvedimento su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 2, n. 23542 del 12/05/2009, Cicce, Rv. 244233). E' del pari nulla, ma non inesistente, la sentenza d'appello la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado, e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante impugnazione, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, L., Rv. 261801) 3. Detti principi possono senz'altro essere trasposti alla situazione oggetto di scrutinio. Osserva, invero, il Collegio che nel caso che ci occupa vi è assenza di motivazione sulla fattispecie devoluta in appello e sulle relative censure, poiché la pur presente motivazione della sentenza impugnata fa riferimento a fattispecie (reato di evasione) diversa da quella devoluta (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011). Su tale conclusione non è suscettibile di incidere il rilievo, contenuto nella requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, della genericità del ricorso. Ciò in quanto è ben vero che «In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica» (ex multis, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, 2019, C., Rv. 275853). Tuttavia, nel caso di specie, la motivazione della Corte di appello è limitata al mero diniego dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro con riferimento ad un reato (evasione) diverso da quello per cui Olivieri è stato condannato. Non viene, dunque, qui in rilievo l'a-specificità dei motivi, perché tale caratteristica nell'impugnazione dev'essere valutata alla stregua della specificità e congruità della motivazione, qui da ritenersi assente perché l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad Altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso, il 28 giugno 2
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