CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; éír OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo contesta l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per essersi costui limitato a una condotta meramente omissiva, consistita nel non avere esercitato il dovuto controllo sul proprio cane; che sul punto la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente ritenuto la condotta idonea non solo a creare un oggettivo pericolo per l'incolumità degli operanti, ma anche a impedire del tutto il compimento dell'atto d'ufficio (cfr. p. 2 della sentenza). Posto che, per giurisprudenza costante, «integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale qualsiasi condotta attiva o omissiva che si traduca in un atteggiamento anche implicito [...] volto a impedire, intralciare o compromettere [...] la regolarità del compimento dell'atto di ufficio [...]» (ex multis: Sez. 6, n. 5147 del 16/01/2014, Rv. 258631 - 01), nel caso di specie la ritenuta responsabilità penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale risulta pienamente suffragata sia in fatto che in diritto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto eccependo il ricorrente l'incostituzionalità dell'art. 16, primo comma, lett. b) d.l. 53/2019, conv. in I. 77/2019 per avere escluso dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità il reato di resistenza a pubblico ufficiale; sul punto occorre rilevare che, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale appare irrilevante perché la sentenza di appello ha comunque effettuato una valutazione nel merito dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., escludendola sulla base della complessiva gravità del fatto (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). Ne consegue che, anche là dove la causa di non punibilità fosse astrattamente applicabile ai fatti di resistenza, essa non potrebbe comunque essere riconosciuta a fronte di una valutazione giudiziale in concreto ostativa; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. lì P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme