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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32235/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10668/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dii Castrovillari del 24 maggio 2023 con cui è stato condan-nato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e art. 81 cpv cod. pen. formulando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione alla mancata qualificazione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, in quanto il giudice di merito, nell'escludere il fatto di lieve entità, non ha considerato tutti gli indici normativamente previsti per l'individuazione della fatti-specie nel caso concreto, ma si è limitato a valorizzarne alcuni in modo meccanico, senza fornire adeguata motivazione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento della professionalità nella condotta dell'im-putato.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione al giudizio di maggiore gravità sulla ritenuta esistenza di una condotta strut-turata, sistemica e professionalmente orientata di spaccio, in assenza del seque-stro dello stupefacente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 09/07/2026 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, con la quale si insiste per l'ammissibilità del ricorso e si chiede la rimessione a sezione ordinaria.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces-saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte-nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 2N. 10668/2026 R.G.

I giudici del gravame del merito, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, hanno dato motivatamente conto di ritenere non fondata la do-glianza relativa alla qualificazione della fattispecie in fatto di lieve entità, in quanto tutti gli elementi del caso e le modalità della condotta sono apparsi di sintomatica gravità, in particolare la circostanza che ne magazzino di stoccaggio e lavorazione della droga venivano rinvenuti anche 400 euro in contanti, come provento dell'at-tività di vendita che si connota, dunque, in termini di professionalità e di abitualità.

La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que-sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi-cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci-denza sul giudizio (così Sez.

U. n. 51 063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i prin-cipi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n, 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U, n. 1 7 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. '263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protra-zione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ce-duti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'atti-tudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consuma-tori).

Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, 3N. 10668/2026 RG , risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico-nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac-certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples-sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.- Così deciso il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] esten re Il Presidente V o Pe e [OSCURATO:PERSONA] 0-x-ll-- DEPOSITAIN C',32 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE ei41U IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i, C 'mente :.41( 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 10668/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale dii Castrovillari del 24 maggio 2023 con cui è stato condan-nato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90 e art. 81 cpv cod. pen. formulando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione alla mancata qualificazione della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, in quanto il giudice di merito, nell'escludere il fatto di lieve entità, non ha considerato tutti gli indici normativamente previsti per l'individuazione della fatti-specie nel caso concreto, ma si è limitato a valorizzarne alcuni in modo meccanico, senza fornire adeguata motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento della professionalità nella condotta dell'im-putato. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in rela-zione al giudizio di maggiore gravità sulla ritenuta esistenza di una condotta strut-turata, sistemica e professionalmente orientata di spaccio, in assenza del seque-stro dello stupefacente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 09/07/2026 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, con la quale si insiste per l'ammissibilità del ricorso e si chiede la rimessione a sezione ordinaria. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces-saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul conte-nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 2N. 10668/2026 R.G. I giudici del gravame del merito, conformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, hanno dato motivatamente conto di ritenere non fondata la do-glianza relativa alla qualificazione della fattispecie in fatto di lieve entità, in quanto tutti gli elementi del caso e le modalità della condotta sono apparsi di sintomatica gravità, in particolare la circostanza che ne magazzino di stoccaggio e lavorazione della droga venivano rinvenuti anche 400 euro in contanti, come provento dell'at-tività di vendita che si connota, dunque, in termini di professionalità e di abitualità. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di que-sta Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modifi-cazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di inci-denza sul giudizio (così Sez. U. n. 51 063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i prin-cipi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n, 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 1 7 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. '263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protra-zione nel tempo dell'attività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ce-duti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'atti-tudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consuma-tori). Va anche evidenziato che, seppure è stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, 3N. 10668/2026 RG , risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno rico-nosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'ac-certamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento comples-sivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.- Così deciso il 14/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] esten re Il Presidente V o Pe e [OSCURATO:PERSONA] 0-x-ll-- DEPOSITAIN C',32 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE ei41U IZIARIO Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] i, C 'mente :.41( 4
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