CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17473/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22119del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2006 sanzioni Extrapetizione - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 3558 /1 5 /202 3 , depositata in data 17 aprile 2023 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. I [OSCURATO:SOCIETA]. - già I [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - esercente l’attività di alberghi, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Catania avverso avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, previo p.v.c. del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania, aveva recuperato a tassazione, per il 2006, costi indebitamente detratti ai fini Iva-oltre sanzioni- in relazione a fattureasseritamente fittizie emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di una struttura alberghiera in Palagonia (CT) oggetto di f inanziamento pubblico , afferenti ad operazioni, in tutto o in parte, asseritamente inesistenti. 2.La CTP di Catania, con sentenza n. 9977/16/2017, accoglieva parzialmenteil ricorsoriconoscendo la detraibilità dell’Iva sugli acquisti al 50% e irrogando le sanzioni al minimo. 3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano separati appelli sia l’Agenzia che la società. 4. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,con la sentenza indicata in epigrafe, riuniti gli appelli - previo annullamento della sentenza di primo grado in accoglimento del motivo di gravame della società in ordine alla assunta extrapetizione della CTP quanto alrilievo -asseritamente d’ufficio - della sovrafatturazione dei costi sostenutidalla contribuente per la realizzazione della struttura recettizia sita in Palagonia –ha esaminato i motivi di ricorso di primo grado della societàaccogliendo, in particolare, quello concernente l’illegittimità della rettifica per carenza dei presupposti, attesa la prova documentale dell’effettiva realizzazione delle opere (albergo) collaudate e l’adeguatezza dei costi esposti nella domanda di agevolazione rispetto al totale complessivo del prospettato investimento. Da qui, in accoglimento del ricorso originario della società, il giudice di appello ha annullato l’avviso di accertamento in questione. 4.Avverso la suddetta sentenza,l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a duemotivi. 6.Resiste,con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per avere il giudice di appello annullato la sentenza di primo grado, in accoglimento del motivo di gravame con cui la società aveva denunciato l’extrapetizione della CTP quanto al rilievo- asseritamente d’ufficio - della sovrafatturazione dei costi sostenuti dalla contribuente per la realizzazione della struttura recettizia in Palagonia. Diversamente, ad avviso dell’Agenzia, la sentenza di primo grado non era affetta da vizio di extrapetizione, avendo l’Ufficio contestato già nell’atto impositivo e ribadito nell’atto di gravame,l’indebita detrazione Iva in relazione all’utilizzo da parte della società contribuente di fatture “gonfiate”per operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti emesse dall’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Da qui la erroneità della sentenza impugnata nell’avere annullato la sentenza di primo grado ravvisando il vizio di extrapetizione della CTP e, decidendo nel merito la controversia laddove il giudice di primo grado, oltre a non essere incorso in alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., non aveva neanche l’obbligo ex art. 101 c.p.c. di assegnare alle parti un termine a difesa al riguardo,non trattandosi di questione rilevata d’ufficio. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado- dopo avere annullato la sentenza di primo grado per asserita extrapetizione –deciso la controversia nel merito, annullando integralmente l’avviso di accertamento in questione con una motivazione apparente, recependo acriticamente le deduzioni difensive articolate dalla società nell’atto di appello. 3.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 3.1.Secondo l'orientamento di questa Corte il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o " causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868/2015, conf. tra le altre n. 28180/2017; Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 07/05/2019; Cass. sez. 6-5, n. 25274 del 2022; Cass. n. 25814 del 2022). Pertanto "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213). 3.2.Nella specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha mal governato il suddetto principio nell’accogliere l’eccezione - sollevata dalla contribuentein sede di gravame - di ultrapetizione della CTP per avere “rilevato d’ufficio una asserita sovrafatturazione dei costi sostenuti per la realizzazione della struttura recettizia sita in Palagonia di proprietà della società”… non avendo “l’Agenzia delle entrate mai provveduto a contestare la fattispecie di sovrafatturazione né con l’atto impositivo impugnato né con l’atto di controdeduzioni con il quale aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di primo grado”(v. pag. 5 della sentenza impugnata) . Invero , a fronte : 1) de ll’atto impositivo - debitamente riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – con il quale l’Ufficio, recependo i rilievi della G . d . F . , aveva contestato l’indebito utilizzo da parte della contribuente di “fatture in tutto o in parte inesistenti”e, in particolare, la presentazione da parte della beneficiaria del finanziamentopubblico per la realizzazione della struttura alberghiera come “giustificativi di spesa [di] fatture per operazioni del tutto o in parte inesistenti emesse da aziende compiacenti e riconducibili al sig. [OSCURATO:PERSONA] cui era stata affidata la realizzazione del progetto che poteva essere considerato il general contractor… serve[ndo] tale figura solo a fare lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi…”; 2) della sentenza di primo grado con la quale la CTPaveva ac colto parzialmente il ricorso , riconoscendo la detraibilità dell’Iva sugli acquisti al 50%con sanzioni al minimo, atteso che “ non si trattava di operazioni inesistenti ma sovrafatturate … spettava al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione .. che invece non aveva presentato i giustificativi di spese nei limiti e nelle forme stabiliti dal Decreto di concessione (v. pag. 6 del ricorso), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha erroneamente accolto l’eccezione di ultrapetizionedella CTP quanto al l’asserito rilievo- d’ufficio - d ella sovrafatturazione dei costi sostenuti per la realizzazione della struttura recettizia non trattandosi, invero, di un ampliamento delthema decidendum, come delimitato dall’atto impositivoessendo stata ivi contestata la fatturazione per operazioni anche parzialmente inesistenti. Da qui il conseguente erroneo annullamento da parte della Corte di giustizia della sentenza di primo grado condecisione sui motivi del ricorso originario. In conclusione, va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, a