CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 13953/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diFirenze, n. 774-2022, depositata il 29.12.2022, N.R.G. 35-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente a seguito di proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. e comunicata; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il