CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto i motivi di ricorso, concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto (anche alla luce della condotta susseguente) e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono generici meramente riproduttivp di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la tenuità del fatto è stata esclusa con motivazione immune da censure, né può rilevare il semplice fatto che il ricorrente si sia successivamente scusato con gli operanti per l'accaduto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d n