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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 726/2011

ECLI:EU:T:2011:327
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 4 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑275/09) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Sostanza attiva eszopiclone – Autorizzazione all’immissione in commercio – Mancato riconoscimento della qualità di nuova sostanza attiva – Atto non impugnabile – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che esprime la sua posizione per quanto riguarda il seguito da dare al parere del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali – Esclusione (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 10, n. 2) (v. punti 15, 17‑18, 20, 23‑24, 31‑32, 35) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione inviata alla ricorrente il 6 maggio 2009, nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio del Lunivia, nella parte riguardante la qualificazione della sostanza attiva eszopiclone.

Dispositivo 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) Ltd è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 4 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑275/09) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Sostanza attiva eszopiclone – Autorizzazione all’immissione in commercio – Mancato riconoscimento della qualità di nuova sostanza attiva – Atto non impugnabile – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione che esprime la sua posizione per quanto riguarda il seguito da dare al parere del comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali – Esclusione (Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 10, n. 2) (v. punti 15, 17‑18, 20, 23‑24, 31‑32, 35) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione inviata alla ricorrente il 6 maggio 2009, nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione in commercio del Lunivia, nella parte riguardante la qualificazione della sostanza attiva eszopiclone. Dispositivo 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) Ltd è condannata alle spese.
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