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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 09420/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto sottoscritto dal difensore, TOSCANO Marco (imputato del reato di cui agli artt. 216 comma 1, 219 commi 1 e 2 e 223 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nell'ambito del procedimento penale n. 379/2011 R.G.N.R. ex Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi) propone ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 12 maggio 2021 dalla Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della Prima Sezione del Tribunale di Avellino.

2. Il ricorrente denunzia:

2.1. manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità per deposito tardivo della dichiarazione di ricusazione, nonché erronea individuazione della nozione di "stesso fatto";2.2. manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita violazione di norme previste a pena di decadenza, nonché erronea applicazione degli articoli 38 e 41 cod. proc. pen.;

2.3. mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità per insufficienza di documentazione.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi afferenti alla sussistenza della cd. causa pregiudicante.

2. La Corte di appello ha ritenuto tardiva la domanda di ricusazione, assumendo che il Toscano fosse a conoscenza dei fatti a lui addebitati nel processo numero 7493/2012, definito in primo grado con la sentenza di condanna del 3 marzo 2021, già prima dell'emissione di tale provvedimento.

La Corte territoriale ha infatti osservato che il Toscano era a conoscenza dei fatti a lui addebitati con la pronuncia di condanna sin dal momento in cui gli era stata notificata la vocatio in ius, con la conseguenza che il termine per proporre la domanda di ricusazione deve farsi decorrere da quando il nuovo procedimento è stato incardinato dinanzi allo stesso collegio giudicante.

Tali argomentazioni non sono condivisibili, giacché solo con la pronunzia di condanna il Toscano è venuto a conoscenza che il Tribunale aveva compiuto una valutazione di merito sull'imputazione ascrittagli.

3. Correttamente, invece, la Corte di appello ha escluso l'identità dei fatti oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza emessa in data 3 marzo 2021 e quelli oggetto del processo ancora pendente dinanzi allo stesso collegio del Tribunale di Avellino.

La Corte territoriale ha osservato che la documentazione allegata dalla difesa si risolveva nella richiesta di rinvio a giudizio, nel decreto che dispone il giudizio e nel dispositivo di sentenza del 3 marzo 2021: da tale documentazione non era possibile accertare se il giudice che si intendeva ricusare avesse già operato, con la sentenza di condanna del 3 marzo 2021, valutazioni del medesimo fatto, trattandosi di due fallimenti distinti, relative a distinte società e per fatti di bancarotta diversi.

In effetti, anche la sentenza documento del 3 marzo 2021, allegata dalla difesa alla memoria, consente di rilevare che oggetto della valutazione di merito del Tribunale sono stati i fatti di cui all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale ascritti al Toscano in concorso con altri soggetti nella sua qualità di amministratore di fatto della società MA.RE .[OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente ha ribadito nella memoria che il fatto fondante il pregiudizio rispetto al processo oggi pendente innanzi allo stesso collegio è "l'avere amministrato di fatto la società MA.RE .OS".

L'assunto è manifestamente infondato, ove solo si consideri che individua la causa pregiudicante nella valutazione sul ruolo assunto dal Toscano nell'amministrazione di una società fallita, mentre tale ruolo è riferito nell'imputazione del processo conclusosi in primo grado con la sentenza del 3 marzo 2021 a fatti di bancarotta fraudolenta documentale relativi alla gestione della società MA.RE.OS., storicamente diversi dai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale oggetto delle imputazioni del processo in corso.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna comprornissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019, Rv. 275347).

D'altronde, è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845).

Va dunque ribadito che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760).4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 Il consigliere ecensore Il idnte [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore, TOSCANO Marco (imputato del reato di cui agli artt. 216 comma 1, 219 commi 1 e 2 e 223 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nell'ambito del procedimento penale n. 379/2011 R.G.N.R. ex Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi) propone ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 12 maggio 2021 dalla Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata nei confronti dei giudici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della Prima Sezione del Tribunale di Avellino. 2. Il ricorrente denunzia: 2.1. manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità per deposito tardivo della dichiarazione di ricusazione, nonché erronea individuazione della nozione di "stesso fatto";2.2. manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita violazione di norme previste a pena di decadenza, nonché erronea applicazione degli articoli 38 e 41 cod. proc. pen.; 2.3. mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità per insufficienza di documentazione. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi afferenti alla sussistenza della cd. causa pregiudicante. 2. La Corte di appello ha ritenuto tardiva la domanda di ricusazione, assumendo che il Toscano fosse a conoscenza dei fatti a lui addebitati nel processo numero 7493/2012, definito in primo grado con la sentenza di condanna del 3 marzo 2021, già prima dell'emissione di tale provvedimento. La Corte territoriale ha infatti osservato che il Toscano era a conoscenza dei fatti a lui addebitati con la pronuncia di condanna sin dal momento in cui gli era stata notificata la vocatio in ius, con la conseguenza che il termine per proporre la domanda di ricusazione deve farsi decorrere da quando il nuovo procedimento è stato incardinato dinanzi allo stesso collegio giudicante. Tali argomentazioni non sono condivisibili, giacché solo con la pronunzia di condanna il Toscano è venuto a conoscenza che il Tribunale aveva compiuto una valutazione di merito sull'imputazione ascrittagli. 3. Correttamente, invece, la Corte di appello ha escluso l'identità dei fatti oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza emessa in data 3 marzo 2021 e quelli oggetto del processo ancora pendente dinanzi allo stesso collegio del Tribunale di Avellino. La Corte territoriale ha osservato che la documentazione allegata dalla difesa si risolveva nella richiesta di rinvio a giudizio, nel decreto che dispone il giudizio e nel dispositivo di sentenza del 3 marzo 2021: da tale documentazione non era possibile accertare se il giudice che si intendeva ricusare avesse già operato, con la sentenza di condanna del 3 marzo 2021, valutazioni del medesimo fatto, trattandosi di due fallimenti distinti, relative a distinte società e per fatti di bancarotta diversi. In effetti, anche la sentenza documento del 3 marzo 2021, allegata dalla difesa alla memoria, consente di rilevare che oggetto della valutazione di merito del Tribunale sono stati i fatti di cui all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale ascritti al Toscano in concorso con altri soggetti nella sua qualità di amministratore di fatto della società MA.RE .[OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente ha ribadito nella memoria che il fatto fondante il pregiudizio rispetto al processo oggi pendente innanzi allo stesso collegio è "l'avere amministrato di fatto la società MA.RE .OS". L'assunto è manifestamente infondato, ove solo si consideri che individua la causa pregiudicante nella valutazione sul ruolo assunto dal Toscano nell'amministrazione di una società fallita, mentre tale ruolo è riferito nell'imputazione del processo conclusosi in primo grado con la sentenza del 3 marzo 2021 a fatti di bancarotta fraudolenta documentale relativi alla gestione della società MA.RE.OS., storicamente diversi dai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale oggetto delle imputazioni del processo in corso. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna comprornissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019, Rv. 275347). D'altronde, è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845). Va dunque ribadito che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760).4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 Il consigliere ecensore Il idnte [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
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