CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 23683/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 il Tribunale di Salerno ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen., la pena di mesi dieci di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., con pena sospesa, contestualmente applicandogli la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni quattro. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo, con unico motivo, errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, oltre ad ingiusto trattamento sanzionatorio. Per il ricorrente, infatti, sarebbe del tutto illogica ed immotivata la decisione con cui il giudice di merito gli avrebbe applicato, ai sensi dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel massimo edittale, addirittura senza disporne la riduzione prevista a seguito dell'operata scelta del rito alternativo. Tale sanzione, oltre che sproporzionata rispetto all'entità del fatto commesso, sarebbe anche in contrasto con quanto richiesto dal Graziani, con il consenso del P.M., di vedersi applicata la sospensione della patente di guida nel minimo previsto, ai sensi del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. La mancata diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, quale conseguenza dell'avvenuta applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., comporterebbe, pertanto, una palese violazione del disposto dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria applicata.2. Preliminarmente, deve essere ritenuta l'ammissibilità dell'impugnazione dedotta, avendo chiarito il [OSCURATO:PERSONA] come sia ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (così, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). 3. Precisato il superiore aspetto, il Collegio rileva, poi, come non possano essere accolte le doglianze del Graziani afferenti alle modalità di quantificazione e all'entità della sanzione amministrativa accessoria applicata, atteso che essa non deve essere determinata seguendo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., bensì in base ai diversi parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada. Ne consegue che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento. Ed infatti, nel caso di specie il Tribunale, sia pur molto succintamente, ha dato conto delle ragioni dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in misura così elevata, riferendosi alla gravità del fatto e agli esiti scaturiti dalla condotta dell'imputato, così giustificando la diversa e più mite valutazione della pena applicata su richiesta delle parti, ritenuta congrua facendo riferimento ai diversi parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. 4. Il ricorso deve, invece, essere accolto con riguardo alla lamentata violazione della norma dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, atteso che nel provvedimento impugnato non risulta essere stata applicata la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'indicata disposizione, per la quale «la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale». Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, pur procedendo si sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ha applicato la sospensione della patente di guida nella misura massima di quattro anni senza operare alcuna riduzione ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, così palesemente violando il disposto di tale norma. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale di Salerno, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, provvederà a quantificare l'entità della riduzione ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Salerno. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Andrea