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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32002/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 Aprile 1983 avverso l'ordinanza resa il 7 gennaio 2022 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] guerra che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano il 5 ottobre 2021 con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SUKHDEV nella veste di indagato in ordine ai reati di sequestro di persona, lesioni personali e rapina commessi il 25 novembre 2020, nonché ai reati di violazione di domicilio ed estorsione commessi in danno di altro soggetto pochi mesi dopo. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva specifica previsto dall'articolo 274 comma uno lettera c. in quanto il tribunale àncora la sussistenza dell'esigenza cautelare in questione esclusivamente alla gravità dei fatti per cui si procede e così facendo cade in contraddizione poiché osserva che il movente alla base dei fatti, la volontà di vendicarsi del tradimento coniugale scoperto, sarebbe futile, e tuttavia in modo illogico e contraddittorio ritiene sussistente il pericolo di commissione di fatti di natura analoga, anche alla luce della condizione di incensurato dell'indagato; d'altro canto afferma che il pericolo di reiterazione del reato si desume dalla circostanza - che gli indagati sono soggetti adusi ad utilizzare metodi violenti per imporre le proprie ragioni e agiscono in gruppo. 2.2vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza proporzionalità e gradualità della misura cautelare della custodia in carcere applicata poiché la stessa risulta applicabile solo in via di extrema ratio e nel caso di specie anche la misura degli arresti domiciliari potrebbe contenere la pericolosità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile E' stato precisato che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen..(Conf.

Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962). 1.1 La prima censura è inammissibile.

Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che con i motivi indicati per iscritto la difesa non ha contestato la gravità indiziaria, nè la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato, ma ha appuntato le proprie censure sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di fuga.

Facendo applicazione dei principi, la prima censura in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato è inammissibile poiché anche in sede di riesame, nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia espresso e depositato motivi specifici, il tribunale non è tenuto a esporre esplicita argomentazione in ordine a motivi non dedotti.

Il motivo di ricorso è anche generico poiché il tribunale ha sottolineato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e il ricorrente non ha censurato questo profilo delle esigenze cautelari.

La censura è anche manifestamente infondata poichè il tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine al pericolo di recidiva, valorizzando non soltanto le specifiche modalità dei fatti commessi ma anche la personalità dell'imputato, che è stato materiale esecutore della violenza posta in essere e ha agito in gruppo al fine di imporre le proprie ragioni a soggetti a loro vicini, a prescindere dalla propria condizione di incensurato. 1.2 Anche la seconda censura è manifestamente infondata poiché il tribunale ha spiegato in modo specifico ed esaustivo le ragioni per cui unica misura adeguata a tutelare le esigenze cautelari è quella della custodia in carcere, valorizzando la concretezza e l'intensità delle esigenze cautelari in relazione alla posizione di vertice rivestita dal ricorrente e dalla sua propensione a ricorrere alla violenza per imporre le proprie ragioni, come emerge anche -da altri episodi estorsivi consumati in danno di terzi soggetti.

Trattasi di argomentazioni che non palesano manifeste illogicità,

2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp.att. cod. proc.pen.

Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 Aprile 1983 avverso l'ordinanza resa il 7 gennaio 2022 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] guerra che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano il 5 ottobre 2021 con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SUKHDEV nella veste di indagato in ordine ai reati di sequestro di persona, lesioni personali e rapina commessi il 25 novembre 2020, nonché ai reati di violazione di domicilio ed estorsione commessi in danno di altro soggetto pochi mesi dopo. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva specifica previsto dall'articolo 274 comma uno lettera c. in quanto il tribunale àncora la sussistenza dell'esigenza cautelare in questione esclusivamente alla gravità dei fatti per cui si procede e così facendo cade in contraddizione poiché osserva che il movente alla base dei fatti, la volontà di vendicarsi del tradimento coniugale scoperto, sarebbe futile, e tuttavia in modo illogico e contraddittorio ritiene sussistente il pericolo di commissione di fatti di natura analoga, anche alla luce della condizione di incensurato dell'indagato; d'altro canto afferma che il pericolo di reiterazione del reato si desume dalla circostanza - che gli indagati sono soggetti adusi ad utilizzare metodi violenti per imporre le proprie ragioni e agiscono in gruppo. 2.2vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza proporzionalità e gradualità della misura cautelare della custodia in carcere applicata poiché la stessa risulta applicabile solo in via di extrema ratio e nel caso di specie anche la misura degli arresti domiciliari potrebbe contenere la pericolosità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile E' stato precisato che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen..(Conf. Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962). 1.1 La prima censura è inammissibile. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che con i motivi indicati per iscritto la difesa non ha contestato la gravità indiziaria, nè la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato, ma ha appuntato le proprie censure sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di fuga. Facendo applicazione dei principi, la prima censura in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato è inammissibile poiché anche in sede di riesame, nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia espresso e depositato motivi specifici, il tribunale non è tenuto a esporre esplicita argomentazione in ordine a motivi non dedotti. Il motivo di ricorso è anche generico poiché il tribunale ha sottolineato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio e il ricorrente non ha censurato questo profilo delle esigenze cautelari. La censura è anche manifestamente infondata poichè il tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine al pericolo di recidiva, valorizzando non soltanto le specifiche modalità dei fatti commessi ma anche la personalità dell'imputato, che è stato materiale esecutore della violenza posta in essere e ha agito in gruppo al fine di imporre le proprie ragioni a soggetti a loro vicini, a prescindere dalla propria condizione di incensurato. 1.2 Anche la seconda censura è manifestamente infondata poiché il tribunale ha spiegato in modo specifico ed esaustivo le ragioni per cui unica misura adeguata a tutelare le esigenze cautelari è quella della custodia in carcere, valorizzando la concretezza e l'intensità delle esigenze cautelari in relazione alla posizione di vertice rivestita dal ricorrente e dalla sua propensione a ricorrere alla violenza per imporre le proprie ragioni, come emerge anche -da altri episodi estorsivi consumati in danno di terzi soggetti. Trattasi di argomentazioni che non palesano manifeste illogicità, 2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le determinazioni conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp.att. cod. proc.pen. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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