CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Torino con sentenza del 7.6.2016, in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura, in modo peraltro confuso e oscuro, sia la violazione di norme processuali - indicate negli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. - sia il vizio della motivazione per l'omessa risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello, va rilevato che è errata l'affermazione secondo cui in sede di giudizio abbreviato al decidente è preclusa la possibilità di procedere ad attività di integrazione probatoria, sicché legittimamente era stata disposta l'acquisizione della c.t.u. svolta nel giudizio civile relativo al sinistro oggetto della falsa denuncia; fallace la deduzione della mancata considerazione delle conclusioni del consuente di parte, avendone vagliato la Corte territoriale la rilevanza (pag. 6) in termini negativi, in ragione della genericità delle considerazioni; la Corte, inoltre, ha escluso la necessità di un nuovo accertamento tecnico, ritenendo esaurienti gli elementi acquisti. Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché attiene a profilo di violazione di legge (circa la disposta revoca della sospensione condizionale della pena) non dedotto in appello. Il terzo motivo è del tutto generico, non superando la motivazione della Corte territoriale che ha indicato specificamente gli elementi tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. che giustificavano la commisurazione della pena nella misura indicata dal giudice di primo grado. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA Irfiperiali IN CANCgl - 7