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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 37527/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo C) e 73 d.P.R. 309/1990 (capi C.8, C.19, C.30, C.35, C.36, C.56, C.57 e C.58).

Secondo l'ordinanza impugnata sarebbero acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed illecita cessione di sostanze stupefacenti.

2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia i vizi di seguito indicati.

2.1. Violazione dell'art. 309, comma 5 e 8, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle captazioni per il mancato accesso all'estrazione di copia e ascolto dei supporti audiovisivi relativi ai decreti di intercettazione già depositati presso la segreteria del Pubblico ministero.

La difesa del ricorrente riproduce la sequenza degli eventi deducendo: 1) di aver richiesto il 24 marzo 2021 alle ore 16,46 l'ascolto delle captazioni ed estrazione di copia all'esito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riesame per il 30 marzo 2021 ricevuta lo stesso 24 marzo alle ore 15,26 precedenti; 2) di essersi recata il 25 marzo successivo presso la sala preposta all'ascolto, ma, in assenza dei supporti, non era possibile procedere all'ascolto, fissando un appuntamento per il lunedì 26 marzo 2021 alle ore 10:00; 3) che il successivo «lunedì 25/3/2021, il difensore invia(va) una seconda istanza sollecitando la messa a disposizione e l'indicazione di una data per procedere»; 4) che il 26 marzo la difesa si recava presso l'ufficio ove però non era stato trasmesso alcun supporto richiedendo pertanto un nuovo appuntamento che le veniva concesso il 29 marzo alle ore 10,00, data ed ora in cui non erano stati messi a disposizione i supporti richiesti che venivano invece consegnati per l'ascolto nella tarda mattina; 5) che, a causa della concessa autorizzazione per appena trenta minuti, la difesa era costretta a interrompere l'ascolto alle ore 13:10, circostanza che impediva di avanzare in tempo utile la richiesta di copie a causa della chiusura dell'ufficio, tanto che alla data dell'udienza in camera di consiglio per discutere il riesame della posizione del ricorrente le copie dei supporti non erano state rilasciate.

Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per un doppio ordine dei motivi: da un canto, censura la mancata trasmissione dei supporti presso la cancelleria del Tribunale del riesame, omissione che incide sul diritto della difesa tanto da implicare l'inutilizzabilità della relativa documentazione (comunque effettuata), ai sensi dell'art. 309, comma 8 e 10, cod. proc. pen.; sotto altro profilo, non essendo stato permesso alla difesa di accedere in tempo utile alla segreteria per ascoltare i file ed estrarne copia, la misura sarebbe inefficace e comunque le intercettazioni concernenti il Gjoka inutilizzabili.

La motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha respinto la proposta eccezione della difesa, anche per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con le emergenze e i documenti prodotti che evidenziavano come la difesa avesse chiesto - testualmente - «dal 18/2 senza soluzione di continuità» il rilascio di copie recandosi, anche in assenza di autorizzazione del pubblico ministero, presso la sala ascolto dove i reperti non venivano rinvenuti e dove potevano essere esaminati solo «il 23/2- ossia in tempo ormai inutile», senza, peraltro, poter ottenere il rilascio di copie da produrre al Tribunale a sostegno dei motivi di impugnazione.

La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, tenuto conto che solo le risultanze delle intercettazioni sono poste a fondamento dell'ordinanza, ne determina la caducazione.

La motivazione del Tribunale che afferma che i supporti erano stati depositati il 10 marzo 2021 risulta errata in considerazione dell'avvenuto deposito "dei supporti" il successivo 13 maggio 2021.

2.2. Inutilizzabilità delle risultanze investigative per omessa iscrizione del ricorrente nel registro generale delle notizie di reato ex art. 405 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 3, 111 e 117 cost. e § 6 CEDU.

Si deduce la inutilizzabilità dell'attività di indagine rivolta nei confronti del ricorrente per mancata iscrizione sul registro delle notizie di reato nonostante fosse stato compiutamente identificato nel corso della perquisizione eseguita nel corso del procedimento n. 34731/2018.

Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla relativa deduzione limitandosi a ritenere eccentricamente che il ritardo nell'iscrizione non avrebbe alcun effetto sull'utilizzabilità delle indagini e non forniva risposta alcuna alla censura inerente la "mancata iscrizione" e non la "ritardata iscrizione".

2.3. Violazione dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen. per decorrenza del termine massimo di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale della cautela avrebbe omesso di apprezzare che il termine massimo di fase sarebbe dovuto essere parametrato al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (sei mesi) e che il delitto associativo di cui al capo C si sarebbe interrotto al momento dell'arresto il 26 ottobre 2018; poiché anche tutti i fatti contestati in ordine ai plurimi delitti di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. cit. sono stati commessi prima di detto arresto in ordine al quale era stato sottoposto a custodia cautelare senza soluzione di continuità per undici mesi, sarebbero decorsi, non solo i sei mesi quale termine massimo di fase per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, ma anche quello di un anno previsto per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

2.4. Travisamento delle emergenze indiziarie in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione dedita al narc:otraffico.

Contesta la decisività del dato a mente del quale il Gjoka sarebbe stabile acquirente di un fornitore appartenente al sodalizio, tenuto conto del limitato arco di tempo in cui sarebbero stati effettuati gli acquisti.

Rileva il travisamento delle emergenze là dove vengono attribuiti al ricorrente condotte non rinvenibili nell'ordinanza genetica: non vi sarebbe alcun contatto con tale Alisinanaj, né risultano essere state contestate ottanta condotte di acquisto, mentre, contrariamente a quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, a pag. 723 della parte motiva dell'ordinanza genetica, nessuno commenta quanto riportato nell'ordinanza.

Poiché lo stesso Tribunale dà atto che il ricorrente non era stato trovato in possesso di utenza "dedicata", l'unico elemento posto a base dell'indiziaria partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dall'utilizzo di una auto non intestata, dato riscontrato nella sola occasione in cui Gjoka veniva arrestato (capo C.50), delitto per il quale è stato già condannato, elemento insufficiente per individuare in capo al ricorrente un contributo partecipativo all'associazione.

2.5. Vizi cumulativi di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari ed inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Osserva come la Corte di appello di Roma, nell'ambito di altro giudizio ed a seguito di recente valutazione, aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari e non pericoloso il Gjoka, rivelandosi pertanto illogico il generico riferimento al pericolo di fuga; già nel corso della precedente misura era stata data prevalenza alla misura domiciliare, così dovendosi ritenere superata la presunzione relativa di pericolosità secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi di delitto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Censura la parte della motivazione del Tribunale che per meri motivi formali attinenti alla disponibilità dell'abitazione non ha accolto la gradata richiesta di sostituzione della misura in quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. In ordine al primo motivo, il Tribunale del riesame, applicando i principi dettati in materia da questa Corte, ha correttamente disatteso i rilievi che deducevano, sia l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i file audio non sarebbero stati trasmessi al Tribunale del riesame, sia la violazione del diritto di difesa in materia di accesso ai file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento della misura.

2.1. In ordine al primo dei due rilievi cumulativamente formulati nel primo motivo di ricorso allorché si contesta la mancata trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto di questa Corte secondo cui, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "file" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente che il P.M. trasmetta anche una documentazione sommaria ed informale che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "file" audio (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107).

Il ricorrente, pur consapevole di tale consolidato principio, osserva come non sia logico effettuare una distinzione tra la trasmissione degli atti in forma cartacea e quelli che, riproducendo le tracce audio delle conversazioni, devono essere trasmessi in forma digitale; distinzione logicamente inconciliabile se rapportata alla circostanza che la violazione del corrispondente diritto della difesa comporta l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche qualora i "file" non vengano messi a disposizione in tempo debito in favore della parte che ha effettuato la richiesta, tesi che dimostrerebbe un'insanabile contraddizione costringendo il Tribunale ad adottare un provvedimento senza avere a disposizione tutti gli atti il cui l'accesso è invece garantito alla difesa.

Anche in ipotesi di omessa trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame, secondo le deduzioni della difesa, dovrebbe realizzarsi l'inefficacia della misura analogamente a quanto avviene in ipotesi di omessa trasmissione nei termini degli atti ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

La censura sul punto risulta non pregevole anche alla luce del consolidato principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui l'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti già depositati dalla difesa (Sez. 3, n. 19198 del 05/02/2015, Rv. 263798).

La perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione degli atti interviene, pertanto, solo quando non pervengano al Tribunale del riesame gli atti espressamente richiamati dal precedente comma 5.

Questa Corte, chiamata a fornire una coerente interpretazione agli effetti della decisione della Corte costituzionale n. :338 del 2008 che aveva riconosciuto «l'interesse costituzionalmente protetto (...) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», prevedendo in che maniera lo stesso dovesse essere declinato nel celere procedimento del riesame, ha ribadito come sia possibile far valere in detta procedura eventuali discrasie tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla P.G. ed i supporti da cui sono state estratte, previo diritto di prendere visione dell'integralità delle conversazioni captate con la diretta acquisizione e l'ascolto del relativo contenuto.

Esplicita sul punto la decisione di questa Corte nel suo massimo consesso che ha messo in evidenza che «non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p.g., con i "brogliacci" o forme consimili, e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare.

Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini riconosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale» (in motivazione, Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909).

Erroneo è, pertanto, il rilievo del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe deciso sulla base di atti incompleti, essendogli stati trasmessi quelli a suo tempo inviati dal P.M. al G.i.p. e sui quali è avvenuta la valutazione della sussistenza della gravità indiziaria; ciò che viene meno, qualora sia illegittimamente negato l'accesso e l'estrazione di copia dei file audio delle captazioni comunque apprezzate, è la "sola" richiesta di verifica in ordine alla corrispondenza tra le tracce audio e la lorio trascrizione operata dalla polizia giudiziaria.

2.2. Quanto alla deduzione che censura l'ingiustificata messa a disposizione dei supporti contenenti le tracce audio, il Collegio osserva come il motivo si presenti generico in quanto reiterativo di critiche già rivolte al Tribunale che ha correttamente e con completezza chiarito le ragioni che facevano ritenere come la richiesta della parte fosse stata intempestiva e che il P.M., ciò nonostante, avesse esitato l'istanza generica e parzialmente errata formulata dalla difesa.

L'art. 291, comma 3, cod. proc. pen. prevede il diritto all'esame ed alla copia degli atti presentati con la stessa e, solo con riferimento alle registrazioni, il diritto ad ottenerne copia, per effetto della sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

La Corte costituzionale aveva rilevato che, al di là delle cadenze procedimentali previste in materia di intercettazioni, sussiste l'interesse costituzionalmente protetto della difesa di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali.

Alla sentenza del Giudice delle leggi ha fatto seguito la pronuncia a Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U. n. 20300 del 2010, Lasala, cit.), che ha individuato il vizio - inquadrandolo in una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - del rifiuto o indebito ritardo del pubblico ministero nel garantire l'accesso alle registrazioni delineando le ricadute dell'omessa consegna al difensore delle registrazioni stesse nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate.

Nel quadro di tali principi, la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame.

La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare o, al più tardi, allorquando presenta l'istanza di riesame, ha già contezza del fatto che l'ordinanza impugnata si fonda - in tutto o in parte - su intercettazioni telefoniche e, pertanto, ha l'onere di attivarsi immediatamente al fine di ottenere l'accesso a tali fonti di prova, non essendo certo necessario attendere l'avviso di fissazione dell'udienza.

E così come è onere del P.M. predisporre un assetto organizzativo dell'Ufficio tale da consentire, già al momento della richiesta della misura o, al più tardi, al momento della sua emissione, l'evasione delle future richieste delle parti di accedere alle tracce audio, è parimenti onere della difesa chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame, dovendosi ritenere intempestiva la proposizione di tale richiesta in un momento successivo (principio affermato, sia pur implicitamente, da Sez. 5, n.44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548).

Del resto, la richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale all'efficace difesa già nella fase cautelare (Sez. 1, n. 20547 del 17/01/2011, Cassano, Rv. 250223).

Sul difensore, inoltre, incombe l'ulteriore onere di motivare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729).

Sulla base di tali premesse, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare.

Tale principio si pone in continuità con l'affermazione secondo cui costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 9 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lafleur, Rv. 268916).

Essendo questo il quadro della disciplina entro cui vengono declinati gli oneri della difesa ed il necessario rispetto delle norme processuali da parte del pubblico ministero, organo individuato dal codice di rito quale depositario dei supporti digitali su cui sono riversate le captazioni, deve ritenersi ineccepibile la ricostruzione delle fasi che hanno preceduto l'udienza svoltasi in camera di consiglio e la conseguente valutazione operata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha rilevato che: 1) l'ordinanza cautelare veniva eseguita il 9 marzo 2021 e che il difensore riceveva l'avviso di deposito degli atti il 10 marzo; 2) la difesa depositava l'istanza di riesame il 19 marzo 2021 e l'udienza per il riesame, con decreto notificato (con "PEC") il 24 marzo 2021, veniva fissata per il 30 marzo successivo; 3) nello stesso pomeriggio del 24 marzo (ore 15,26) il difensore inviava una "PEC" alla segreteria del PM titolare delle indagini con cui richiedeva, in vista dell'udienza del riesame, di «indicare la data in cui la difesa potrà, in tempo utile per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], recarsi presso il suo ufficio, ascoltare ed estrarre copia anche a mezzo trasposizione su hard disk - delle intercettazioni» (cosi testualmente nella richiesta depositata); 4) la Procura della Repubblica, ricevuta la richiesta, evidenziava l'assoluta genericità della stessa e chiedeva l'indicazione dei "R.I.T." di interesse vista la presenza di migliaia di intercettazioni; 5) il 25 marzo (giovedì) alle ore 17,34 il difensore inviava al PM una nuova "PEC" nella quale specificava i R.I.T. al cui ascolto era interessato (e segnatamente i RIT 4428/18, 5477/18, 5481/18, 5284/18 nonché 686/18 GPS, 687/18 GPS, 688/18 GPS) e che la richiesta era da intendersi come riferita a tutte le conversazioni captate su quei R.I.T. visto che non vi era alcuna esclusione circa i singoli progressivi; 6) il 26 marzo (venerdì) il PM riscontrava tale richiesta autorizzando il difensore ad ascoltare ed estrarre copia dei RIT indicati; 7) i supporti, dopo ricerca svolta nel pomeriggio del 26 marzo (venerdì) e del 27 (sabato), venivano trasmessi la mattina del 29.3.2021 (lunedì) all'ufficio copie per l'inoltro all'ufficio "CICE" (Centro per le Intercettazioni delle [OSCURATO:PERSONA]), in tal senso deponendo l'attestazione del Pubblico Ministero depositata dalla stessa difesa ove si evidenziava che il R.I.T. che la difesa assumeva fosse mancante era in realtà errato (5284/18) e pertanto non poteva essere messo a disposizione, mentre veniva trasmesso, seppure non espressamente richiesto, il n. 5482/2018, R.I.T che si riteneva correttamente individuato dall'Ufficio in quanto afferente al Gjoka.

Il Tribunale, pertanto, sulla base della cronologica scansione degli eventi ha escluso che vi fosse stato un indebito ritardo del Pubblico Ministero e, anzi, ha affermato, tenuto conto che il provvedimento cautelare a carico del Gjoka era stato eseguito il 9 marzo 2018 e che la richiesta di riesame presentata il 19 marzo 2021 e, dunque, alcuni giorni prima delle istanze dirette al Pubblico Ministero per ottenere accesso e copia delle registrazioni, che vi fosse stata una non tempestiva attivazione del difensore nel procedere all'ascolto e all'acquisizione delle registrazioni di interesse, vieppiù aggravata dall'invio di istanze generiche (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata) con cui si richiedeva copia delle intercettazioni senza alcuna specificazione che ne consentisse la previa selezione e consegna, oltre che errate nella indicazione del R.I.T.

La Procura della Repubblica ha comunque nondimeno accolto la richiesta della difesa provvedendo a consegnare alle ore 10,00 del 29 marzo 2021 le tracce audio richieste; tempo di risposta che, alla luce degli strettissimi tempi in cui è dovuta intervenire la selezione e rintraccio dei supporti non correttamente ed esaustivamente indicati, deve ritenersi adeguato.

Non rilevante risulta il riferimento effettuato dalla difesa del ricorrente - in occasione della discussione orale - alla decisione di questa Corte (Sez. 4, n. 25963 del 18/06/2021, Cespedes), che è invece pervenuta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame in considerazione della mancata risposta all'istanza formulata dalla difesa, situazione per nulla sovrapponibile a quella sopra esaminata in cui il Tribunale ha apprezzato una tempestiva messa a disposizione dei supporti digitali richiesti.

Eccentrica, inoltre, risulta la critica rivolta in questa sede alla motivazione del Tribunale della cautela attraverso cui si vorrebbe mettere in discussione la data in cui sono stati depositati i supporti, negando apoditticamente che ciò sia avvenuto a cura del P.M. il 10 marzo 2021; censura che non è idonea a confutare la legittimità del provvedimento emesso dal collegio della cautela in data precedente al solo prospettato avviso ricevuto il successivo 13 maggio 2021; provvedimento che, contrariamente a quanto si afferma la difesa, non è stato allegato al ricorso.

3. Generico risulta il secondo motivo con cui si deduce l'assenza di iscrizione dell'indagato nel registro generale delle notizie di reato, deduzione che non prende in esame e contrasta la completa motivazione del Tribunale che, prima ancora di confutare la rilevanza della censura tesa ad accreditare l'inutilizzabilità degli atti di indagine facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046) secondo cui la ritardata iscrizione non produce effetti sulla utilizzabilità delle indagini, ha principalmente rilevato la mancata allegazione di atti che deponessero per la dedotta omessa iscrizione, pur potendo la stessa essere facilmente corroborata attraverso un'attestazione della cronologia delle iscrizioni degli indagati da parte del registro generale, attestazione cui la difesa ha sempre diritto di accedere al fine di dimostrare eventuale inutilizzabilità da far valere nel corso del giudizio; nondimeno il Collegio della cautela ha osservato come la censura proposta non avrebbe avuto comunque alcun effetto sull'utilizzabilità degli atti in considerazione della durata annuale delle indagini che erano inerenti ad un delitto previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e che, pertanto, anche qualora si volesse far retroagire il termine al momento della perquisizione, le indagini sarebbero state comunque coperte dal termine di fase di un anno.

La critica rivolta alla parte della motivazione del Tribunale che aveva fatto cenno alla giurisprudenza sopra citata circa l'ininfluenza della ritardata iscrizione sulla utilizzabilità degli atti di indagine a fronte del motivo che era inteso a censurare (non il ritardo) ma "la mancata iscrizione" dell'indagato risulta di tipo meramente lessicale; deduzione priva di utile valenza in considerazione dell'assenza di dimostrazione di quanto prospettato in sede di riesame.

4. Parinnente generico risulta il motivo che tende ad accreditare l'intervenuta decorrenza del termine di fase per la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Pur avendo il Tribunale in via gradata smentito sotto plurimi profili la fondatezza della censura in ordine alla sussistenza dei presupposti per la operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., assorbente, per quel che in questa sede rileva, risulta il dato a mente del quale, la richiesta di declaratoria fosse inammissibile.

Pertinente risulta il riferimento del Collegio della cautela alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza, tali termini fossero già scaduti, trattandosi di vizio che non riguarda la legittimità, ma l'efficacia della misura cautelare.

La decisione citata ha precisato che il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 277351).

Il Tribunale di Roma ha con precisione delineato, anche sulla base delle stesse informazioni fornite dalla difesa, la fase cautelare precedente e segnatamente il complessivo computo di circa undici mesi di custodia cautelare, decorrenti dal 27 ottobre 2018 (data dell'arresto) al settembre 2019 (dato fornito dallo stesso ricorrente); ha rilevato che i termini di fase non sarebbero comunque spirati al momento dell'esecuzione della seconda misura cautelare, termine massimo di un anno relativo al contestato delitto associativo che non era ancora scaduto al momento dell'esecuzione della seconda misura.

Manifestamente infondata risulta, pertanto, l'affermazione pur contenuta nel ricorso secondo cui - testualmente - «il ricorrente vanta uno specifico interesse alla valutazione del decorso del termine massimo di fase quanto alla fattispecie di cui alla ipotesi ex art. 73, c.

IV», così ritenendo che i termini dovrebbero essere rapportati al differente delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 4, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309; come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. e 303, comma 1, lett. a), n. 3, con riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, cod. proc. pen., norma che richiama espressamente l'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i termini di fase cui fare riferimento devono essere rapportati all'imputazione più grave che, nel caso che ci occupa, corrispondono a quelli di un anno relativamente alla fase delle indagini preliminari.

Motivazione resa dal Tribunale che il ricorrente apoditticamente censura attraverso un palesato dissenso senza in alcun modo evidenziare le ragioni a sostegno della fondatezza del relativo motivo.5.

Egualmente generico risulta il motivo con cui Gjoka, disinteressandosi della contestazione in ordine ai plurimi reati-fine di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestati in via provvisoria, rivolge una critica alla ritenuta partecipazione al sodalizio; censure a cui il Tribunale di Roma ha fornito ampia, logica e completa risposta, a cui il ricorrente contrappone preclusi riferimenti agli atti dell'indagine.

Il Tribunale, dopo aver dato conto delle ragioni che avevano fatto ritenere esistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle plurime provvisorie contestazioni, fatti comunque ritenuti significativi ai fini della sussistenza dei presupposti della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico richiamando pertinente giurisprudenza secondo cui la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505), ha messo in evidenza come, nonostante il limitato periodo di tempo in cui si sono concentrate le captazioni (mese di ottobre 2018 concluso con l'arresto in flagranza), le stesse fossero esplicative di un legame pregresso e di lunga durata.

L'attività avrebbe avuto ad oggetto quasi ottanta condotte di illecita cessione per complessivi cento chilogrammi di sostanza stupefacente commercializzata, dato ritenuto ex se significativo nonostante il breve tempo in cui l'utenza era stata monitorata.

Il provvedimento analizza il rapporto con altri indagati (Nelaj e Begaraj), mettendo in evidenza, a conferma della esistenza di uno stabile rapporto tra i sodali, che a seguito dell'arresto del Gjoka, i rifornimenti effettuati dai precedenti acquirenti avvenissero da altro soggetto appartenente sempre alla medesima compagine associativa, ha valorizzato l'utilizzo di utenze dedicate, non trovando conferma la circostanza pur accennata nel ricorso secondo cui il Tribunale avesse ammesso che l'utenza fosse non intestata al ricorrente, tenuto conto che l'utenza in uso al Gjoka risultava intestata ad un bangladese (pag.11 ultimo capoverso dell'ordinanza si fa riferimento ad utenza di soggetto bengalese).

È stato apprezzato il comune linguaggio e la terminologia utilizzata per fare riferimento alla sostanza stupefacente, l'utilizzo da parte del Gjoka e del suo complice Nushaj, arrestato nella stessa occasione, insieme ad altri membri del sodalizio, di auto intestate a prestanome italiani (Tamarro e Franceschini), ed il riferimento a colloqui captati tra gli appartenenti di altre compagini che manifestano preoccupazione per i contatti telefonici pregressi avuti con gli arrestati, oltre che manifestare la disponibilità a consentire l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso amici comuni.Elementi che, complessivamente valutati, hanno condotto il Tribunale di Roma, con motivazione logica e completa, a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico del Gjoka di cui al capo C).

Il ricorrente, attraverso un precluso diretto riferimento alle risultanze processuali ed una parziale analisi di sintagmi di frasi contenute nella motivazioni assegna alle stesse un senso che non hanno, tentando di valorizzare i refusi ivi contenuti (il riferimento al nominativo di Alisinanaj al posto di quello di Gjoka), ma senza confutare gli elementi significativi; critica la circostanza riportata dal Tribunale che alla pagina 723 dell'ordinanza genetica vi sarebbero taluni commenti tra i soggetti intercettati, senza però mettere in evidenza se quanto riportato da quel Collegio circa il palesato timore che il cellulare del ricorrente ed i relativi contatti ormai nelle mani degli investigatori a causa dell'arresto corrisponda o meno a verità.

Critiche in realtà meramente lessicale che non sono idonee ad incidere e tantomeno sovvertire il complessivo apparato motivazionale e le conclusioni cui i giudici della cautela sono pervenuti.

6. Manifestamente infondato e generico risulta il quinto motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare in carcere.

Generica risulta la censura contenente eccentrici riferimenti giurisprudenziali di questa Corte rivolta alla ritenuta carente motivazione del Tribunale che invece ha dato ampia ragione dell'assenza degli elementi utilmente valutabili per poter superare la presunzione relativa che l'art. 275 cod, proc. pen. prevede in ipotesi di gravità indiziaria di appartenere alla associazione dedita al narcotraffico.

Deve al riguardo ribadirsi il principio di diritto secondo cui in ipotesi di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caultelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Il Tribunale ha evidenziato l'assenza di elementi che potessero essere valutati positivamente onde contrastare la presunzione legale, dando atto del trascorso lasso di tempo di poco più di due anni non ritenuto eccessivo, sia in considerazione della gravità della condotta contestata avente ad oggetto la commercializzazione di decine e decine di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana svolta con professionalità e sistematicità grazie alle ramificazioni internazionali del sodalizio (risulta contestata la circostanza ex art. 61-bis cod. pen. del reato trans-nazionale), sia per l'assenza di qualsivoglia segnale di rescissione dei rapporti con il sodalizio.

Motivazione che ha riguardato specificamente il ricorrente, in relazione alla cui posizione venivano poste in risalto le perduranti e concrete esigenze cautelari per la mancanza di elementi da cui potesse ritenersi mutato lo stile di vita; ragioni del provvedimento con cui l'impugnazione non si confronta, allorché censura in maniera generica il provvedimento sotto il profilo dell'attualità.

Reiterativo risulta, altresì, il rilievo secondo cui il Gjoka avrebbe, in epoca precedente all'esecuzione della misura, usufruito della più mite misura degli arresti domiciliari e successivamente scarcerato e sottoposto la sola sottoposizione agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Tribunale ha espressamente rilevato, con motivazione ineccepibile, che il delitto in ordine al quale era intervenuta condanna e la conseguente valutazione delle esigenze cautelari, avesse ad oggetto un unico delitto; situazione per nulla sovrapponibile alla condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico che ha, pertanto, determinato un aggravamento del quadro cautelare, non salvaguardabile dalla misura autocustodiale.

Manifestamente infondato e generico risulta altresì il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe assegnato rilevanza sostanziale a motivi meramente formali connessi alla disponibilità dell'abitazione ove eseguire la misura extrannuraria.

Il Tribunale ha assegnato rilevanza assorbente alla presunzione relativa di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dando atto dell'assenza di elementi che deponessero per il venir meno del rischio di reiterazione in ipotesi di misura cautelare degli arresti domiciliari; misura che, se poteva ritenersi adeguata con riferimento ad un unico delitto contestato in occasione dell'arresto in flagranza oggetto di valutazione da parte della Corte di appello, non lo era con riferimento alla partecipazione ad un ramificato sodalizio con collegamenti internazionali; il periodo di tempo in cui il ricorrente era stato detenuto agli arresti domiciliari era, inoltre, troppo breve (poco più di un anno) per poter far ritenere la misura autocustodiale idonea a scongiurare il pericolo di recidiva.

Nonostante la motivazione del Tribunale risulta ex se rispettosa dei principi di questa Corte in ordine all'interpretazione da assegnarsi alla presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare carceraria prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. in ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, il Tribunale ha nondimeno provveduto a dare conto dell'assenza di un domicilio presso cui poter far eseguire la misura extramuraria, mettendo in evidenza, oltre ad elementi che facevano emergere dubbi circa la autenticità della dichiarazione di disponibilità ad accogliere nella propria abitazione il Gjoka, l'impossibilità che ciò potesse avvenire in considerazione dell'espresso divieto (salvo patto scritto contrario non depositato) contenuto nel contratto allegato dalla stessa parte.

Ragione del mancato accoglimento che, seppure non determinante per quanto sopra detto circa la sufficienza della carenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria, non si limita a formulare - come sostenuto nel ricorso - ragioni meramente formali del diniego, ma danno adeguatamente conto della concreta indisponibilità di una abitazione ove eseguire la m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto a suo carico la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo C) e 73 d.P.R. 309/1990 (capi C.8, C.19, C.30, C.35, C.36, C.56, C.57 e C.58). Secondo l'ordinanza impugnata sarebbero acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed illecita cessione di sostanze stupefacenti. 2. Con i motivi di ricorso di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente denuncia i vizi di seguito indicati. 2.1. Violazione dell'art. 309, comma 5 e 8, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità degli esiti delle captazioni per il mancato accesso all'estrazione di copia e ascolto dei supporti audiovisivi relativi ai decreti di intercettazione già depositati presso la segreteria del Pubblico ministero. La difesa del ricorrente riproduce la sequenza degli eventi deducendo: 1) di aver richiesto il 24 marzo 2021 alle ore 16,46 l'ascolto delle captazioni ed estrazione di copia all'esito della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di riesame per il 30 marzo 2021 ricevuta lo stesso 24 marzo alle ore 15,26 precedenti; 2) di essersi recata il 25 marzo successivo presso la sala preposta all'ascolto, ma, in assenza dei supporti, non era possibile procedere all'ascolto, fissando un appuntamento per il lunedì 26 marzo 2021 alle ore 10:00; 3) che il successivo «lunedì 25/3/2021, il difensore invia(va) una seconda istanza sollecitando la messa a disposizione e l'indicazione di una data per procedere»; 4) che il 26 marzo la difesa si recava presso l'ufficio ove però non era stato trasmesso alcun supporto richiedendo pertanto un nuovo appuntamento che le veniva concesso il 29 marzo alle ore 10,00, data ed ora in cui non erano stati messi a disposizione i supporti richiesti che venivano invece consegnati per l'ascolto nella tarda mattina; 5) che, a causa della concessa autorizzazione per appena trenta minuti, la difesa era costretta a interrompere l'ascolto alle ore 13:10, circostanza che impediva di avanzare in tempo utile la richiesta di copie a causa della chiusura dell'ufficio, tanto che alla data dell'udienza in camera di consiglio per discutere il riesame della posizione del ricorrente le copie dei supporti non erano state rilasciate. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per un doppio ordine dei motivi: da un canto, censura la mancata trasmissione dei supporti presso la cancelleria del Tribunale del riesame, omissione che incide sul diritto della difesa tanto da implicare l'inutilizzabilità della relativa documentazione (comunque effettuata), ai sensi dell'art. 309, comma 8 e 10, cod. proc. pen.; sotto altro profilo, non essendo stato permesso alla difesa di accedere in tempo utile alla segreteria per ascoltare i file ed estrarne copia, la misura sarebbe inefficace e comunque le intercettazioni concernenti il Gjoka inutilizzabili. La motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha respinto la proposta eccezione della difesa, anche per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con le emergenze e i documenti prodotti che evidenziavano come la difesa avesse chiesto - testualmente - «dal 18/2 senza soluzione di continuità» il rilascio di copie recandosi, anche in assenza di autorizzazione del pubblico ministero, presso la sala ascolto dove i reperti non venivano rinvenuti e dove potevano essere esaminati solo «il 23/2- ossia in tempo ormai inutile», senza, peraltro, poter ottenere il rilascio di copie da produrre al Tribunale a sostegno dei motivi di impugnazione. La dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, tenuto conto che solo le risultanze delle intercettazioni sono poste a fondamento dell'ordinanza, ne determina la caducazione. La motivazione del Tribunale che afferma che i supporti erano stati depositati il 10 marzo 2021 risulta errata in considerazione dell'avvenuto deposito "dei supporti" il successivo 13 maggio 2021. 2.2. Inutilizzabilità delle risultanze investigative per omessa iscrizione del ricorrente nel registro generale delle notizie di reato ex art. 405 cod. proc. pen. rispetto agli artt. 3, 111 e 117 cost. e § 6 CEDU. Si deduce la inutilizzabilità dell'attività di indagine rivolta nei confronti del ricorrente per mancata iscrizione sul registro delle notizie di reato nonostante fosse stato compiutamente identificato nel corso della perquisizione eseguita nel corso del procedimento n. 34731/2018. Il Tribunale avrebbe omesso di rispondere alla relativa deduzione limitandosi a ritenere eccentricamente che il ritardo nell'iscrizione non avrebbe alcun effetto sull'utilizzabilità delle indagini e non forniva risposta alcuna alla censura inerente la "mancata iscrizione" e non la "ritardata iscrizione". 2.3. Violazione dell'art. 297 comma 3, cod. proc. pen. per decorrenza del termine massimo di fase ex art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. Il Tribunale della cautela avrebbe omesso di apprezzare che il termine massimo di fase sarebbe dovuto essere parametrato al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (sei mesi) e che il delitto associativo di cui al capo C si sarebbe interrotto al momento dell'arresto il 26 ottobre 2018; poiché anche tutti i fatti contestati in ordine ai plurimi delitti di cui all'art. 73 comma 4, d.P.R. cit. sono stati commessi prima di detto arresto in ordine al quale era stato sottoposto a custodia cautelare senza soluzione di continuità per undici mesi, sarebbero decorsi, non solo i sei mesi quale termine massimo di fase per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, ma anche quello di un anno previsto per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit. 2.4. Travisamento delle emergenze indiziarie in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione dedita al narc:otraffico. Contesta la decisività del dato a mente del quale il Gjoka sarebbe stabile acquirente di un fornitore appartenente al sodalizio, tenuto conto del limitato arco di tempo in cui sarebbero stati effettuati gli acquisti. Rileva il travisamento delle emergenze là dove vengono attribuiti al ricorrente condotte non rinvenibili nell'ordinanza genetica: non vi sarebbe alcun contatto con tale Alisinanaj, né risultano essere state contestate ottanta condotte di acquisto, mentre, contrariamente a quanto è dato leggere nel provvedimento impugnato, a pag. 723 della parte motiva dell'ordinanza genetica, nessuno commenta quanto riportato nell'ordinanza. Poiché lo stesso Tribunale dà atto che il ricorrente non era stato trovato in possesso di utenza "dedicata", l'unico elemento posto a base dell'indiziaria partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dall'utilizzo di una auto non intestata, dato riscontrato nella sola occasione in cui Gjoka veniva arrestato (capo C.50), delitto per il quale è stato già condannato, elemento insufficiente per individuare in capo al ricorrente un contributo partecipativo all'associazione. 2.5. Vizi cumulativi di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari ed inadeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari. Osserva come la Corte di appello di Roma, nell'ambito di altro giudizio ed a seguito di recente valutazione, aveva ritenuto insussistenti le esigenze cautelari e non pericoloso il Gjoka, rivelandosi pertanto illogico il generico riferimento al pericolo di fuga; già nel corso della precedente misura era stata data prevalenza alla misura domiciliare, così dovendosi ritenere superata la presunzione relativa di pericolosità secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi di delitto previsto dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Censura la parte della motivazione del Tribunale che per meri motivi formali attinenti alla disponibilità dell'abitazione non ha accolto la gradata richiesta di sostituzione della misura in quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. In ordine al primo motivo, il Tribunale del riesame, applicando i principi dettati in materia da questa Corte, ha correttamente disatteso i rilievi che deducevano, sia l'inutilizzabilità delle intercettazioni perché i file audio non sarebbero stati trasmessi al Tribunale del riesame, sia la violazione del diritto di difesa in materia di accesso ai file contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento della misura. 2.1. In ordine al primo dei due rilievi cumulativamente formulati nel primo motivo di ricorso allorché si contesta la mancata trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto di questa Corte secondo cui, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "file" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, essendo sufficiente che il P.M. trasmetta anche una documentazione sommaria ed informale che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "file" audio (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107). Il ricorrente, pur consapevole di tale consolidato principio, osserva come non sia logico effettuare una distinzione tra la trasmissione degli atti in forma cartacea e quelli che, riproducendo le tracce audio delle conversazioni, devono essere trasmessi in forma digitale; distinzione logicamente inconciliabile se rapportata alla circostanza che la violazione del corrispondente diritto della difesa comporta l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche qualora i "file" non vengano messi a disposizione in tempo debito in favore della parte che ha effettuato la richiesta, tesi che dimostrerebbe un'insanabile contraddizione costringendo il Tribunale ad adottare un provvedimento senza avere a disposizione tutti gli atti il cui l'accesso è invece garantito alla difesa. Anche in ipotesi di omessa trasmissione dei file audio al Tribunale del riesame, secondo le deduzioni della difesa, dovrebbe realizzarsi l'inefficacia della misura analogamente a quanto avviene in ipotesi di omessa trasmissione nei termini degli atti ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. La censura sul punto risulta non pregevole anche alla luce del consolidato principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui l'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti già depositati dalla difesa (Sez. 3, n. 19198 del 05/02/2015, Rv. 263798). La perdita di efficacia della misura prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per omessa trasmissione degli atti interviene, pertanto, solo quando non pervengano al Tribunale del riesame gli atti espressamente richiamati dal precedente comma 5. Questa Corte, chiamata a fornire una coerente interpretazione agli effetti della decisione della Corte costituzionale n. :338 del 2008 che aveva riconosciuto «l'interesse costituzionalmente protetto (...) di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali», prevedendo in che maniera lo stesso dovesse essere declinato nel celere procedimento del riesame, ha ribadito come sia possibile far valere in detta procedura eventuali discrasie tra il contenuto delle trascrizioni effettuate dalla P.G. ed i supporti da cui sono state estratte, previo diritto di prendere visione dell'integralità delle conversazioni captate con la diretta acquisizione e l'ascolto del relativo contenuto. Esplicita sul punto la decisione di questa Corte nel suo massimo consesso che ha messo in evidenza che «non si versa in ipotesi in cui non siano stati prodotti al G.I.P. atti che egli, quindi, non ha potuto valutare; gli esiti delle operazioni captative gli sono stati rappresentati attraverso la trascrizione che di essi sia stata effettuata dalla p.g., con i "brogliacci" o forme consimili, e legittimamente alla stregua di essi è stata emessa la misura cautelare. Si tratta, invece, solo di consentire di verificare, a richiesta ed eventuale contestazione di parte, la effettiva corrispondenza del contenuto cartaceo a quello auditivo, il che, ovviamente, presuppone che la parte sia posta in condizione di eventualmente proporre quella richiesta e quelle contestazioni, mercé il concreto esercizio del diritto di difesa nei termini riconosciutile dalla sentenza della Corte Costituzionale» (in motivazione, Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909). Erroneo è, pertanto, il rilievo del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe deciso sulla base di atti incompleti, essendogli stati trasmessi quelli a suo tempo inviati dal P.M. al G.i.p. e sui quali è avvenuta la valutazione della sussistenza della gravità indiziaria; ciò che viene meno, qualora sia illegittimamente negato l'accesso e l'estrazione di copia dei file audio delle captazioni comunque apprezzate, è la "sola" richiesta di verifica in ordine alla corrispondenza tra le tracce audio e la lorio trascrizione operata dalla polizia giudiziaria. 2.2. Quanto alla deduzione che censura l'ingiustificata messa a disposizione dei supporti contenenti le tracce audio, il Collegio osserva come il motivo si presenti generico in quanto reiterativo di critiche già rivolte al Tribunale che ha correttamente e con completezza chiarito le ragioni che facevano ritenere come la richiesta della parte fosse stata intempestiva e che il P.M., ciò nonostante, avesse esitato l'istanza generica e parzialmente errata formulata dalla difesa. L'art. 291, comma 3, cod. proc. pen. prevede il diritto all'esame ed alla copia degli atti presentati con la stessa e, solo con riferimento alle registrazioni, il diritto ad ottenerne copia, per effetto della sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La Corte costituzionale aveva rilevato che, al di là delle cadenze procedimentali previste in materia di intercettazioni, sussiste l'interesse costituzionalmente protetto della difesa di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Alla sentenza del Giudice delle leggi ha fatto seguito la pronuncia a Sezioni unite di questa Corte (Sez. U. n. 20300 del 2010, Lasala, cit.), che ha individuato il vizio - inquadrandolo in una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - del rifiuto o indebito ritardo del pubblico ministero nel garantire l'accesso alle registrazioni delineando le ricadute dell'omessa consegna al difensore delle registrazioni stesse nel giudizio di riesame, peraltro nell'ambito di un contemperamento del diritto riconosciuto al difensore con le cogenti scansioni temporali delle procedure de libertate. Nel quadro di tali principi, la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l'adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame. La difesa dell'indagato, infatti, fin dal momento dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare o, al più tardi, allorquando presenta l'istanza di riesame, ha già contezza del fatto che l'ordinanza impugnata si fonda - in tutto o in parte - su intercettazioni telefoniche e, pertanto, ha l'onere di attivarsi immediatamente al fine di ottenere l'accesso a tali fonti di prova, non essendo certo necessario attendere l'avviso di fissazione dell'udienza. E così come è onere del P.M. predisporre un assetto organizzativo dell'Ufficio tale da consentire, già al momento della richiesta della misura o, al più tardi, al momento della sua emissione, l'evasione delle future richieste delle parti di accedere alle tracce audio, è parimenti onere della difesa chiedere l'ascolto e la copia delle intercettazioni fin dal momento in cui interviene il deposito dell'istanza di riesame, dovendosi ritenere intempestiva la proposizione di tale richiesta in un momento successivo (principio affermato, sia pur implicitamente, da Sez. 5, n.44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548). Del resto, la richiesta difensiva di copia su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, poste a fondamento dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, può essere presentata anche prima della proposizione della richiesta di riesame, essendo funzionale all'efficace difesa già nella fase cautelare (Sez. 1, n. 20547 del 17/01/2011, Cassano, Rv. 250223). Sul difensore, inoltre, incombe l'ulteriore onere di motivare l'urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia, in quanto finalizzata alla proposizione del riesame o alla formulazione dei motivi in udienza, proprio perché l'autorità procedente deve calibrare le attività funzionali al rilascio di copia ed all'ascolto rispetto ai termini ristretti previsti per l'impugnazione cautelare (da ultimo, Sez.4, n.24866 del 28/05/2015, Palma, Rv. 263729). Sulla base di tali premesse, può affermarsi che, pur non essendo previsto un termine fisso, la difesa non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l'accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con l'istanza di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all'impugnazione cautelare. Tale principio si pone in continuità con l'affermazione secondo cui costituisce causa di nullità dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale il rifiuto o l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l'accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive utilizzate ai fini della applicazione della misura medesima, sempre che il difensore dell'interessato dimostri di essersi attivato tempestivamente per la richiesta e l'esame del materiale, anche richiedendo, nel caso di oggettiva impossibilità di completare la propria attività, il rinvio dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 9 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n.54721 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lafleur, Rv. 268916). Essendo questo il quadro della disciplina entro cui vengono declinati gli oneri della difesa ed il necessario rispetto delle norme processuali da parte del pubblico ministero, organo individuato dal codice di rito quale depositario dei supporti digitali su cui sono riversate le captazioni, deve ritenersi ineccepibile la ricostruzione delle fasi che hanno preceduto l'udienza svoltasi in camera di consiglio e la conseguente valutazione operata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha rilevato che: 1) l'ordinanza cautelare veniva eseguita il 9 marzo 2021 e che il difensore riceveva l'avviso di deposito degli atti il 10 marzo; 2) la difesa depositava l'istanza di riesame il 19 marzo 2021 e l'udienza per il riesame, con decreto notificato (con "PEC") il 24 marzo 2021, veniva fissata per il 30 marzo successivo; 3) nello stesso pomeriggio del 24 marzo (ore 15,26) il difensore inviava una "PEC" alla segreteria del PM titolare delle indagini con cui richiedeva, in vista dell'udienza del riesame, di «indicare la data in cui la difesa potrà, in tempo utile per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], recarsi presso il suo ufficio, ascoltare ed estrarre copia anche a mezzo trasposizione su hard disk - delle intercettazioni» (cosi testualmente nella richiesta depositata); 4) la Procura della Repubblica, ricevuta la richiesta, evidenziava l'assoluta genericità della stessa e chiedeva l'indicazione dei "R.I.T." di interesse vista la presenza di migliaia di intercettazioni; 5) il 25 marzo (giovedì) alle ore 17,34 il difensore inviava al PM una nuova "PEC" nella quale specificava i R.I.T. al cui ascolto era interessato (e segnatamente i RIT 4428/18, 5477/18, 5481/18, 5284/18 nonché 686/18 GPS, 687/18 GPS, 688/18 GPS) e che la richiesta era da intendersi come riferita a tutte le conversazioni captate su quei R.I.T. visto che non vi era alcuna esclusione circa i singoli progressivi; 6) il 26 marzo (venerdì) il PM riscontrava tale richiesta autorizzando il difensore ad ascoltare ed estrarre copia dei RIT indicati; 7) i supporti, dopo ricerca svolta nel pomeriggio del 26 marzo (venerdì) e del 27 (sabato), venivano trasmessi la mattina del 29.3.2021 (lunedì) all'ufficio copie per l'inoltro all'ufficio "CICE" (Centro per le Intercettazioni delle [OSCURATO:PERSONA]), in tal senso deponendo l'attestazione del Pubblico Ministero depositata dalla stessa difesa ove si evidenziava che il R.I.T. che la difesa assumeva fosse mancante era in realtà errato (5284/18) e pertanto non poteva essere messo a disposizione, mentre veniva trasmesso, seppure non espressamente richiesto, il n. 5482/2018, R.I.T che si riteneva correttamente individuato dall'Ufficio in quanto afferente al Gjoka. Il Tribunale, pertanto, sulla base della cronologica scansione degli eventi ha escluso che vi fosse stato un indebito ritardo del Pubblico Ministero e, anzi, ha affermato, tenuto conto che il provvedimento cautelare a carico del Gjoka era stato eseguito il 9 marzo 2018 e che la richiesta di riesame presentata il 19 marzo 2021 e, dunque, alcuni giorni prima delle istanze dirette al Pubblico Ministero per ottenere accesso e copia delle registrazioni, che vi fosse stata una non tempestiva attivazione del difensore nel procedere all'ascolto e all'acquisizione delle registrazioni di interesse, vieppiù aggravata dall'invio di istanze generiche (vedi pag. 6 dell'ordinanza impugnata) con cui si richiedeva copia delle intercettazioni senza alcuna specificazione che ne consentisse la previa selezione e consegna, oltre che errate nella indicazione del R.I.T. La Procura della Repubblica ha comunque nondimeno accolto la richiesta della difesa provvedendo a consegnare alle ore 10,00 del 29 marzo 2021 le tracce audio richieste; tempo di risposta che, alla luce degli strettissimi tempi in cui è dovuta intervenire la selezione e rintraccio dei supporti non correttamente ed esaustivamente indicati, deve ritenersi adeguato. Non rilevante risulta il riferimento effettuato dalla difesa del ricorrente - in occasione della discussione orale - alla decisione di questa Corte (Sez. 4, n. 25963 del 18/06/2021, Cespedes), che è invece pervenuta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame in considerazione della mancata risposta all'istanza formulata dalla difesa, situazione per nulla sovrapponibile a quella sopra esaminata in cui il Tribunale ha apprezzato una tempestiva messa a disposizione dei supporti digitali richiesti. Eccentrica, inoltre, risulta la critica rivolta in questa sede alla motivazione del Tribunale della cautela attraverso cui si vorrebbe mettere in discussione la data in cui sono stati depositati i supporti, negando apoditticamente che ciò sia avvenuto a cura del P.M. il 10 marzo 2021; censura che non è idonea a confutare la legittimità del provvedimento emesso dal collegio della cautela in data precedente al solo prospettato avviso ricevuto il successivo 13 maggio 2021; provvedimento che, contrariamente a quanto si afferma la difesa, non è stato allegato al ricorso. 3. Generico risulta il secondo motivo con cui si deduce l'assenza di iscrizione dell'indagato nel registro generale delle notizie di reato, deduzione che non prende in esame e contrasta la completa motivazione del Tribunale che, prima ancora di confutare la rilevanza della censura tesa ad accreditare l'inutilizzabilità degli atti di indagine facendo pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046) secondo cui la ritardata iscrizione non produce effetti sulla utilizzabilità delle indagini, ha principalmente rilevato la mancata allegazione di atti che deponessero per la dedotta omessa iscrizione, pur potendo la stessa essere facilmente corroborata attraverso un'attestazione della cronologia delle iscrizioni degli indagati da parte del registro generale, attestazione cui la difesa ha sempre diritto di accedere al fine di dimostrare eventuale inutilizzabilità da far valere nel corso del giudizio; nondimeno il Collegio della cautela ha osservato come la censura proposta non avrebbe avuto comunque alcun effetto sull'utilizzabilità degli atti in considerazione della durata annuale delle indagini che erano inerenti ad un delitto previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e che, pertanto, anche qualora si volesse far retroagire il termine al momento della perquisizione, le indagini sarebbero state comunque coperte dal termine di fase di un anno. La critica rivolta alla parte della motivazione del Tribunale che aveva fatto cenno alla giurisprudenza sopra citata circa l'ininfluenza della ritardata iscrizione sulla utilizzabilità degli atti di indagine a fronte del motivo che era inteso a censurare (non il ritardo) ma "la mancata iscrizione" dell'indagato risulta di tipo meramente lessicale; deduzione priva di utile valenza in considerazione dell'assenza di dimostrazione di quanto prospettato in sede di riesame. 4. Parinnente generico risulta il motivo che tende ad accreditare l'intervenuta decorrenza del termine di fase per la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Pur avendo il Tribunale in via gradata smentito sotto plurimi profili la fondatezza della censura in ordine alla sussistenza dei presupposti per la operatività della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., assorbente, per quel che in questa sede rileva, risulta il dato a mente del quale, la richiesta di declaratoria fosse inammissibile. Pertinente risulta il riferimento del Collegio della cautela alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza, tali termini fossero già scaduti, trattandosi di vizio che non riguarda la legittimità, ma l'efficacia della misura cautelare. La decisione citata ha precisato che il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], rv. 277351). Il Tribunale di Roma ha con precisione delineato, anche sulla base delle stesse informazioni fornite dalla difesa, la fase cautelare precedente e segnatamente il complessivo computo di circa undici mesi di custodia cautelare, decorrenti dal 27 ottobre 2018 (data dell'arresto) al settembre 2019 (dato fornito dallo stesso ricorrente); ha rilevato che i termini di fase non sarebbero comunque spirati al momento dell'esecuzione della seconda misura cautelare, termine massimo di un anno relativo al contestato delitto associativo che non era ancora scaduto al momento dell'esecuzione della seconda misura. Manifestamente infondata risulta, pertanto, l'affermazione pur contenuta nel ricorso secondo cui - testualmente - «il ricorrente vanta uno specifico interesse alla valutazione del decorso del termine massimo di fase quanto alla fattispecie di cui alla ipotesi ex art. 73, c. IV», così ritenendo che i termini dovrebbero essere rapportati al differente delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 4, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309; come espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 297, comma 3, cod. proc. pen. e 303, comma 1, lett. a), n. 3, con riferimento all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, cod. proc. pen., norma che richiama espressamente l'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, i termini di fase cui fare riferimento devono essere rapportati all'imputazione più grave che, nel caso che ci occupa, corrispondono a quelli di un anno relativamente alla fase delle indagini preliminari. Motivazione resa dal Tribunale che il ricorrente apoditticamente censura attraverso un palesato dissenso senza in alcun modo evidenziare le ragioni a sostegno della fondatezza del relativo motivo.5. Egualmente generico risulta il motivo con cui Gjoka, disinteressandosi della contestazione in ordine ai plurimi reati-fine di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestati in via provvisoria, rivolge una critica alla ritenuta partecipazione al sodalizio; censure a cui il Tribunale di Roma ha fornito ampia, logica e completa risposta, a cui il ricorrente contrappone preclusi riferimenti agli atti dell'indagine. Il Tribunale, dopo aver dato conto delle ragioni che avevano fatto ritenere esistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle plurime provvisorie contestazioni, fatti comunque ritenuti significativi ai fini della sussistenza dei presupposti della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico richiamando pertinente giurisprudenza secondo cui la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Sez. 3 n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505), ha messo in evidenza come, nonostante il limitato periodo di tempo in cui si sono concentrate le captazioni (mese di ottobre 2018 concluso con l'arresto in flagranza), le stesse fossero esplicative di un legame pregresso e di lunga durata. L'attività avrebbe avuto ad oggetto quasi ottanta condotte di illecita cessione per complessivi cento chilogrammi di sostanza stupefacente commercializzata, dato ritenuto ex se significativo nonostante il breve tempo in cui l'utenza era stata monitorata. Il provvedimento analizza il rapporto con altri indagati (Nelaj e Begaraj), mettendo in evidenza, a conferma della esistenza di uno stabile rapporto tra i sodali, che a seguito dell'arresto del Gjoka, i rifornimenti effettuati dai precedenti acquirenti avvenissero da altro soggetto appartenente sempre alla medesima compagine associativa, ha valorizzato l'utilizzo di utenze dedicate, non trovando conferma la circostanza pur accennata nel ricorso secondo cui il Tribunale avesse ammesso che l'utenza fosse non intestata al ricorrente, tenuto conto che l'utenza in uso al Gjoka risultava intestata ad un bangladese (pag.11 ultimo capoverso dell'ordinanza si fa riferimento ad utenza di soggetto bengalese). È stato apprezzato il comune linguaggio e la terminologia utilizzata per fare riferimento alla sostanza stupefacente, l'utilizzo da parte del Gjoka e del suo complice Nushaj, arrestato nella stessa occasione, insieme ad altri membri del sodalizio, di auto intestate a prestanome italiani (Tamarro e Franceschini), ed il riferimento a colloqui captati tra gli appartenenti di altre compagini che manifestano preoccupazione per i contatti telefonici pregressi avuti con gli arrestati, oltre che manifestare la disponibilità a consentire l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso amici comuni.Elementi che, complessivamente valutati, hanno condotto il Tribunale di Roma, con motivazione logica e completa, a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico del Gjoka di cui al capo C). Il ricorrente, attraverso un precluso diretto riferimento alle risultanze processuali ed una parziale analisi di sintagmi di frasi contenute nella motivazioni assegna alle stesse un senso che non hanno, tentando di valorizzare i refusi ivi contenuti (il riferimento al nominativo di Alisinanaj al posto di quello di Gjoka), ma senza confutare gli elementi significativi; critica la circostanza riportata dal Tribunale che alla pagina 723 dell'ordinanza genetica vi sarebbero taluni commenti tra i soggetti intercettati, senza però mettere in evidenza se quanto riportato da quel Collegio circa il palesato timore che il cellulare del ricorrente ed i relativi contatti ormai nelle mani degli investigatori a causa dell'arresto corrisponda o meno a verità. Critiche in realtà meramente lessicale che non sono idonee ad incidere e tantomeno sovvertire il complessivo apparato motivazionale e le conclusioni cui i giudici della cautela sono pervenuti. 6. Manifestamente infondato e generico risulta il quinto motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura cautelare in carcere. Generica risulta la censura contenente eccentrici riferimenti giurisprudenziali di questa Corte rivolta alla ritenuta carente motivazione del Tribunale che invece ha dato ampia ragione dell'assenza degli elementi utilmente valutabili per poter superare la presunzione relativa che l'art. 275 cod, proc. pen. prevede in ipotesi di gravità indiziaria di appartenere alla associazione dedita al narcotraffico. Deve al riguardo ribadirsi il principio di diritto secondo cui in ipotesi di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caultelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Il Tribunale ha evidenziato l'assenza di elementi che potessero essere valutati positivamente onde contrastare la presunzione legale, dando atto del trascorso lasso di tempo di poco più di due anni non ritenuto eccessivo, sia in considerazione della gravità della condotta contestata avente ad oggetto la commercializzazione di decine e decine di chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana svolta con professionalità e sistematicità grazie alle ramificazioni internazionali del sodalizio (risulta contestata la circostanza ex art. 61-bis cod. pen. del reato trans-nazionale), sia per l'assenza di qualsivoglia segnale di rescissione dei rapporti con il sodalizio. Motivazione che ha riguardato specificamente il ricorrente, in relazione alla cui posizione venivano poste in risalto le perduranti e concrete esigenze cautelari per la mancanza di elementi da cui potesse ritenersi mutato lo stile di vita; ragioni del provvedimento con cui l'impugnazione non si confronta, allorché censura in maniera generica il provvedimento sotto il profilo dell'attualità. Reiterativo risulta, altresì, il rilievo secondo cui il Gjoka avrebbe, in epoca precedente all'esecuzione della misura, usufruito della più mite misura degli arresti domiciliari e successivamente scarcerato e sottoposto la sola sottoposizione agli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale ha espressamente rilevato, con motivazione ineccepibile, che il delitto in ordine al quale era intervenuta condanna e la conseguente valutazione delle esigenze cautelari, avesse ad oggetto un unico delitto; situazione per nulla sovrapponibile alla condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico che ha, pertanto, determinato un aggravamento del quadro cautelare, non salvaguardabile dalla misura autocustodiale. Manifestamente infondato e generico risulta altresì il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe assegnato rilevanza sostanziale a motivi meramente formali connessi alla disponibilità dell'abitazione ove eseguire la misura extrannuraria. Il Tribunale ha assegnato rilevanza assorbente alla presunzione relativa di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dando atto dell'assenza di elementi che deponessero per il venir meno del rischio di reiterazione in ipotesi di misura cautelare degli arresti domiciliari; misura che, se poteva ritenersi adeguata con riferimento ad un unico delitto contestato in occasione dell'arresto in flagranza oggetto di valutazione da parte della Corte di appello, non lo era con riferimento alla partecipazione ad un ramificato sodalizio con collegamenti internazionali; il periodo di tempo in cui il ricorrente era stato detenuto agli arresti domiciliari era, inoltre, troppo breve (poco più di un anno) per poter far ritenere la misura autocustodiale idonea a scongiurare il pericolo di recidiva. Nonostante la motivazione del Tribunale risulta ex se rispettosa dei principi di questa Corte in ordine all'interpretazione da assegnarsi alla presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare carceraria prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. in ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, il Tribunale ha nondimeno provveduto a dare conto dell'assenza di un domicilio presso cui poter far eseguire la misura extramuraria, mettendo in evidenza, oltre ad elementi che facevano emergere dubbi circa la autenticità della dichiarazione di disponibilità ad accogliere nella propria abitazione il Gjoka, l'impossibilità che ciò potesse avvenire in considerazione dell'espresso divieto (salvo patto scritto contrario non depositato) contenuto nel contratto allegato dalla stessa parte. Ragione del mancato accoglimento che, seppure non determinante per quanto sopra detto circa la sufficienza della carenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria, non si limita a formulare - come sostenuto nel ricorso - ragioni meramente formali del diniego, ma danno adeguatamente conto della concreta indisponibilità di una abitazione ove eseguire la m