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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31939/2026

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ppello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 febbraio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 1200 eurodi ammenda per il porto di una pistola a gas con il caricatore contenente 10pallini e un altro caricatore contenente 190 pallini.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per mancata assunzione di una prova decisiva.Lamenta il ricorrente il mancato espletamento di una perizia volta adaccertare il funzionamento dell’arma sequestrata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’istanza di rinnovazione istruttoria circa la funzionalità dell’arma e lapotenza della stessa era già stata sottoposta alla Corte territoriale che l’harigetta con una motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica conla quale il ricorrente non si confronta.Da un lato, infatti, la Corte sottolinea come il reato contestato sia quello dicui all’art. 4 L. 110/75 e, dunque, come non sia contestato il porto di armacomune da sparo; conseguentemente, ai fini della configurazione della fattispeciedi reato, la funzionalità o la potenza dell’arma non hanno rilievo alcuno.In ogni caso, la Corte sottolinea come gli operanti che rinvennero l’arma ladescrissero come funzionante e pronta all’uso.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 febbraio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 1200 eurodi ammenda per il porto di una pistola a gas con il caricatore contenente 10pallini e un altro caricatore contenente 190 pallini.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per mancata assunzione di una prova decisiva.Lamenta il ricorrente il mancato espletamento di una perizia volta adaccertare il funzionamento dell’arma sequestrata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’istanza di rinnovazione istruttoria circa la funzionalità dell’arma e lapotenza della stessa era già stata sottoposta alla Corte territoriale che l’harigetta con una motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica conla quale il ricorrente non si confronta.Da un lato, infatti, la Corte sottolinea come il reato contestato sia quello dicui all’art. 4 L. 110/75 e, dunque, come non sia contestato il porto di armacomune da sparo; conseguentemente, ai fini della configurazione della fattispeciedi reato, la funzionalità o la potenza dell’arma non hanno rilievo alcuno.In ogni caso, la Corte sottolinea come gli operanti che rinvennero l’arma ladescrissero come funzionante e pronta all’uso.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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