CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15026/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Calabrian. 1899/2024 depositata il 09/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 541/2025Numero sezionale 4199/2026Numero di raccolta generale 15026/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Nel 2007 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un primosopralluogo presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando una superficietassabile pari a mq 14.043; da tale sopralluogo è derivato l’avviso diaccertamento n. 6031 del 5 giugno 2008, mai impugnato e perciò divenutodefinitivo. Nel corso degli anni la contribuente ha contestato l’estensioneeffettiva delle superfici imponibili, sostenendo che gran parte dell’areaaziendale fosse destinata ad attività produttive di rifiuti speciali o comunqueinidonee alla produzione di rifiuti urbani, e ha prodotto una perizia tecnicagiurata che quantificava la superficie tassabile in soli mq 1.401,75.2. Successivamente il Comune, anche a seguito di precedenticontenziosi, ha effettuato un nuovo sopralluogo il 13 aprile 2018 incontraddittorio con la società, rilevando una superficie tassabile di mq8.232,96 e detraendo numerose aree ritenute non imponibili. La società hacontestato tali risultanze, ribadendo la correttezza delle misurazionicontenute nella perizia giurata del proprio tecnico.3. Nel 2021 il Comune ha notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso dipagamento n. 0206995 relativo al saldo TARI 2021, calcolato appunto sullasuperficie di mq 8.232,96.4. La società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n.7059/2022, depositata il 20 dicembre 2022, ha rigettato l’impugnazione,ritenendo decisivo il mancato assolvimento, da parte della contribuente,dell’onere di indicare nella denuncia originaria le circostanze esonerativepreviste dal regolamento comunale e richiamando la necessità di presentarespecifica istanza per riduzioni o esenzioni entro il termine del 30 giugno diciascun anno.5. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello,deducendo che la controversia non riguardasse richieste di riduzione, bensìla stessa inesistenza del presupposto impositivo relativamente alle aree nonNumero registro generale 541/2025Numero sezionale 4199/2026Numero di raccolta generale 15026/2026Data pubblicazione 19/05/2026suscettibili di produrre rifiuti urbani o destinate alla formazione di rifiutispeciali smaltiti a proprie spese da parte della contribuente, delledichiarazioni prescritte per ottenere eventuali esclusioni.6. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezionedi [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1899/2024, depositata il 9 luglio 2024,ha rigettato l’appello, ritenendo corretta e puntuale la misurazione del 13aprile 2018, eseguita in contraddittorio e non specificamente contestatanelle sue singole componenti. Ha ritenuto inoltre non dirimente la periziadell’ingegnere Fonte, in quanto fondata su rilievi antecedenti e non idoneaa confutare l’accertamento del 2018, e ha evidenziato l’assenza di unadichiarazione di esenzione presentata dalla contribuente secondo quantoprevisto dal regolamento comunale.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune.7. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c.8. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare e di accettarela rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per vizio di inesistenza dellamotivazione e/o di una motivazione apparente, e/o di una motivazioneperplessa ed oggettivamente incomprensibile, per omessa valutazione delleprove, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2697c.c.La ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe completamenteomesso la valutazione della perizia tecnica giurata e della relazione tecnicaintegrativa, che a suo dire costituivano elementi probatori decisivi idonei aNumero registro generale 541/2025Numero sezionale 4199/2026Numero di raccolta generale 15026/2026Data pubblicazione 19/05/2026dimostrare che le aree industriali, produttive di rifiuti speciali smaltitiautonomamente, non dovessero essere assoggettate a TARI. Contestainoltre che la Corte territoriale si sia limitata a recepire acriticamente unasentenza di primo grado di altro giudizio (la n. 4425/2023), senzaesaminare autonomamente il materiale probatorio di causa. Ritiene dunqueviolato l’art. 116 c.p.c. per omesso o travisato apprezzamento della provae l’art. 2697 c.c. sull’onere probatorio.Il Comune controricorrente sostiene che anche tale motivo sarebbeinammissibile perché la ricorrente tenta di far riesaminare il merito, eosserva che la perizia dell’ing. Fonte non avrebbe smentito le misurazionidel 2018 e che numerose pronunce, anche prodotte in controricorso, hannoritenuto inattendibile l’elaborato tecnico della società. Ribadisce chel’omesso esame di una prova può rilevare in Cassazione solo quando sitraduce nell’omesso esame di un fatto decisivo, circostanza che qui nonricorrerebbe e sottolinea inoltre che, ai sensi degli artt. 26, 30 e 32 delRegolamento TARI, la società non aveva mai presentato la necessariadichiarazione per ottenere riduzioni o esenzioni relative ai rifiuti speciali; nederiva che le doglianze sulla superficie tassabile sarebbero comunqueinfondate per violazione degli obblighi dichiarativi.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la Violazione dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., sotto il profilo della violazione dell’art. 1, commida 639 a 736 della Legge n. 147/2013.Il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto tassabili aifini TARI le superfici industriali nelle quali, secondo la ricorrente, siproducono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, che per leggedevono essere smaltiti a spese del produttore e non concorrono allaquantificazione della superficie imponibile. La UOP contesta che la Corteterritoriale abbia applicato “in via presuntiva” la superficie del 2018 ancheal 2016 e denuncia che ciò violi i principi di cui ai commi 641 e 649 dell’art.1 L. 147/2013. Richiama inoltre le varie perizie che avrebbero stimato inNumero registro generale 541/2025Numero sezionale 4199/2026Numero di raccolta generale 15026/2026Data pubblicazione 19/05/2026soli mq 1.401,75 le aree realmente produttive di rifiuti urbani, opponendoche le restanti zone dello stabilimento non sarebbero tassabili.Secondo il Comune, il motivo è nuovamente inammissibile perchévolto a contestare valutazioni di merito sulla superficie tassabile. Aggiungeche la società non ha mai presentato la dichiarazione prevista dalRegolamento TARI per delimitare le aree produttive di rifiuti speciali echiedere la relativa esclusione dalla tassazione e richiama giurisprudenzasecondo cui l’esenzione o l’esclusione per aree di produzione di rifiutispeciali richiede sempre un’adeguata delimitazione e dichiarazione delcontribuente, non potendo essere riconosciuta d’ufficio. Fa inoltre rilevareche la perizia societaria non avrebbe smentito le risultanze del verbale disopralluogo del 13 aprile 2018, redatto in contraddittorio e mai contestatoanaliticamente.3. Con atto datato 13 maggio 2026 e ritualmente depositato dalleparti, le stesse hanno dichiarato rispettivamente di rinunciare al giudizio edi accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di lite.4. Il collegio dispone in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.5. Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigettoo di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inseritodall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosidi norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, distretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quellaprevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021,n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4maggio 2023, n. 11672).Numero registro generale 541/2025Numero sezionale 4199/2026Numero di raccolta generale 15026/2026Data pubblicazione 19/05/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]