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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1971

Cassazione n. 15069/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1971 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,.n Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo, unico, del ricorso; rilevato che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il giudice di appello, lungi dal limitarsi a condividere acriticamente le valutazioni svolte da quello di primo grado, ha autonomamente vagliato, in modo sintetico ma non apparente, ciascuno dei quattro motivi di impugnazione, onde del tutto insussistente è il vizio denunciato; che, d'altro canto, ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nell'omessa indicazione, da parte del ricorrente, dei punti dell'atto di appello che non sarebbero stati valutati nella decisione impugnata (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1971 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,.n Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo, unico, del ricorso; rilevato che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, il giudice di appello, lungi dal limitarsi a condividere acriticamente le valutazioni svolte da quello di primo grado, ha autonomamente vagliato, in modo sintetico ma non apparente, ciascuno dei quattro motivi di impugnazione, onde del tutto insussistente è il vizio denunciato; che, d'altro canto, ulteriore profilo di inammissibilità si rinviene nell'omessa indicazione, da parte del ricorrente, dei punti dell'atto di appello che non sarebbero stati valutati nella decisione impugnata (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 15069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris