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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 04126/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; wo, Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria depositata il 15 dicembre 2023 con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], introduce un nuovo motivo di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la circostanza che il giudice della cognizione della sentenza sub 1) abbia riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto della stessa ed giudice della cognizione della sentenza sub 2) abbia riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di essa non rende illogica la decisione del giudice dell'esecuzione di non porre in ulteriore continuazione anche i due gruppi di reati tra loro, attesa la consistente distanza temporale di tre anni tra i reati del primo e quelli del secondo gruppo, ampia distanza temporale che in modo non illogico è stata ritenuta essere indice della inesistenza di una volizione unitaria, e che, sempre, in modo non illogico è stata ritenuta non sufficiente ad elidere la distanza temporale tra i reati la detenzione intercorsa medio tempore, alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla circostanza che il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, anche il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610) che non giova alla prospettazione dell'esistenza di una volizione unitaria; Ritenuto, quanto agli argomenti introdotti nel motivo nuovo, che la deduzione sulla svalutazione dell'importanza del dato della distanza temporale tra i reati nel giudizio ex art. 671 cod. proc. pen. riprende quella già formulate in ricorso su cui già si è detto al punto precedente, mentre la deduzione della mancata valutazione da parte del giudice dell'esecuzione della diversa ordinanza del 26 giugno 2023, che avrebbe, invece, riconosciuto l'esistenza della continuazione, è proposta in modo aspecifico, perché da essa non si comprende a cosa si riferisca la decisione del 26 giugno (nel motivo nuovo si parla genericamente di "altri delitti di analoga natura"), nè se essa fosse stata portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione che ha emesso ill provvedimento impugnato, nè in che modo la diversa decisione incida sulla logicità del percorso motivazionale della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; wo, Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria depositata il 15 dicembre 2023 con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], introduce un nuovo motivo di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la circostanza che il giudice della cognizione della sentenza sub 1) abbia riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto della stessa ed giudice della cognizione della sentenza sub 2) abbia riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di essa non rende illogica la decisione del giudice dell'esecuzione di non porre in ulteriore continuazione anche i due gruppi di reati tra loro, attesa la consistente distanza temporale di tre anni tra i reati del primo e quelli del secondo gruppo, ampia distanza temporale che in modo non illogico è stata ritenuta essere indice della inesistenza di una volizione unitaria, e che, sempre, in modo non illogico è stata ritenuta non sufficiente ad elidere la distanza temporale tra i reati la detenzione intercorsa medio tempore, alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla circostanza che il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, anche il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall'arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, Antonucci, Rv. 236610) che non giova alla prospettazione dell'esistenza di una volizione unitaria; Ritenuto, quanto agli argomenti introdotti nel motivo nuovo, che la deduzione sulla svalutazione dell'importanza del dato della distanza temporale tra i reati nel giudizio ex art. 671 cod. proc. pen. riprende quella già formulate in ricorso su cui già si è detto al punto precedente, mentre la deduzione della mancata valutazione da parte del giudice dell'esecuzione della diversa ordinanza del 26 giugno 2023, che avrebbe, invece, riconosciuto l'esistenza della continuazione, è proposta in modo aspecifico, perché da essa non si comprende a cosa si riferisca la decisione del 26 giugno (nel motivo nuovo si parla genericamente di "altri delitti di analoga natura"), nè se essa fosse stata portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione che ha emesso ill provvedimento impugnato, nè in che modo la diversa decisione incida sulla logicità del percorso motivazionale della ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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