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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14913/2026

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trate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO sedein Roma n. 2434/2022 depositata il 30/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30026/2022Numero sezionale 4012/2026Numero di raccolta generale 14913/2026Data pubblicazione 19/05/20261.

Con ricorso ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate ilcontribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione n. 151T009119000P001,con il quale l’ufficio erariale aveva applicato all’atto di ricognizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - avente ad oggetto l’assegnazione ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] (ormaicancellata dal registro delle imprese) Gianluca, Pierfrancesco e Pierandreavalore commerciale di € 816.000,00 - l’imposta di registro pari ad €73.440,00, calcolata con aliquota al 9%, ai sensi dell’alt. 1, Tariffa parteprima, d.P.R. 131/1986, in virtù del richiamo operato dal combinatodisposto di cui ai paragrafi a), numero l) e d), numero 2), dell’art. 4, comma1, Tariffa parte prima del già citato d.P.R 131/1986.2.

La CTP ha emesso la sentenza di rigetto n. 18136/6/18, sulla basedel fatto che l'aliquota del 4% richiesta dai contribuenti fosse applicabilesolo per le assegnazioni di immobili destinati all'esercizio di attivitàcommerciale.3.

Ha proposto indi appello il contribuente in epigrafe indicato.4.

La CTR, con la sentenza sopra compiutamente indicata, lo harespinto, ritenendo che la CTP avesse correttamente valutato gli elementiessenziali della controversia sul presupposto che l’aliquota del 4%,richiamata dall’appellante, si applica esclusivamente ai conferimenti di benieffettuati dai soci a favore della società per incrementarne il capitale el’attività d’impresa.

Nel caso in esame, invece, il conferimento immobiliareera avvenuto dalla società ormai cessata in favore dei soci, comesopravvenienza attiva, senza alcun aumento di capitale.

L’atto avrebbequindi natura meramente traslativa della proprietà e risulterebbe pertantolegittima l’applicazione dell’aliquota del 9% da parte dell’Ufficio.Numero registro generale 30026/2022Numero sezionale 4012/2026Numero di raccolta generale 14913/2026Data pubblicazione 19/05/20265.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso solamente formale l’Agenzia delle Entrate.6.

Successivamente parte contribuente ha depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera a), numero 1,Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986: non vi sarebbe alcuna differenzasull'aliquota dell'imposta di registro per i beni immobili adibiti all'eserciziodi attività commerciali, in caso di apporto dei soci alla società, o diassegnazione di beni ai soci.2.

Il motivo merita accoglimento.3.

L’art. 4, comma 1, lett. d) TP1 prevede che per gli atti di società,aventi ad oggetto l’assegnazione ai soci (non soggette ad IVA e non aventiad oggetto utili in denaro), si applicano le stesse aliquote di cui alla letteraa), vale a dire, nei casi di conferimento di proprietà di beni immobili, lestesse aliquote dell’art. 1, cioè il 9% (v. n. 1), salvo il successivo n. 2 checoncerne il conferimento che abbia avuto ad oggetto fabbricato destinatispecificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altradestinazione senza radicale trasformazione, per il quale si applica l’impostadel 4%, sempre che il bene sia stato ultimato nei cinque anni dalconferimento e presenti dette caratteristiche.4.

La CTR non ha considerato, errando, che la tassazione l’atto diassegnazione del bene ai soci è simmetrica a quella del conferimento delbene alla società, assumendo di contro che si tratta di ipotesi diverse, senzaquindi farsi carico di verificare la natura e/o destinazione del bene, da cuidipende il regime di tassazione.In sostanza, non si è posta il problema del raccordo tra l’art. 1, comma1, lett. d) e lett. a), TP1, basando invece la propria decisione su di unaNumero registro generale 30026/2022Numero sezionale 4012/2026Numero di raccolta generale 14913/2026Data pubblicazione 19/05/2026diversità (atto di conferimento in società ed assegnazione ai soci) chefiscalmente non sussiste, essendo, invece, la tassazione esattamente lamedesima e dipendendo dalla natura dell’atto.5.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si rende invece necessarioaccertare se fosse stata allegata e dimostrata la natura e/o destinazione delbene secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) n. 2 TP1,accertamento che è prerogativa del giudice di merito.6.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO sedein Roma n. 2434/2022 depositata il 30/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30026/2022Numero sezionale 4012/2026Numero di raccolta generale 14913/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Con ricorso ritualmente notificato all’Agenzia delle Entrate ilcontribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione n. 151T009119000P001,con il quale l’ufficio erariale aveva applicato all’atto di ricognizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] - avente ad oggetto l’assegnazione ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] (ormaicancellata dal registro delle imprese) Gianluca, Pierfrancesco e Pierandreavalore commerciale di € 816.000,00 - l’imposta di registro pari ad €73.440,00, calcolata con aliquota al 9%, ai sensi dell’alt. 1, Tariffa parteprima, d.P.R. 131/1986, in virtù del richiamo operato dal combinatodisposto di cui ai paragrafi a), numero l) e d), numero 2), dell’art. 4, comma1, Tariffa parte prima del già citato d.P.R 131/1986.2. La CTP ha emesso la sentenza di rigetto n. 18136/6/18, sulla basedel fatto che l'aliquota del 4% richiesta dai contribuenti fosse applicabilesolo per le assegnazioni di immobili destinati all'esercizio di attivitàcommerciale.3. Ha proposto indi appello il contribuente in epigrafe indicato.4. La CTR, con la sentenza sopra compiutamente indicata, lo harespinto, ritenendo che la CTP avesse correttamente valutato gli elementiessenziali della controversia sul presupposto che l’aliquota del 4%,richiamata dall’appellante, si applica esclusivamente ai conferimenti di benieffettuati dai soci a favore della società per incrementarne il capitale el’attività d’impresa. Nel caso in esame, invece, il conferimento immobiliareera avvenuto dalla società ormai cessata in favore dei soci, comesopravvenienza attiva, senza alcun aumento di capitale. L’atto avrebbequindi natura meramente traslativa della proprietà e risulterebbe pertantolegittima l’applicazione dell’aliquota del 9% da parte dell’Ufficio.Numero registro generale 30026/2022Numero sezionale 4012/2026Numero di raccolta generale 14913/2026Data pubblicazione 19/05/20265. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso solamente formale l’Agenzia delle Entrate.6. Successivamente parte contribuente ha depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo di ricorso, si deduce l’error in iudicando, laviolazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lettera a), numero 1,Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986: non vi sarebbe alcuna differenzasull'aliquota dell'imposta di registro per i beni immobili adibiti all'eserciziodi attività commerciali, in caso di apporto dei soci alla società, o diassegnazione di beni ai soci.2. Il motivo merita accoglimento.3. L’art. 4, comma 1, lett. d) TP1 prevede che per gli atti di società,aventi ad oggetto l’assegnazione ai soci (non soggette ad IVA e non aventiad oggetto utili in denaro), si applicano le stesse aliquote di cui alla letteraa), vale a dire, nei casi di conferimento di proprietà di beni immobili, lestesse aliquote dell’art. 1, cioè il 9% (v. n. 1), salvo il successivo n. 2 checoncerne il conferimento che abbia avuto ad oggetto fabbricato destinatispecificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altradestinazione senza radicale trasformazione, per il quale si applica l’impostadel 4%, sempre che il bene sia stato ultimato nei cinque anni dalconferimento e presenti dette caratteristiche.4. La CTR non ha considerato, errando, che la tassazione l’atto diassegnazione del bene ai soci è simmetrica a quella del conferimento delbene alla società, assumendo di contro che si tratta di ipotesi diverse, senzaquindi farsi carico di verificare la natura e/o destinazione del bene, da cuidipende il regime di tassazione.In sostanza, non si è posta il problema del raccordo tra l’art. 1, comma1, lett. d) e lett. a), TP1, basando invece la propria decisione su di unaNumero registro generale 30026/2022Numero sezionale 4012/2026Numero di raccolta generale 14913/2026Data pubblicazione 19/05/2026diversità (atto di conferimento in società ed assegnazione ai soci) chefiscalmente non sussiste, essendo, invece, la tassazione esattamente lamedesima e dipendendo dalla natura dell’atto.5. Alla luce di quanto sopra illustrato, si rende invece necessarioaccertare se fosse stata allegata e dimostrata la natura e/o destinazione delbene secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) n. 2 TP1,accertamento che è prerogativa del giudice di merito.6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteUgo Candia
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