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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32104/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchéil Tribunale non ha provveduto sulla richiesta della difesa di conoscere inominativi dei collaboratori cui si fa riferimento nelle pagine 5 e 6 dell’ordinanza,di acquisire i colloqui telefonici sospetti cui si fa riferimento alla pagina 18dell’ordinanza, e di acquisire gli esiti dei procedimenti giudiziari cui si fariferimento alle pagine 6 e 8 dell’ordinanza; in definitiva, nel provvedimento si èdati per provati fatti che, in realtà, non sono dimostrati.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inquanto l’ordinanza è retta da una motivazione apparente ed assertiva, cheomette di valutare la integrazione del reclamo presentata direttamente daldetenuto, in cui lo stesso ammette di aver compreso gli errori del passato, che lostesso definisce “orrori”, questa dichiarazione rappresenta ex se unadissociazione del detenuto dal comportamento precedente; l'ordinanza haomesso uno specifico accertamento dell'attualità della pericolosità sociale delricorrente; l'ordinanza ha riferito dei collegamenti del ricorrente con ambienticriminali, ma non ne ha evidenziato l'attualità; il riferimento a procedimentipenali che hanno riguardato congiunti del ricorrente non fornisce evidenzadell'esistenza di un gruppo criminale, il ricorrente è stato condannato perassociazione mafiosa ma non per gli episodi successivi alla sua carcerazione cheè iniziata nel 2013.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo è infondato, in quanto è orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che “ai fini dell'emissione del decreto ministeriale disottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l'acquisizionedel parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la sceltadi procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie.

In applicazione di taleprincipio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto delMinistro della giustizia che, sulla base di una nota della direzione distrettualeantimafia, aveva applicato al ricorrente il regime di detenzione differenziata inquanto gravemente indiziato della partecipazione all'associazione mafiosa deltipo "ndrangheta", senza acquisire informazioni presso la Direzione NazionaleAntimafia, né presso gli organi centrali di polizia e né presso quelli specializzati)”(Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, Sarcone, Rv. 279218 – 01; conformi Sez. 1,n. 41081 del 21/10/2008, P.G. in proc.

Belforte, Rv. 241939; Sez. 1, n. 42553del 14/10/2008, P.G. in proc.

Cefariello, Rv. 241717), principio che riguardaanche la fase giurisdizionale davanti al Tribunale, che si limita a giudicare dellalegittimità del decreto.2.

Anche il secondo motivo è infondato.Il ricorso deduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la integrazionedel reclamo presentata direttamente dal detenuto, in cui lo stesso ammette diaver compreso gli errori del passato, in quanto questa dichiarazionerappresenterebbe ex se una dissociazione del detenuto dal gruppo criminale, mal’argomento è manifestamente infondato, in quanto il recesso dal gruppocriminale deve essere verificato mediante comportamenti concreti e datioggettivi; una presa di distanza puramente verbale, presa per di più all’interno diun procedimento giudiziario, in cui il detenuto intende contrastare una iniziativadell’amministrazione della giustizia nei suoi confronti, non ha il significatounivoco del recesso dall’organizzazione criminale che avrebbe potuto giustificarel’obbligo del Tribunale di doversi confrontare con tale dichiarazione all’interno delpercorso logico dell’ordinanza.Il ricorso deduce che l'ordinanza avrebbe omesso uno specificoaccertamento dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, ma anchequesto argomento è manifestamente infondato, in quanto la norma attributiva dipotere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. consente l'adozione delprovvedimento di sospensione delle ordinarie regole del trattamentopenitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati o sono imputatiper alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione il ricorrente, “inrelazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza dicollegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva”.Il successivo comma 2-bis aggiunge che la sospensione del trattamento èprorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto contoanche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, dellasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esitidel trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.Ne consegue che il provvedimento di sottoposizione al trattamentodifferenziato, o quello di proroga, non deve contenere alcun accertamento dellapericolosità del ricorrente, che rileva, al più, agli effetti di altri istitutipenitenziari, ma deve contenere, invece, un giudizio prognostico sulla suacapacità di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale.Il ricorso deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica deipresupposti attuali di applicazione della misura, in quanto l'ordinanza avrebberiferito dei collegamenti con ambienti criminali ma non ne avrebbe evidenziatol'attualità, perché il riferimento a procedimenti penali che hanno riguardatocongiunti del ricorrente non fornirebbe giustificazione sull'esistenza di un gruppocriminale, e perché il ricorrente è stato sì condannato per associazione mafiosama non per gli episodi successivi alla sua carcerazione iniziata nel 2013.L’argomento è infondato, in quanto questa verifica dei presupposti attuali diapplicazione della misura si rinviene all’interno del provvedimento impugnato,che ha ricavato “la capacità di mantenere collegamenti con l'associazionecriminale” dal profilo criminale del ricorrente, condannato quale esponenteapicale del clan Vinella-Grassi, di cui è stato reggente per il periodo precedenteal suo arresto, e dalla perdurante operatività del sodalizio criminale diappartenenza (ampiamente descritta alla pag. 4 dell’ordinanza impugnata), che,come riportato sopra, sono due dei parametri di valutazione della decisione sullaproroga o meno del regime di sospensione del trattamento ordinario previstidalla norma attributiva di potere.Inoltre, l’ordinanza ha evidenziato anche che il detenuto, nel periodo in cuiera soggetto a detenzione in regime ordinario, veicolò messaggi al gruppocriminale attraverso i colloqui con i familiari, argomento con cui il ricorso non siconfronta, se non mediante la richiesta di acquisizione di ulteriori elementiistruttori di cui si è già detto.La circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui il ricorrente è statocondannato per la partecipazione all’organizzazione criminale, ma non per fattisuccessivi all’inizio del suo periodo di detenzione, non ha, poi, sufficienteevidenza dimostrativa del venir meno della prognosi della capacità del soggettodi mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.E ciò a maggior ragione in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorsoin sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza iprovvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammessosolo per violazione di legge, ed in cui quindi l’argomento proposto dovrebbedimostrare non soltanto l’illogicità manifesta della prognosi sul pericolo dicollegamenti con la criminalità organizzata, ma la radicale apparenza di talemotivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quellache sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmentescoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”(Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; nello stessosenso, successivamente, Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01).2.

In definitiva, il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchéil Tribunale non ha provveduto sulla richiesta della difesa di conoscere inominativi dei collaboratori cui si fa riferimento nelle pagine 5 e 6 dell’ordinanza,di acquisire i colloqui telefonici sospetti cui si fa riferimento alla pagina 18dell’ordinanza, e di acquisire gli esiti dei procedimenti giudiziari cui si fariferimento alle pagine 6 e 8 dell’ordinanza; in definitiva, nel provvedimento si èdati per provati fatti che, in realtà, non sono dimostrati.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inquanto l’ordinanza è retta da una motivazione apparente ed assertiva, cheomette di valutare la integrazione del reclamo presentata direttamente daldetenuto, in cui lo stesso ammette di aver compreso gli errori del passato, che lostesso definisce “orrori”, questa dichiarazione rappresenta ex se unadissociazione del detenuto dal comportamento precedente; l'ordinanza haomesso uno specifico accertamento dell'attualità della pericolosità sociale delricorrente; l'ordinanza ha riferito dei collegamenti del ricorrente con ambienticriminali, ma non ne ha evidenziato l'attualità; il riferimento a procedimentipenali che hanno riguardato congiunti del ricorrente non fornisce evidenzadell'esistenza di un gruppo criminale, il ricorrente è stato condannato perassociazione mafiosa ma non per gli episodi successivi alla sua carcerazione cheè iniziata nel 2013.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo è infondato, in quanto è orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che “ai fini dell'emissione del decreto ministeriale disottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l'acquisizionedel parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la sceltadi procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie. In applicazione di taleprincipio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto delMinistro della giustizia che, sulla base di una nota della direzione distrettualeantimafia, aveva applicato al ricorrente il regime di detenzione differenziata inquanto gravemente indiziato della partecipazione all'associazione mafiosa deltipo "ndrangheta", senza acquisire informazioni presso la Direzione NazionaleAntimafia, né presso gli organi centrali di polizia e né presso quelli specializzati)”(Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, Sarcone, Rv. 279218 – 01; conformi Sez. 1,n. 41081 del 21/10/2008, P.G. in proc. Belforte, Rv. 241939; Sez. 1, n. 42553del 14/10/2008, P.G. in proc. Cefariello, Rv. 241717), principio che riguardaanche la fase giurisdizionale davanti al Tribunale, che si limita a giudicare dellalegittimità del decreto.2. Anche il secondo motivo è infondato.Il ricorso deduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la integrazionedel reclamo presentata direttamente dal detenuto, in cui lo stesso ammette diaver compreso gli errori del passato, in quanto questa dichiarazionerappresenterebbe ex se una dissociazione del detenuto dal gruppo criminale, mal’argomento è manifestamente infondato, in quanto il recesso dal gruppocriminale deve essere verificato mediante comportamenti concreti e datioggettivi; una presa di distanza puramente verbale, presa per di più all’interno diun procedimento giudiziario, in cui il detenuto intende contrastare una iniziativadell’amministrazione della giustizia nei suoi confronti, non ha il significatounivoco del recesso dall’organizzazione criminale che avrebbe potuto giustificarel’obbligo del Tribunale di doversi confrontare con tale dichiarazione all’interno delpercorso logico dell’ordinanza.Il ricorso deduce che l'ordinanza avrebbe omesso uno specificoaccertamento dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente, ma anchequesto argomento è manifestamente infondato, in quanto la norma attributiva dipotere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen. consente l'adozione delprovvedimento di sospensione delle ordinarie regole del trattamentopenitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati o sono imputatiper alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione il ricorrente, “inrelazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza dicollegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva”.Il successivo comma 2-bis aggiunge che la sospensione del trattamento èprorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto contoanche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, dellasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esitidel trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.Ne consegue che il provvedimento di sottoposizione al trattamentodifferenziato, o quello di proroga, non deve contenere alcun accertamento dellapericolosità del ricorrente, che rileva, al più, agli effetti di altri istitutipenitenziari, ma deve contenere, invece, un giudizio prognostico sulla suacapacità di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale.Il ricorso deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica deipresupposti attuali di applicazione della misura, in quanto l'ordinanza avrebberiferito dei collegamenti con ambienti criminali ma non ne avrebbe evidenziatol'attualità, perché il riferimento a procedimenti penali che hanno riguardatocongiunti del ricorrente non fornirebbe giustificazione sull'esistenza di un gruppocriminale, e perché il ricorrente è stato sì condannato per associazione mafiosama non per gli episodi successivi alla sua carcerazione iniziata nel 2013.L’argomento è infondato, in quanto questa verifica dei presupposti attuali diapplicazione della misura si rinviene all’interno del provvedimento impugnato,che ha ricavato “la capacità di mantenere collegamenti con l'associazionecriminale” dal profilo criminale del ricorrente, condannato quale esponenteapicale del clan Vinella-Grassi, di cui è stato reggente per il periodo precedenteal suo arresto, e dalla perdurante operatività del sodalizio criminale diappartenenza (ampiamente descritta alla pag. 4 dell’ordinanza impugnata), che,come riportato sopra, sono due dei parametri di valutazione della decisione sullaproroga o meno del regime di sospensione del trattamento ordinario previstidalla norma attributiva di potere.Inoltre, l’ordinanza ha evidenziato anche che il detenuto, nel periodo in cuiera soggetto a detenzione in regime ordinario, veicolò messaggi al gruppocriminale attraverso i colloqui con i familiari, argomento con cui il ricorso non siconfronta, se non mediante la richiesta di acquisizione di ulteriori elementiistruttori di cui si è già detto.La circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui il ricorrente è statocondannato per la partecipazione all’organizzazione criminale, ma non per fattisuccessivi all’inizio del suo periodo di detenzione, non ha, poi, sufficienteevidenza dimostrativa del venir meno della prognosi della capacità del soggettodi mantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.E ciò a maggior ragione in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorsoin sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza iprovvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammessosolo per violazione di legge, ed in cui quindi l’argomento proposto dovrebbedimostrare non soltanto l’illogicità manifesta della prognosi sul pericolo dicollegamenti con la criminalità organizzata, ma la radicale apparenza di talemotivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quellache sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmentescoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”(Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; nello stessosenso, successivamente, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01).2. In definitiva, il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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