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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 18444/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8941/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA CTR Lombardia n. 3797/2018 depositata i l 13/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ufficio notificava alla società indicata in epigrafe, nonché alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, riqualificando come cessione di ramo d’azienda le seguenti operazioni negoziali: la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] del 26.03.2014, nonché la deliberazione di aumento di capitale della predetta società effettuata in data 2 aprile 2014, la sottoscrizione dell’aumento di capitale con conferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] del ramo d’azienda Inception ( comprensiva di sette gallerie commerciali) operata il 16 aprile 2014 e la successiva cessione della partecipazione totalitaria di quote in [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Gli enti contribuenti impugnavano l’avviso contestando la riqualificazione negoziale operata dall’ufficio.

La CTP di Milano accoglievano il ricorso.

Interposto gravame, la CTR della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che il conferimento di azienda e la cessione totalitaria delle partecipazioni nella società conferitaria costituiscono momenti singoli di una complessa operazione unitaria riconducibile alla cessione del ramo d’azienda; escludendo peraltro rilevanza alla natura di Holding alla società Carmila, atteso che essa coma la [OSCURATO:SOCIETA] preesisteva alle operazioni poste in essere, assumendo altresì che l’intestazione della proprietà degli immobili in capo alla conferitaria [OSCURATO:SOCIETA] non esclude il pieno controllo sul ramo d’azienda conferito acquisito attraverso la partecipazione totalitaria nella conferitaria.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 nonché degli artt. 1 comma 1084, della legge n. 145/2018 e 1, comma 87 della legge n. 2015/2017; per aver la CTR violato le disposizioni citate in rubrica che modificando l’art. 20 cit. costituiscono interpretazione autentica di detta ultima disposizione.

Si deduce al riguardo che i giudici di secondo grado avrebbero violato l'articolo 20 citato ritenendo erroneamente quello legislatore anche dopo le modifiche della legge di bilancio del 2018 avesse imposto un controllo in ordine alle operazioni societarie secondo il criterio anti e usciva.

In particolare la Regionale ha interpretato in modo errato le disposizioni richiamate laddove ha affermato che la non rilevabilità del collegamento funzionale mediante l'attività interpretativa ex articolo 20 cit. non esclude che l'abusivo ricorso, con vantaggio fiscale, ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli asset al fine di realizzare una cessione di azienda, possa essere valutato in altro modo e cioè sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto ex articolo 10 bis della legge 2 212 del 2000.

Secondo la ricorrente dette conclusioni sono erronee in quanto il conferimento d'azienda e la successiva cessione totalitaria della partecipazione nella società conferitaria consentono di porre in essere una cessione indiretta di azienda con applicazione delle imposte di registro in misura fissa, più favorevole rispetto all'aliquota proporzionale che troverebbe applicazione sull'atto diretto di gestione d'azienda d'azienda, senza che tale risparmio possa essere ritenuto in debito ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000. 2.La seconda censura deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. 131/86; per avere il decidente violato le disposizioni in rubrica, operando una riqualificazione delle operazioni contestate secondo un’accezione del tutto contrastante con le disposizioni in rassegna riqualificando in chiave unitaria più atti, tra loro distinti ed indipendenti. 3.Il terzo strumento prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 53 del d.P.R. 131/86, nonché dell’art. 10 bis della legge 212/2000; in quanto il decidente avrebbe erroneamente applicato le norme in rubrica, pretendendo di sindacare la libera scelta dei contribuenti in merito alle diverse opzioni negoziali.

4. Il quarto motivo lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86,in relazione all’art. 176 comma 3, d.P.R. 917/1986; per avere la Regionale ritenuto di non estendere al caso di specie la disposizione dell’art. 176 cit. che esclude da censure di elusività il conferimento di azienda e che non può trovare applicazione alla materia dell’imposta di registro. 5 Il quinto mezzo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c.; per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento al quarto motivo proposto nelle controdeduzioni riproduttivo del primo motivo del ricorso originario concernente la nullità dell’atto impositivo per contraddittorietà di motivazione in violazione dell’art.52 TUR.

6. L’ultimo motivo prospetta ex art 360, primo comma, n. 3), c.p.c., La violazione degli artt. 23 e 51 d.P.R. 131/86, per non avere i giudici territoriali ravvisato l’erronea modalità di calcolo dell’imposta di registro addebiatata dall’Agenzia. 7.Si osserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dall'art. 1, comma 87della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile.

L’art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.

R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermato che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.

Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari.

Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento.

Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8941/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA CTR Lombardia n. 3797/2018 depositata i l 13/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ufficio notificava alla società indicata in epigrafe, nonché alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] un avviso di liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, riqualificando come cessione di ramo d’azienda le seguenti operazioni negoziali: la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA] del 26.03.2014, nonché la deliberazione di aumento di capitale della predetta società effettuata in data 2 aprile 2014, la sottoscrizione dell’aumento di capitale con conferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA] del ramo d’azienda Inception ( comprensiva di sette gallerie commerciali) operata il 16 aprile 2014 e la successiva cessione della partecipazione totalitaria di quote in [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli enti contribuenti impugnavano l’avviso contestando la riqualificazione negoziale operata dall’ufficio. La CTP di Milano accoglievano il ricorso. Interposto gravame, la CTR della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che il conferimento di azienda e la cessione totalitaria delle partecipazioni nella società conferitaria costituiscono momenti singoli di una complessa operazione unitaria riconducibile alla cessione del ramo d’azienda; escludendo peraltro rilevanza alla natura di Holding alla società Carmila, atteso che essa coma la [OSCURATO:SOCIETA] preesisteva alle operazioni poste in essere, assumendo altresì che l’intestazione della proprietà degli immobili in capo alla conferitaria [OSCURATO:SOCIETA] non esclude il pieno controllo sul ramo d’azienda conferito acquisito attraverso la partecipazione totalitaria nella conferitaria. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 nonché degli artt. 1 comma 1084, della legge n. 145/2018 e 1, comma 87 della legge n. 2015/2017; per aver la CTR violato le disposizioni citate in rubrica che modificando l’art. 20 cit. costituiscono interpretazione autentica di detta ultima disposizione. Si deduce al riguardo che i giudici di secondo grado avrebbero violato l'articolo 20 citato ritenendo erroneamente quello legislatore anche dopo le modifiche della legge di bilancio del 2018 avesse imposto un controllo in ordine alle operazioni societarie secondo il criterio anti e usciva. In particolare la Regionale ha interpretato in modo errato le disposizioni richiamate laddove ha affermato che la non rilevabilità del collegamento funzionale mediante l'attività interpretativa ex articolo 20 cit. non esclude che l'abusivo ricorso, con vantaggio fiscale, ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli asset al fine di realizzare una cessione di azienda, possa essere valutato in altro modo e cioè sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto ex articolo 10 bis della legge 2 212 del 2000. Secondo la ricorrente dette conclusioni sono erronee in quanto il conferimento d'azienda e la successiva cessione totalitaria della partecipazione nella società conferitaria consentono di porre in essere una cessione indiretta di azienda con applicazione delle imposte di registro in misura fissa, più favorevole rispetto all'aliquota proporzionale che troverebbe applicazione sull'atto diretto di gestione d'azienda d'azienda, senza che tale risparmio possa essere ritenuto in debito ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000. 2.La seconda censura deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. 131/86; per avere il decidente violato le disposizioni in rubrica, operando una riqualificazione delle operazioni contestate secondo un’accezione del tutto contrastante con le disposizioni in rassegna riqualificando in chiave unitaria più atti, tra loro distinti ed indipendenti. 3.Il terzo strumento prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 53 del d.P.R. 131/86, nonché dell’art. 10 bis della legge 212/2000; in quanto il decidente avrebbe erroneamente applicato le norme in rubrica, pretendendo di sindacare la libera scelta dei contribuenti in merito alle diverse opzioni negoziali. 4. Il quarto motivo lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 131/86,in relazione all’art. 176 comma 3, d.P.R. 917/1986; per avere la Regionale ritenuto di non estendere al caso di specie la disposizione dell’art. 176 cit. che esclude da censure di elusività il conferimento di azienda e che non può trovare applicazione alla materia dell’imposta di registro. 5 Il quinto mezzo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c.; per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento al quarto motivo proposto nelle controdeduzioni riproduttivo del primo motivo del ricorso originario concernente la nullità dell’atto impositivo per contraddittorietà di motivazione in violazione dell’art.52 TUR. 6. L’ultimo motivo prospetta ex art 360, primo comma, n. 3), c.p.c., La violazione degli artt. 23 e 51 d.P.R. 131/86, per non avere i giudici territoriali ravvisato l’erronea modalità di calcolo dell’imposta di registro addebiatata dall’Agenzia. 7.Si osserva che, in tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n. 131 del 1986 , come modificato dall'art. 1, comma 87della L. n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali, l'Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile. L’art. 1, comma 87 della L. n. 205/2017 , invero, prevede: Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20, comma 1: 1) le parole: « degli atti presentati » sono sostituite dalle seguenti: « dell'atto presentato »; 2) dopo la parola: « apparente » sono aggiunte le seguenti: « sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi »;… L'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018 prevede: L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87 della L. n. 205/2017e dall'art. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermato che le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari. Su tale presupposto - decidendosi in diritto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento. Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spese
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