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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45532/2022

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona; nei confronti di: MANCINI Enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (An) il 4 febbraio 1956; avverso la sentenza n. 156/21 del Tribunale di Ancona del 29 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 29 gennaio 2021 il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del solo reato di cui al capo B) della rubrica a suo carico contestata, avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per non avere versato, nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", VIVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2013, ed avendolo, invece, assolto per insussistenza del fatto, quanto al reato contestato sub A), ed ha applicato a carico del prevenuto le sole pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), per la durata di anni 1, d) ed e) del dlgs n. 74 del 2000.

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando, con l'unico motivo di impugnazione presentato, la omessa applicazione della confisca per equivalente a carico del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 - che, pur introdotto a seguito della novella legislativa attuata con il dlgs n. 158 del 2015, risulta essere di fatto applicabile anche alla presente fattispecie (sebbene essa sia riguardante una omissione tributaria verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione dianzi citata) in quanto la stessa si colloca dal punto di vista contenutistico in piena continuità normativa con il previgente art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 2044 del 2007; in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale 28 novembre 2016, n. 50338), prevede espressamente che in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal citato dlgs n. 74 del 2000 è sempre ordinata, con eccezioni che qui non rilevano, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo; tale confisca può avvenire; o in via diretta, laddove essa possa colpire immediatamente i beni che, appunto, rappresentano il profitto ovvero il prezzo del reato commesso; ovvero, ove ciò non sia possibile, per equivalente, attingendo beni, aventi lo stesso valore rappresentato dal profitto o dal prezzo del reato, che, pur essendo nella disponibilità del condannato, non sono legati da un rapporto di diretta pertinenzialità con il reato.Nel caso di specie, come è agevole rilevare dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona, che pure, dichiaratane la penale responsabilità per uno dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla espiazione della pena ritenuta di giustizia, ha corredato siffatta pronunzia con la sola applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo decreto legislativo, ma nulla ha previsto, per quanto una tale previsione fosse doverosa, in merito alla confisca del prezzo o del profitto conseguito tramite il reato del quale, come detto, il prevenuto è pur stato ritenuto colpevole.

La sentenza impugnata deve, pertanto, esse annullata con rinvio limitatamente a tale omessa previsione (cfr.

Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 gennaio 2020, n. 3165).

Quanto alla indicazione del giudice del rinvio ritiene questo Collegio, pur consapevole della esistenza di opposte indicazioni (cfr. infatti, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 febbraio 2022, n. 15449), di dover dare continuità alla indicazione giurisprudenziale da ultimo riveniente dalla VI Sezione di questa Corte, secondo la quale, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello che non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cosiddetto per saltum), essendo per tale Autorità l'impugnazione in sede di legittimità l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile.

Ed invero, trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale, il quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica - ipotesi che non vengono in rilievo nella fattispecie, essendo stato il ricorso proposto prima della scadenza del termine per l'impugnazione del pubblico ministero presso il Tribunale e senza che vi sia stata alcuna avocazione - non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che nel caso di ricorso per cassazione cosiddetto per saltum, prescrive il rinvio al giudice dell'appello (così: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 settembre 2021, n. 35582, non massimata, ma già prima nel medesimo senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2020, n. 3165).

Essendo, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca, va, dunque, disposto il rinvio allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, cioè, quanto al caso di specie, il Tribunale di Ancona in diversa composizione personale.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona; nei confronti di: MANCINI Enrico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (An) il 4 febbraio 1956; avverso la sentenza n. 156/21 del Tribunale di Ancona del 29 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 29 gennaio 2021 il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del solo reato di cui al capo B) della rubrica a suo carico contestata, avente ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per non avere versato, nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", VIVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2013, ed avendolo, invece, assolto per insussistenza del fatto, quanto al reato contestato sub A), ed ha applicato a carico del prevenuto le sole pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), per la durata di anni 1, d) ed e) del dlgs n. 74 del 2000. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando, con l'unico motivo di impugnazione presentato, la omessa applicazione della confisca per equivalente a carico del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 - che, pur introdotto a seguito della novella legislativa attuata con il dlgs n. 158 del 2015, risulta essere di fatto applicabile anche alla presente fattispecie (sebbene essa sia riguardante una omissione tributaria verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione dianzi citata) in quanto la stessa si colloca dal punto di vista contenutistico in piena continuità normativa con il previgente art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 2044 del 2007; in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III penale 28 novembre 2016, n. 50338), prevede espressamente che in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal citato dlgs n. 74 del 2000 è sempre ordinata, con eccezioni che qui non rilevano, la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo; tale confisca può avvenire; o in via diretta, laddove essa possa colpire immediatamente i beni che, appunto, rappresentano il profitto ovvero il prezzo del reato commesso; ovvero, ove ciò non sia possibile, per equivalente, attingendo beni, aventi lo stesso valore rappresentato dal profitto o dal prezzo del reato, che, pur essendo nella disponibilità del condannato, non sono legati da un rapporto di diretta pertinenzialità con il reato.Nel caso di specie, come è agevole rilevare dalla lettura del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona, che pure, dichiaratane la penale responsabilità per uno dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla espiazione della pena ritenuta di giustizia, ha corredato siffatta pronunzia con la sola applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12 del medesimo decreto legislativo, ma nulla ha previsto, per quanto una tale previsione fosse doverosa, in merito alla confisca del prezzo o del profitto conseguito tramite il reato del quale, come detto, il prevenuto è pur stato ritenuto colpevole. La sentenza impugnata deve, pertanto, esse annullata con rinvio limitatamente a tale omessa previsione (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 gennaio 2020, n. 3165). Quanto alla indicazione del giudice del rinvio ritiene questo Collegio, pur consapevole della esistenza di opposte indicazioni (cfr. infatti, da ultimo: Corte di cassazione, Sezione II penale, 24 febbraio 2022, n. 15449), di dover dare continuità alla indicazione giurisprudenziale da ultimo riveniente dalla VI Sezione di questa Corte, secondo la quale, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello che non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cosiddetto per saltum), essendo per tale Autorità l'impugnazione in sede di legittimità l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile. Ed invero, trattandosi di un ricorso per cassazione del Procuratore Generale, il quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), può appellare soltanto nei casi di avocazione o di acquiescenza del Procuratore della Repubblica - ipotesi che non vengono in rilievo nella fattispecie, essendo stato il ricorso proposto prima della scadenza del termine per l'impugnazione del pubblico ministero presso il Tribunale e senza che vi sia stata alcuna avocazione - non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che nel caso di ricorso per cassazione cosiddetto per saltum, prescrive il rinvio al giudice dell'appello (così: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 settembre 2021, n. 35582, non massimata, ma già prima nel medesimo senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2020, n. 3165). Essendo, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione della confisca, va, dunque, disposto il rinvio allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, cioè, quanto al caso di specie, il Tribunale di Ancona in diversa composizione personale. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma,
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