Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 27666/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 novembre 2019 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

All'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 aggravata ai sensi dell'art. 99 commi 1 e 2 n. 1) cod. pen., commessa a Bergamo in data 11 settembre 2015.

2. Ricorre contro la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando: - violazione di legge per essere stato omesso il giudizio di bilanciamento tra la recidiva specifica ed infraquinquennale e le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; - carenza di motivazione con riferimento alle ragioni per cui la pena inflitta è stata condizionalmente sospesa pur in presenza di condanne a pena detentiva, complessivamente pari ad anni cinque e mesi dieci di reclusione, per reati commessi in epoca successiva a quello oggetto della condanna; - violazione dell'art. 165 secondo comma cod. pen., per essere stato concesso per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo all'adempimento di nessuno degli obblighi previsti dall'art. 165 comma 1 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.

4. Il ricorso è fondato.

5. Quanto al primo motivo, basta osservare che, avendo ritenuto applicabili le attenuanti generiche per la «corretta condotta processuale», il Tribunale ha omesso di operare il giudizio di bilanciamento tra queste attenuanti e la recidiva contestata.

La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla personalità dell'imputato sicché non pare possibile sostenere che tale circostanza aggravante soggettiva sia stata implicitamente disapplicata.6.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Dal certificato del casellario giudiziale risultano, infatti, oltre alla condanna con pena sospesa in relazione alla quale è stata contestata la recidiva, altre condanne per reati commessi in epoca successiva a quello per cui si procede, divenute irrevocabili prima che fosse emessa la sentenza impugnata.

Si deve ricordare, allora, che l'art. 164, ultimo comma, cod. pen., prevede la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale quando la pena da infliggere, cumulata con quella precedentemente irrogata, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., ma solo nell'ipotesi in cui la condanna sospesa sia l'unica che precede la pena da infliggere.

Si deve escludere, quindi, che questa disposizione possa essere applicata «nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie». (Sez. 4, n. 8833 del 14/06/1994, PM in proc.

Antonelli, Rv. 200128; Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011, PM in Proc.

Rostas, Rv. 251553; Sez. 6, Sentenza n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, PG c/Antonelli, Rv. 278100).

7. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata osservanza dell'art. 165 secondo comma cod. pen., è assorbito dall'accoglimento del secondo.

8. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, diverso magistrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla conseguente determinazione della pena e alla sospensione condizionale della stessa, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Bergamo, diverso magistrato.

Così deciso il 21 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2019 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed € 1.000,00 di multa. All'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 aggravata ai sensi dell'art. 99 commi 1 e 2 n. 1) cod. pen., commessa a Bergamo in data 11 settembre 2015. 2. Ricorre contro la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando: - violazione di legge per essere stato omesso il giudizio di bilanciamento tra la recidiva specifica ed infraquinquennale e le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.; - carenza di motivazione con riferimento alle ragioni per cui la pena inflitta è stata condizionalmente sospesa pur in presenza di condanne a pena detentiva, complessivamente pari ad anni cinque e mesi dieci di reclusione, per reati commessi in epoca successiva a quello oggetto della condanna; - violazione dell'art. 165 secondo comma cod. pen., per essere stato concesso per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo all'adempimento di nessuno degli obblighi previsti dall'art. 165 comma 1 cod. pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo. 4. Il ricorso è fondato. 5. Quanto al primo motivo, basta osservare che, avendo ritenuto applicabili le attenuanti generiche per la «corretta condotta processuale», il Tribunale ha omesso di operare il giudizio di bilanciamento tra queste attenuanti e la recidiva contestata. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla personalità dell'imputato sicché non pare possibile sostenere che tale circostanza aggravante soggettiva sia stata implicitamente disapplicata.6. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Dal certificato del casellario giudiziale risultano, infatti, oltre alla condanna con pena sospesa in relazione alla quale è stata contestata la recidiva, altre condanne per reati commessi in epoca successiva a quello per cui si procede, divenute irrevocabili prima che fosse emessa la sentenza impugnata. Si deve ricordare, allora, che l'art. 164, ultimo comma, cod. pen., prevede la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale quando la pena da infliggere, cumulata con quella precedentemente irrogata, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., ma solo nell'ipotesi in cui la condanna sospesa sia l'unica che precede la pena da infliggere. Si deve escludere, quindi, che questa disposizione possa essere applicata «nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie». (Sez. 4, n. 8833 del 14/06/1994, PM in proc. Antonelli, Rv. 200128; Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011, PM in Proc. Rostas, Rv. 251553; Sez. 6, Sentenza n. 1647 del 12/11/2019, dep. 2020, PG c/Antonelli, Rv. 278100). 7. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata osservanza dell'art. 165 secondo comma cod. pen., è assorbito dall'accoglimento del secondo. 8. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, diverso magistrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze, alla conseguente determinazione della pena e alla sospensione condizionale della stessa, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Bergamo, diverso magistrato. Così deciso il 21 giugno 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 27666/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris