CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato perché inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio benché la Corte territoriale abbia motivato in maniera logica, coerente e puntuale sul punto, a fronte di un adeguato esame delle deduzioni difensive, valorizzando a tal fine, per un verso, la gravità della condotta consistita in violenza fisica oltre che in minacce, diretta versa due pubblici ufficiali; per altro verso, la durata apprezzabile del contegno posto in essere e la negativa personalità del ricorrente, così come risultante dai numerosi precedenti penali a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso