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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 37267/2021

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a della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2021 dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che si rimette all'istanza di rinuncia delle parti.

Rilevato che: con atto in data 2 agosto 2021, sottoscritto dalle parti e dai difensori il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi per cassazione proposti, iscritti a ruolo al n. 31435/2018 R.G., con il quale i medesimi avevano impugnato la ordinanza n. 1072/2018 della Corte d'appello di Ancona in data 3 aprile 2018; le reciproche rinunce sono state accettate dai rinuncianti, nonché dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, ed [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, e Comune di Jesi; Considerato che: ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2021 dal Pres. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che si rimette all'istanza di rinuncia delle parti. Rilevato che: con atto in data 2 agosto 2021, sottoscritto dalle parti e dai difensori il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi per cassazione proposti, iscritti a ruolo al n. 31435/2018 R.G., con il quale i medesimi avevano impugnato la ordinanza n. 1072/2018 della Corte d'appello di Ancona in data 3 aprile 2018; le reciproche rinunce sono state accettate dai rinuncianti, nonché dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, ed [OSCURATO:PERSONA] de Rinaldis, e Comune di Jesi; Considerato che: ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dic