CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1970
Cassazione n. 04716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1970 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 11 genna o 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, oltre ad asserire un difetto e una palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo impugnato, risulta estremamente generico e comunque è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non occorrendo per la bancarotta semplice documentale che il reo abbia agito allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori o arrecare un profitto a se stesso o terzi, trattandosi di finalità richieste per il diverso delitto di bancarotta documentale fraudolenta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec