CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06BE0W0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de! 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è costituito da mere censure in punto di fatto, confutative e meramente riproduttive di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i punti 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. e 4.6. della motivazione); ii) il secondo motivo riguarda la determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. punto 5. della motivazione); iii) il terzo motivo è generico e meramente confutativo, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in merito alla insussistenza della unicità del disegno criminoso su cui il ricorrente continua ad insistere sulla sola base della contiguità temporale delle condotte e senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha correttamente posto l'accento sulla eterogeneità delle condotte e sulla diversità dei soggetti agenti in concorso con il prevenuto (cfr. punto 6. della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 20