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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 23522/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai seni dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con ordinanza del 16/2/2024 annullava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 23/1/2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche sotto forma del travisamento della prova.

Osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che sul nucleo essenziale del fatto (vale a dire sulla specifica richiesta estorsiva) vi fosse piena concordanza fra la ricostruzione operata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e pur avendo espressamente ritenuto interamente credibile quest'ultimo, cionondimeno ha annullato l'ordinanza, valorizzando ipotetiche irragionevolezze del tutto marginali del narrato della persona offesa, che è stato interpretato senza tener conto del contesto e della logica camorrista in cui i fatti si inseriscono, così incorrendo in una macroscopica contraddittorietà motivazionale.

Evidenzia ancora il ricorrente che il Tribunale non ha motivato in ordine alla ritenuta inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], con ciò incorrendo in una grave lacuna argomentativa che inficia la tenuta dell'intera ordinanza; che ciò è avvenuto anche con riferimento alla inattendibilità oggettiva, posto che si è limitato a richiamare alcuni punti della ricostruzione della persona offesa, che apparirebbero non chiari ed illogici, mentre - a giudizio del Pubblico Ministero - sarebbero del tutto lineari e coerenti con la logica cannorristica che permea l'intera vicenda.

Peraltro, il ricorrente denuncia anche un travisamento del dato probatorio, atteso che il Tribunale afferma i) che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Roselli fossero ancora in contrasto tra loro, mentre dagli atti puntualmente indicati emergerebbe che detto contrasto era stato superato; li) che i [OSCURATO:PERSONA] stessero proteggendo il [OSCURATO:PERSONA], il quale a chiare lettere invece direbbe esattamente il contrario; iii) che il Roselli voleva uccidere il [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che sarebbe stata negata con decisione dal Roselli.

Osserva, altresì, che anche i dubbi nutriti dal Tribunale circa le ragioni che indussero il [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi al Roselli non sembrano confrontarsi adeguatamente con le dichiarazioni rese dal Roselli e con il quadro delle emergenze acquisite agli atti; che allo stesso modo le perplessità che il provvedimento impugnato evidenzia in ordine alle ragioni che indussero il Roselli ad intercedere in favore del [OSCURATO:PERSONA], chiariti dal Roselli nelle proprie dichiarazioni, non sembrano potersi ritenere motivatannente persistenti senza porre in discussione la credibilità del dichiarato del collaboratore, già ritenuta dal Tribunale; che anche con riferimento alla perplessità sollevata in relazione all'assenza di minacce esplicite da parte della coppia [OSCURATO:PERSONA]Lamonica, l'ordinanza impugnata non si confronta adeguatamente con la dimensione pacificamente camorristica della vicenda e delle modalità della condotta.

3. In data 22/5/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui il difensore dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per non essere consentito dalla legge l'unico motivo cui è affidato.1.1 Giova innanzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01).

Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2 Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari e - con motivazione che non risulta affetta da manifesta illogicità - non aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine all'estorsione contestatagli.

Ritiene il Collegio, che le critiche mosse dal ricorrente mirino ad offrire una diversa lettura del compendio indiziario, alternativa a quella proposta dal Tribunale del riesame, di talchè può affermarsi che, nel caso di specie, più che di motivazione gravemente carente ed illogica, che travisa il dato probatorio, si sia in presenza di un apparato argomentativo non condiviso dal ricorrente, che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità.

Va sul punto osservato che il giudice della cautela - a prescindere dai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Roselli - ha evidenziato plurime incongruenze e lacune nel narrato della persona offesa che non hanno consentito di ritenere integrata la soglia della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'emissione del provvedimento cautelare.

In particolare, ha valutato nebulosi e poco chiari i rapporti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli appartenenti ai diversi clan che sarebbero stati coinvolti nella vicenda estorsiva in contestazione, che nemmeno le dichiarazioni del Roselli hanno consentito di chiarire, ritenendo necessari approfondimenti investigativi, al fine di «comprendere se effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] sia stato vittima di una richiesta estorsiva o se piuttosto si sia trovato in difficoltà nella gestione di affari comuni, potendosi ipotizzare cointeressenze con gli esponenti di entrambi i clan, circostanza che appare avvalorata dal riscontrato rilascio di cambiali di cui al capo B), fatto che mal si concilia con l'ipotesi estorsiva, costituendo un'insolita prova documentale».

Ebbene, con detti rilievi il ricorrente non si confronta, per cui sotto questo profilo il motivo di ricorso risulta anche aspecifico.

P. Q. M. Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai seni dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con ordinanza del 16/2/2024 annullava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 23/1/2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche sotto forma del travisamento della prova. Osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che sul nucleo essenziale del fatto (vale a dire sulla specifica richiesta estorsiva) vi fosse piena concordanza fra la ricostruzione operata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e pur avendo espressamente ritenuto interamente credibile quest'ultimo, cionondimeno ha annullato l'ordinanza, valorizzando ipotetiche irragionevolezze del tutto marginali del narrato della persona offesa, che è stato interpretato senza tener conto del contesto e della logica camorrista in cui i fatti si inseriscono, così incorrendo in una macroscopica contraddittorietà motivazionale. Evidenzia ancora il ricorrente che il Tribunale non ha motivato in ordine alla ritenuta inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], con ciò incorrendo in una grave lacuna argomentativa che inficia la tenuta dell'intera ordinanza; che ciò è avvenuto anche con riferimento alla inattendibilità oggettiva, posto che si è limitato a richiamare alcuni punti della ricostruzione della persona offesa, che apparirebbero non chiari ed illogici, mentre - a giudizio del Pubblico Ministero - sarebbero del tutto lineari e coerenti con la logica cannorristica che permea l'intera vicenda. Peraltro, il ricorrente denuncia anche un travisamento del dato probatorio, atteso che il Tribunale afferma i) che il [OSCURATO:PERSONA] ed il Roselli fossero ancora in contrasto tra loro, mentre dagli atti puntualmente indicati emergerebbe che detto contrasto era stato superato; li) che i [OSCURATO:PERSONA] stessero proteggendo il [OSCURATO:PERSONA], il quale a chiare lettere invece direbbe esattamente il contrario; iii) che il Roselli voleva uccidere il [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che sarebbe stata negata con decisione dal Roselli. Osserva, altresì, che anche i dubbi nutriti dal Tribunale circa le ragioni che indussero il [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi al Roselli non sembrano confrontarsi adeguatamente con le dichiarazioni rese dal Roselli e con il quadro delle emergenze acquisite agli atti; che allo stesso modo le perplessità che il provvedimento impugnato evidenzia in ordine alle ragioni che indussero il Roselli ad intercedere in favore del [OSCURATO:PERSONA], chiariti dal Roselli nelle proprie dichiarazioni, non sembrano potersi ritenere motivatannente persistenti senza porre in discussione la credibilità del dichiarato del collaboratore, già ritenuta dal Tribunale; che anche con riferimento alla perplessità sollevata in relazione all'assenza di minacce esplicite da parte della coppia [OSCURATO:PERSONA]Lamonica, l'ordinanza impugnata non si confronta adeguatamente con la dimensione pacificamente camorristica della vicenda e delle modalità della condotta. 3. In data 22/5/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui il difensore dell'indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per non essere consentito dalla legge l'unico motivo cui è affidato.1.1 Giova innanzitutto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sezione 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sezione 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sezione 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sezione 7, ord. n. 12406 del 19/2/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sezione Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sezioni Unite, n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sezioni Unite, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 1.2 Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari e - con motivazione che non risulta affetta da manifesta illogicità - non aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente in ordine all'estorsione contestatagli. Ritiene il Collegio, che le critiche mosse dal ricorrente mirino ad offrire una diversa lettura del compendio indiziario, alternativa a quella proposta dal Tribunale del riesame, di talchè può affermarsi che, nel caso di specie, più che di motivazione gravemente carente ed illogica, che travisa il dato probatorio, si sia in presenza di un apparato argomentativo non condiviso dal ricorrente, che in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità. Va sul punto osservato che il giudice della cautela - a prescindere dai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Roselli - ha evidenziato plurime incongruenze e lacune nel narrato della persona offesa che non hanno consentito di ritenere integrata la soglia della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per l'emissione del provvedimento cautelare. In particolare, ha valutato nebulosi e poco chiari i rapporti intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli appartenenti ai diversi clan che sarebbero stati coinvolti nella vicenda estorsiva in contestazione, che nemmeno le dichiarazioni del Roselli hanno consentito di chiarire, ritenendo necessari approfondimenti investigativi, al fine di «comprendere se effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] sia stato vittima di una richiesta estorsiva o se piuttosto si sia trovato in difficoltà nella gestione di affari comuni, potendosi ipotizzare cointeressenze con gli esponenti di entrambi i clan, circostanza che appare avvalorata dal riscontrato rilascio di cambiali di cui al capo B), fatto che mal si concilia con l'ipotesi estorsiva, costituendo un'insolita prova documentale». Ebbene, con detti rilievi il ricorrente non si confronta, per cui sotto questo profilo il motivo di ricorso risulta anche aspecifico. P. Q. M. Di
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