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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 37852/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere realizzato in zona vincolata, senza permesso di costruire, un fabbricato destinato a civile abitazione ed un magazzino/deposito attrezzi.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità a sé della condotta sull'erroneo rilievo che, nell'esame, ella avrebbe ammesso i fatti e senza analizzare le specifiche doglianze al proposito contenute nel gravame di merito.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. per aver l'imputata dichiarato di aver cessato l'abusiva edificazione nel 2014 e per essere in ogni caso maturato il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata anche laddove la cessazione della permanenza fosse fissata al 30 giugno 2015, pur tenendo conto delle sospensioni.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata attesta che, in sede di dichiarazioni rese a dibattimento, l'imputata ha ammesso di essere stata la committente delle opere abusive, eseguite in assenza del permesso di costruire, ciò che - unitamente agli elementi indiziari indicati (l'essere l'imputata proprietaria del terreno e l'aver presentato istanza di sanatoria delle opere abusive, proponendo ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego opposto dal Comune) - certamente sorregge l'affermazione della sua penale responsabilità, senza che la logicità della conclusione possa essere inficiata dalle inconsistenti deduzioni contenute nel gravame di merito di cui si lamenta l'omessa risposta.

Con riguardo alla prima delle menzionate circostanze, del resto, la ricorrente si limita a genericamente dedurre il travisamento della prova dichiarativa, senza tuttavia adempiere agli oneri che la consolidata giurisprudenza di questa Corte al proposito richiede.

Ed invero, il vizio in parola deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., Rv. 258774).

Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

Nulla di tutto ciò ha fatto la ricorrente, che non ha neppure sottoposto al Collegio le dichiarazioni dell'imputata in tesi fatte oggetto di travisamento.

4.1. Del pari inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso.

La sentenza dà atto che i lavori abusivi commissionati dall'imputata sono proseguiti sino alla data del sequestro (30 giugno 2015), che segna dunque la cessazione della consumazione del reato permanente, sicché lo stesso non era certo prescritto alla data di pronuncia della sentenza impugnata, posto che dagli atti risultano le seguenti sospensioni del termine della prescrizione, vale a dire: dal 13 marzo 2018 al 13 febbraio 2019 (per adesione del difensore all'astensione delle udienze); dal 26 novembre 2019 al 25 gennaio 2020 per legittimo impedimento dell'imputata; dal 9 marzo all'il maggio 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modiff., dalla

I. 24 aprile 2020, n. 27, trattandosi di sospensione incidente sul termine d'impugnazione della sentenza di primo grado.

4.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere realizzato in zona vincolata, senza permesso di costruire, un fabbricato destinato a civile abitazione ed un magazzino/deposito attrezzi. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla riconducibilità a sé della condotta sull'erroneo rilievo che, nell'esame, ella avrebbe ammesso i fatti e senza analizzare le specifiche doglianze al proposito contenute nel gravame di merito. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. per aver l'imputata dichiarato di aver cessato l'abusiva edificazione nel 2014 e per essere in ogni caso maturato il termine di prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata anche laddove la cessazione della permanenza fosse fissata al 30 giugno 2015, pur tenendo conto delle sospensioni. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La sentenza impugnata attesta che, in sede di dichiarazioni rese a dibattimento, l'imputata ha ammesso di essere stata la committente delle opere abusive, eseguite in assenza del permesso di costruire, ciò che - unitamente agli elementi indiziari indicati (l'essere l'imputata proprietaria del terreno e l'aver presentato istanza di sanatoria delle opere abusive, proponendo ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego opposto dal Comune) - certamente sorregge l'affermazione della sua penale responsabilità, senza che la logicità della conclusione possa essere inficiata dalle inconsistenti deduzioni contenute nel gravame di merito di cui si lamenta l'omessa risposta. Con riguardo alla prima delle menzionate circostanze, del resto, la ricorrente si limita a genericamente dedurre il travisamento della prova dichiarativa, senza tuttavia adempiere agli oneri che la consolidata giurisprudenza di questa Corte al proposito richiede. Ed invero, il vizio in parola deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., Rv. 258774). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Nulla di tutto ciò ha fatto la ricorrente, che non ha neppure sottoposto al Collegio le dichiarazioni dell'imputata in tesi fatte oggetto di travisamento. 4.1. Del pari inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di ricorso. La sentenza dà atto che i lavori abusivi commissionati dall'imputata sono proseguiti sino alla data del sequestro (30 giugno 2015), che segna dunque la cessazione della consumazione del reato permanente, sicché lo stesso non era certo prescritto alla data di pronuncia della sentenza impugnata, posto che dagli atti risultano le seguenti sospensioni del termine della prescrizione, vale a dire: dal 13 marzo 2018 al 13 febbraio 2019 (per adesione del difensore all'astensione delle udienze); dal 26 novembre 2019 al 25 gennaio 2020 per legittimo impedimento dell'imputata; dal 9 marzo all'il maggio 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modiff., dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, trattandosi di sospensione incidente sul termine d'impugnazione della sentenza di primo grado. 4.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 settem