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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:889
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0349 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 ottobre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Età pensionabile obbligatoria – Normativa nazionale che esclude il posticipo del collocamento a riposo dei giudici federali – Possibilità per i funzionari federali e i giudici dei Länder di chiedere il posticipo del collocamento a riposo – Disparità di trattamento in base all’appartenenza a una categoria socioprofessionale o in base al luogo di lavoro» Nella causa C‑349/23 [Zetschek] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 24 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2023, nel procedimento HB contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo tedesco, da J. Möller, W. Ewer e M. Hellmann, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da T.S.

Bohr, F. Clotuche-Duvieusart ed E.E.

Schmidt, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HB, giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), e la [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «BMJ»), in merito al rigetto, da parte della presidente di tale organo giurisdizionale, della domanda con cui HB ha chiesto il posticipo del suo collocamento a riposo.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1 della direttiva 2000/78 è così formulato: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». 4 L’articolo 2 di tale direttiva così dispone: «1.

Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; (...)». 5 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico (...)». 6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento».

Diritto tedesco La legge fondamentale (Costituzione) della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] 7 Ai sensi dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del Grundgesetz für die [OSCURATO:PERSONA] [legge fondamentale (Costituzione) della Repubblica Federale di [OSCURATO:PERSONA]], del 23 maggio 1949 (BGBl. 1949 I, pag. 1): «(1) Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, la Federazione istituisce quali corti supreme [il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) e il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale)]. (2) Sulla designazione dei giudici di tali corti supreme decide il ministro federale competente per la materia corrispondente, di concerto con una commissione di selezione dei giudici, composta dai ministri dei Länder competenti per la materia stessa e di un pari numero di membri eletti dal Bundestag [(Parlamento federale, [OSCURATO:PERSONA])]».

La legge sulla nomina dei giudici 8 L’articolo 1, paragrafo 1, del Richterwahlgesetz (legge sulla nomina dei giudici) prevede quanto segue: «I giudici delle corti federali supreme sono designati dal Ministro federale competente in collaborazione con la commissione di selezione dei giudici e sono nominati dal Presidente federale».

Il DRiG 9 L’articolo 48 del [OSCURATO:PERSONA] (legge tedesca sull’ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «DRiG») così dispone: «(1) I giudici nominati a tempo indeterminato sono collocati a riposo alla fine del mese nel corso del quale hanno raggiunto il limite di età ad essi applicabile.

Essi raggiungono di norma il limite di età al compimento di 67 anni (età pensionabile prevista dalla legge). (2) Il pensionamento non può essere posticipato. (3) I giudici nominati a tempo indeterminato e nati prima del 1 o gennaio 1947 raggiungono l’età pensionabile prevista dalla legge al compimento di 65 anni.

Per i giudici nominati a tempo indeterminato e nati dopo il 31 dicembre 1946, l’età pensionabile prevista dalla legge è aumentata nel modo seguente: Anno di nascita Aumento in mesi Limite di età

[OSCURATO:PERSONA]

(...) 1960 16 66 4 (...)».

Il BBG 10 L’articolo 51 del Bundesbeamtengesetz (legge sui funzionari federali; in prosieguo: il «BBG») così dispone: «(1) I funzionari nominati a vita sono collocati a riposo alla fine del mese nel corso del quale hanno raggiunto il limite di età ad essi applicabile.

L’età limite è di norma raggiunta al compimento di 67 anni (età pensionabile prevista dalla legge), a meno che la legge non stabilisca un altro limite di età (limite di età speciale). (2) I funzionari nominati a tempo indeterminato e nati prima del 1 o gennaio 1947 raggiungono l’età pensionabile prevista dalla legge al compimento di 65 anni.

Per i funzionari nominati a vita e nati dopo il 31 dicembre 1946, l’età pensionabile prevista dalla legge è aumentata nel modo seguente: Anno di nascita Aumento in mesi Limite di età

[OSCURATO:PERSONA]

(...) 1960 16 66 4 (...)». 11 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, e paragrafo 1a, prima frase, del BBG: «(1) Su domanda del funzionario, il collocamento a riposo può essere posticipato fino a tre anni se

1. ciò è nell’interesse del servizio e

2. l’orario di lavoro è almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale regolare.

La domanda deve essere presentata non oltre sei mesi prima del collocamento a riposo.

Alle stesse condizioni, il collocamento a riposo può, in presenza di un limite di età speciale, essere posticipato fino a tre anni. (1a) La domanda deve essere accolta quando

1. il funzionario, per motivi familiari a) è stato assunto a tempo parziale o messo in aspettativa ai sensi dell’articolo 92, b) ha usufruito di un congedo per assistenza familiare («Familienflegezeit») ai sensi dell’articolo 92a, b) ha usufruito di un congedo per assistenza («Pflegezeit») ai sensi dell’articolo 92b,

2. la pensione di anzianità versata al funzionario in caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età non supera il massimale,

3. l’orario di lavoro è almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale regolare, e

4. le esigenze del servizio non ostano a un posticipo. (...)».

La legge del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del [OSCURATO:PERSONA] 12 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz des [OSCURATO:PERSONA]Württemberg (legge del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del [OSCURATO:PERSONA]) così dispone: «(1) Il giudice nominato a tempo indeterminato o a tempo determinato è collocato a riposo alla fine del mese nel corso del quale ha compiuto 67 anni. (2) Il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età è posticipato fino a un anno, se ne è stata fatta domanda, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il giudice ha compiuto 68 anni.

La domanda deve essere presentata non oltre sei mesi prima del raggiungimento del limite di età».

I lavori preparatori relativi al BBG e al DRiG 13 Il documento del Parlamento federale recante riferimento BT-D rs . 16/7076 riprende i lavori preparatori relativi al BBG e al DRiG ed espone le intenzioni del legislatore tedesco con riferimento all’adeguamento del BBG e all’inserimento dell’articolo 48 nel DRiG.

Da tale documento risulta che la legge recante modifica tanto del BBG quanto del DRiG mira «a creare per lo Stato federale un diritto moderno e trasparente per quanto concerne i funzionari, la retribuzione e il collocamento a riposo, che: – rafforzi il principio di “performance”, – rafforzi la competitività e l’efficienza del servizio pubblico, – consenta un impiego più flessibile del personale e migliori la mobilità, – offra opportunità e prospettive al fine di rafforzare la responsabilità, la motivazione e la disponibilità dei collaboratori, – garantisca a lungo termine il regime pensionistico dei funzionari e trasferisca nel diritto al collocamento a riposo le misure adottate nell’ambito del regime obbligatorio di assicurazione vecchiaia, tenendo conto della diversità dei regimi, – eviti la burocrazia e una normativa densamente dettagliata». 14 Per quanto riguarda l’adeguamento del BBG, detto documento contiene la seguente indicazione: «4.

Azioni collegate allo sviluppo demografico Come nel quadro del regime obbligatorio di assicurazione vecchiaia, l’età pensionabile dei funzionari è progressivamente aumentata fino al compimento di 67 anni.

Il pensionamento anticipato graduale, in particolare il cosiddetto “modello a blocchi” («Blockmodell»), che comporta la cessazione anticipata dell’attività, è limitato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 HB, nato il 20 settembre 1960, è giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ed è soggetto, in quanto giudice federale, a un rigoroso limite di età per il collocamento a riposo, fissato a 67 anni.

Il DRiG non riconosce a HB alcuna possibilità di posticipare l’età pensionabile e dispone che, per le persone nate nel 1960, l’età pensionabile prevista dalla legge è di 66 anni e quattro mesi. 16 Il 30 settembre 2021 HB ha chiesto alla presidente del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) di comunicargli, con decisione impugnabile, la data in cui sarebbe stato collocato a riposo.

Con lettera del 7 ottobre 2021, ella lo informava che sarebbe stato collocato a riposo dal31 gennaio 2027, vale a dire dopo aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge fissata a 66 anni e 4 mesi.

Desiderando esercitare la sua funzione di giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) oltre l’età pensionabile prevista dalla legge, HB ha presentato dinanzi al BMJ un reclamo contro tale lettera. 17 Essendo stato respinto tale reclamo, HB ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.

A sostegno del suo ricorso HB sostiene di essere oggetto di una discriminazione diretta fondata sull’età in quanto, da una parte, i funzionari federali aventi un’età pensionabile prevista dalla legge uguale a quella del ricorrente possono, conformemente all’articolo 53 del BBG, posticipare il loro collocamento a riposo fino a tre anni e, dall’altra, i giudici del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]), anch’essi aventi età pensionabile prevista dalla legge, in linea di principio, fissata a 67 anni, possono, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della legge del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del [OSCURATO:PERSONA], chiedere di posticipare il loro collocamento a riposo fino a un anno, senza tuttavia andare oltre la fine del mese nel corso del quale compiono 68 anni. 18 Il BMJ, da parte sua, contesta l’esistenza, nel caso di specie, di una discriminazione diretta fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.

In proposito esso fa valere in particolare, che, per determinare se sussista o meno tale discriminazione, non si può procedere ad un raffronto tra un giudice federale, da un lato, e funzionari federali o giudici dei Länder , dall’altro, in quanto la designazione dei giudici federali è fondamentalmente diversa dalla nomina dei funzionari federali e dei giudici dei Länder .

Inoltre, anche supponendo che esista una disparità di trattamento, quest’ultima sarebbe giustificata, poiché l’articolo 48, paragrafi 1 e 2, del DRiG mirerebbe a realizzare una differenziazione equilibrata, a livello anagrafico, della composizione della magistratura, poiché solo il collocamento a riposo dei dipendenti più anziani consentirebbe ai giovani di accedere alla funzione pubblica.

La normativa presenterebbe, poi, taluni vantaggi in termini di prevedibilità del rinnovo del personale, tenuto conto delle peculiarità della selezione dei giudici.

Infine, la prevedibile e continua apertura di posizioni di grado superiore avrebbe l’effetto di incentivare i giudici ad assumere maggiori impegni. 19 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, scaturita dalle sentenze del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler ( C‑159/10 e C‑160/10 , EU:C:2011:508 , punto 34 ), del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria ( C‑286/12 , EU:C:2012:687 , punto 51 ), e del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai) ( C‑914/19 , EU:C:2021:430 , punto 26 ), una disposizione nazionale, come l’articolo 48, paragrafo 1, DRiG, la quale preveda nei confronti di talune persone la cessazione ex lege delle loro funzioni al raggiungimento di una determinata età, mentre persone più giovani che svolgono le medesime funzioni possono continuare ad esercitarle, realizza una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. 20 Tale giudice si chiede tuttavia se, nel caso di specie, non esista una differenza direttamente fondata sull’età anche sulla base del rilievo che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente a HB di rinviare il suo collocamento a riposo, benché i funzionari federali e – ad esempio – i giudici del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg abbiano tale facoltà.

Tenuto conto della formulazione estensiva dell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, che menziona «tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», esso ritiene che un raffronto tra i giudici federali e i giudici dei Länder sia pertinente ai fini della risoluzione del procedimento principale.

Le differenze esistenti per quanto riguarda la nomina, da un lato, dei giudici federali e, dall’altro, dei funzionari federali e dei giudici dei Länder , dovrebbero essere prese in considerazione solo in sede di esame della giustificazione della disparità di trattamento.

Di conseguenza, per risolvere il procedimento principale, sarebbe necessario sapere se la disparità di trattamento in tal senso circoscritta rientri o meno in uno dei motivi di discriminazione previsti all’articolo 1 della Direttiva 2000/78. 21 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se configuri una discriminazione diretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2000/78], il fatto che, in forza dell’articolo 48, paragrafo 2, del [DRiG], i giudici federali non possano posticipare il collocamento a riposo benché tale possibilità sia concessa ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg. 2) Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, gli elementi attinenti al contesto generale della misura interessata ricomprendano anche quegli aspetti che non sono in alcun modo citati nei lavori preparatori né nell’intero iter legislativo parlamentare, ma che vengono presentati unicamente nel corso del procedimento giudiziale. 3) Come debbano essere interpretate le nozioni “oggettivamente” e “ragionevolmente” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e a cosa si riferiscano; se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, [di tale] direttiva richieda un duplice esame della ragionevolezza. 4) Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che, sotto il profilo della coerenza, esso osta ad una normativa nazionale che vieta ai giudici federali di posticipare il proprio collocamento a riposo, mentre tale possibilità è riconosciuta ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. 23 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 chiarisce che sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trovi in una situazione analoga. 24 Conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2000/ 78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». 25 Pertanto, come già dichiarato dalla Corte, i motivi di cui all’articolo 1 della direttiva 2000/78 sono elencati in modo tassativo e tale direttiva non riguarda le discriminazioni fondate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro (sentenza del 21 maggio 2015, SCMD, C‑262/14 , EU:C:2015:336 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, la disparità di trattamento oggetto della prima questione non riguarda quella esistente tra i giudici federali che non possono continuare a lavorare oltre l’età fissata all’articolo 48, paragrafo 1, del DRiG e i giudici federali che non hanno compiuto tale età e che possono continuare a lavorare, ma concerne quella esistente tra, da una parte, i giudici federali e, dall’altra, i funzionari federali e i giudici dei Länder , segnatamente quelli del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg. 27 Orbene, come risulta dal contesto normativo nazionale, le disposizioni che disciplinano l’esercizio delle funzioni di tali diversi giudici e di tali funzionari sono previste in atti legislativi chiaramente distinti.

Gli appartenenti a tali gruppi di persone non esercitano le stesse funzioni e le condizioni per l’esercizio di tali funzioni sono specifiche per ciascuno di tali gruppi. 28 Pertanto, la disparità di trattamento tra, da una parte, i giudici federali e, dall’altra, i funzionari e i giudici dei Länder , in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg, è fondata sulla funzione rispettivamente svolta da tali diversi gruppi di persone. 29 Ne consegue che una disparità di trattamento come quella oggetto della prima questione è fondata sulla categoria professionale a cui appartengono gli interessati a livello federale nonché a livello regionale, e non sull’età. 30 Poiché questo motivo di discriminazione non figura tra i motivi di cui all’articolo 1 della direttiva 2000/78, si deve dichiarare che una situazione come quella oggetto della prima questione non rientra nel quadro generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78. 31 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder non configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta 32 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta.

Infatti, queste ultime questioni sembrano essere state poste solo nell’ipotesi in cui fosse stato ritenuto che la disparità di trattamento tra, da una parte, i giudici federali e, dall’altra, i funzionari federali e i giudici dei Länder , in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg, era direttamente fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder non configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0349 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 17 ottobre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Età pensionabile obbligatoria – Normativa nazionale che esclude il posticipo del collocamento a riposo dei giudici federali – Possibilità per i funzionari federali e i giudici dei Länder di chiedere il posticipo del collocamento a riposo – Disparità di trattamento in base all’appartenenza a una categoria socioprofessionale o in base al luogo di lavoro» Nella causa C‑349/23 [Zetschek] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 24 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2023, nel procedimento HB contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo tedesco, da J. Möller, W. Ewer e M. Hellmann, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da T.S. Bohr, F. Clotuche-Duvieusart ed E.E. Schmidt, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HB, giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), e la [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «BMJ»), in merito al rigetto, da parte della presidente di tale organo giurisdizionale, della domanda con cui HB ha chiesto il posticipo del suo collocamento a riposo. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1 della direttiva 2000/78 è così formulato: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». 4 L’articolo 2 di tale direttiva così dispone: «1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; (...)». 5 L’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico (...)». 6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare: a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi; b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi all’occupazione; c) la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento». Diritto tedesco La legge fondamentale (Costituzione) della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] 7 Ai sensi dell’articolo 95, paragrafi 1 e 2, del Grundgesetz für die [OSCURATO:PERSONA] [legge fondamentale (Costituzione) della Repubblica Federale di [OSCURATO:PERSONA]], del 23 maggio 1949 (BGBl. 1949 I, pag. 1): «(1)   Per la giurisdizione ordinaria, amministrativa, finanziaria, del lavoro e sociale, la Federazione istituisce quali corti supreme [il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) e il Bundessozialgericht (Corte federale del contenzioso sociale)]. (2)   Sulla designazione dei giudici di tali corti supreme decide il ministro federale competente per la materia corrispondente, di concerto con una commissione di selezione dei giudici, composta dai ministri dei Länder competenti per la materia stessa e di un pari numero di membri eletti dal Bundestag [(Parlamento federale, [OSCURATO:PERSONA])]». La legge sulla nomina dei giudici 8 L’articolo 1, paragrafo 1, del Richterwahlgesetz (legge sulla nomina dei giudici) prevede quanto segue: «I giudici delle corti federali supreme sono designati dal Ministro federale competente in collaborazione con la commissione di selezione dei giudici e sono nominati dal Presidente federale». Il DRiG 9 L’articolo 48 del [OSCURATO:PERSONA] (legge tedesca sull’ordinamento giudiziario; in prosieguo: il «DRiG») così dispone: «(1)   I giudici nominati a tempo indeterminato sono collocati a riposo alla fine del mese nel corso del quale hanno raggiunto il limite di età ad essi applicabile. Essi raggiungono di norma il limite di età al compimento di 67 anni (età pensionabile prevista dalla legge). (2)   Il pensionamento non può essere posticipato. (3)   I giudici nominati a tempo indeterminato e nati prima del 1 o gennaio 1947 raggiungono l’età pensionabile prevista dalla legge al compimento di 65 anni. Per i giudici nominati a tempo indeterminato e nati dopo il 31 dicembre 1946, l’età pensionabile prevista dalla legge è aumentata nel modo seguente: Anno di nascita Aumento in mesi Limite di età [OSCURATO:PERSONA] (...) 1960 16 66 4 (...)». Il BBG 10 L’articolo 51 del Bundesbeamtengesetz (legge sui funzionari federali; in prosieguo: il «BBG») così dispone: «(1)   I funzionari nominati a vita sono collocati a riposo alla fine del mese nel corso del quale hanno raggiunto il limite di età ad essi applicabile. L’età limite è di norma raggiunta al compimento di 67 anni (età pensionabile prevista dalla legge), a meno che la legge non stabilisca un altro limite di età (limite di età speciale). (2)   I funzionari nominati a tempo indeterminato e nati prima del 1 o gennaio 1947 raggiungono l’età pensionabile prevista dalla legge al compimento di 65 anni. Per i funzionari nominati a vita e nati dopo il 31 dicembre 1946, l’età pensionabile prevista dalla legge è aumentata nel modo seguente: Anno di nascita Aumento in mesi Limite di età [OSCURATO:PERSONA] (...) 1960 16 66 4 (...)». 11 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, e paragrafo 1a, prima frase, del BBG: «(1)   Su domanda del funzionario, il collocamento a riposo può essere posticipato fino a tre anni se 1. ciò è nell’interesse del servizio e 2. l’orario di lavoro è almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale regolare. La domanda deve essere presentata non oltre sei mesi prima del collocamento a riposo. Alle stesse condizioni, il collocamento a riposo può, in presenza di un limite di età speciale, essere posticipato fino a tre anni. (1a)   La domanda deve essere accolta quando 1. il funzionario, per motivi familiari a) è stato assunto a tempo parziale o messo in aspettativa ai sensi dell’articolo 92, b) ha usufruito di un congedo per assistenza familiare («Familienflegezeit») ai sensi dell’articolo 92a, b) ha usufruito di un congedo per assistenza («Pflegezeit») ai sensi dell’articolo 92b, 2. la pensione di anzianità versata al funzionario in caso di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età non supera il massimale, 3. l’orario di lavoro è almeno la metà dell’orario di lavoro settimanale regolare, e 4. le esigenze del servizio non ostano a un posticipo. (...)». La legge del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del [OSCURATO:PERSONA] 12 L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Landesrichter- und Staatsanwaltsgesetz des [OSCURATO:PERSONA]Württemberg (legge del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del [OSCURATO:PERSONA]) così dispone: «(1)   Il giudice nominato a tempo indeterminato o a tempo determinato è collocato a riposo alla fine del mese nel corso del quale ha compiuto 67 anni. (2)   Il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età è posticipato fino a un anno, se ne è stata fatta domanda, ma non oltre la fine del mese nel corso del quale il giudice ha compiuto 68 anni. La domanda deve essere presentata non oltre sei mesi prima del raggiungimento del limite di età». I lavori preparatori relativi al BBG e al DRiG 13 Il documento del Parlamento federale recante riferimento BT-D rs . 16/7076 riprende i lavori preparatori relativi al BBG e al DRiG ed espone le intenzioni del legislatore tedesco con riferimento all’adeguamento del BBG e all’inserimento dell’articolo 48 nel DRiG. Da tale documento risulta che la legge recante modifica tanto del BBG quanto del DRiG mira «a creare per lo Stato federale un diritto moderno e trasparente per quanto concerne i funzionari, la retribuzione e il collocamento a riposo, che: – rafforzi il principio di “performance”, – rafforzi la competitività e l’efficienza del servizio pubblico, – consenta un impiego più flessibile del personale e migliori la mobilità, – offra opportunità e prospettive al fine di rafforzare la responsabilità, la motivazione e la disponibilità dei collaboratori, – garantisca a lungo termine il regime pensionistico dei funzionari e trasferisca nel diritto al collocamento a riposo le misure adottate nell’ambito del regime obbligatorio di assicurazione vecchiaia, tenendo conto della diversità dei regimi, – eviti la burocrazia e una normativa densamente dettagliata». 14 Per quanto riguarda l’adeguamento del BBG, detto documento contiene la seguente indicazione: «4. Azioni collegate allo sviluppo demografico Come nel quadro del regime obbligatorio di assicurazione vecchiaia, l’età pensionabile dei funzionari è progressivamente aumentata fino al compimento di 67 anni. Il pensionamento anticipato graduale, in particolare il cosiddetto “modello a blocchi” («Blockmodell»), che comporta la cessazione anticipata dell’attività, è limitato». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 HB, nato il 20 settembre 1960, è giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ed è soggetto, in quanto giudice federale, a un rigoroso limite di età per il collocamento a riposo, fissato a 67 anni. Il DRiG non riconosce a HB alcuna possibilità di posticipare l’età pensionabile e dispone che, per le persone nate nel 1960, l’età pensionabile prevista dalla legge è di 66 anni e quattro mesi. 16 Il 30 settembre 2021 HB ha chiesto alla presidente del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) di comunicargli, con decisione impugnabile, la data in cui sarebbe stato collocato a riposo. Con lettera del 7 ottobre 2021, ella lo informava che sarebbe stato collocato a riposo dal31 gennaio 2027, vale a dire dopo aver raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge fissata a 66 anni e 4 mesi. Desiderando esercitare la sua funzione di giudice presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) oltre l’età pensionabile prevista dalla legge, HB ha presentato dinanzi al BMJ un reclamo contro tale lettera. 17 Essendo stato respinto tale reclamo, HB ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. A sostegno del suo ricorso HB sostiene di essere oggetto di una discriminazione diretta fondata sull’età in quanto, da una parte, i funzionari federali aventi un’età pensionabile prevista dalla legge uguale a quella del ricorrente possono, conformemente all’articolo 53 del BBG, posticipare il loro collocamento a riposo fino a tre anni e, dall’altra, i giudici del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]), anch’essi aventi età pensionabile prevista dalla legge, in linea di principio, fissata a 67 anni, possono, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, prima frase, della legge del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg sui giudici e sui pubblici ministeri del [OSCURATO:PERSONA], chiedere di posticipare il loro collocamento a riposo fino a un anno, senza tuttavia andare oltre la fine del mese nel corso del quale compiono 68 anni. 18 Il BMJ, da parte sua, contesta l’esistenza, nel caso di specie, di una discriminazione diretta fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78. In proposito esso fa valere in particolare, che, per determinare se sussista o meno tale discriminazione, non si può procedere ad un raffronto tra un giudice federale, da un lato, e funzionari federali o giudici dei Länder , dall’altro, in quanto la designazione dei giudici federali è fondamentalmente diversa dalla nomina dei funzionari federali e dei giudici dei Länder . Inoltre, anche supponendo che esista una disparità di trattamento, quest’ultima sarebbe giustificata, poiché l’articolo 48, paragrafi 1 e 2, del DRiG mirerebbe a realizzare una differenziazione equilibrata, a livello anagrafico, della composizione della magistratura, poiché solo il collocamento a riposo dei dipendenti più anziani consentirebbe ai giovani di accedere alla funzione pubblica. La normativa presenterebbe, poi, taluni vantaggi in termini di prevedibilità del rinnovo del personale, tenuto conto delle peculiarità della selezione dei giudici. Infine, la prevedibile e continua apertura di posizioni di grado superiore avrebbe l’effetto di incentivare i giudici ad assumere maggiori impegni. 19 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, scaturita dalle sentenze del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler ( C‑159/10 e C‑160/10 , EU:C:2011:508 , punto 34 ), del 6 novembre 2012, Commissione/Ungheria ( C‑286/12 , EU:C:2012:687 , punto 51 ), e del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai) ( C‑914/19 , EU:C:2021:430 , punto 26 ), una disposizione nazionale, come l’articolo 48, paragrafo 1, DRiG, la quale preveda nei confronti di talune persone la cessazione ex lege delle loro funzioni al raggiungimento di una determinata età, mentre persone più giovani che svolgono le medesime funzioni possono continuare ad esercitarle, realizza una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. 20 Tale giudice si chiede tuttavia se, nel caso di specie, non esista una differenza direttamente fondata sull’età anche sulla base del rilievo che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non consente a HB di rinviare il suo collocamento a riposo, benché i funzionari federali e – ad esempio – i giudici del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg abbiano tale facoltà. Tenuto conto della formulazione estensiva dell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima, che menziona «tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», esso ritiene che un raffronto tra i giudici federali e i giudici dei Länder sia pertinente ai fini della risoluzione del procedimento principale. Le differenze esistenti per quanto riguarda la nomina, da un lato, dei giudici federali e, dall’altro, dei funzionari federali e dei giudici dei Länder , dovrebbero essere prese in considerazione solo in sede di esame della giustificazione della disparità di trattamento. Di conseguenza, per risolvere il procedimento principale, sarebbe necessario sapere se la disparità di trattamento in tal senso circoscritta rientri o meno in uno dei motivi di discriminazione previsti all’articolo 1 della Direttiva 2000/78. 21 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se configuri una discriminazione diretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva [2000/78], il fatto che, in forza dell’articolo 48, paragrafo 2, del [DRiG], i giudici federali non possano posticipare il collocamento a riposo benché tale possibilità sia concessa ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg. 2) Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, gli elementi attinenti al contesto generale della misura interessata ricomprendano anche quegli aspetti che non sono in alcun modo citati nei lavori preparatori né nell’intero iter legislativo parlamentare, ma che vengono presentati unicamente nel corso del procedimento giudiziale. 3) Come debbano essere interpretate le nozioni “oggettivamente” e “ragionevolmente” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e a cosa si riferiscano; se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, [di tale] direttiva richieda un duplice esame della ragionevolezza. 4) Se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che, sotto il profilo della coerenza, esso osta ad una normativa nazionale che vieta ai giudici federali di posticipare il proprio collocamento a riposo, mentre tale possibilità è riconosciuta ai funzionari federali e, ad esempio, ai giudici al servizio del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. 23 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 chiarisce che sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 di tale direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra che si trovi in una situazione analoga. 24 Conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2000/ 78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». 25 Pertanto, come già dichiarato dalla Corte, i motivi di cui all’articolo 1 della direttiva 2000/78 sono elencati in modo tassativo e tale direttiva non riguarda le discriminazioni fondate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro (sentenza del 21 maggio 2015, SCMD, C‑262/14 , EU:C:2015:336 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 26 Nel caso di specie, la disparità di trattamento oggetto della prima questione non riguarda quella esistente tra i giudici federali che non possono continuare a lavorare oltre l’età fissata all’articolo 48, paragrafo 1, del DRiG e i giudici federali che non hanno compiuto tale età e che possono continuare a lavorare, ma concerne quella esistente tra, da una parte, i giudici federali e, dall’altra, i funzionari federali e i giudici dei Länder , segnatamente quelli del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg. 27 Orbene, come risulta dal contesto normativo nazionale, le disposizioni che disciplinano l’esercizio delle funzioni di tali diversi giudici e di tali funzionari sono previste in atti legislativi chiaramente distinti. Gli appartenenti a tali gruppi di persone non esercitano le stesse funzioni e le condizioni per l’esercizio di tali funzioni sono specifiche per ciascuno di tali gruppi. 28 Pertanto, la disparità di trattamento tra, da una parte, i giudici federali e, dall’altra, i funzionari e i giudici dei Länder , in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg, è fondata sulla funzione rispettivamente svolta da tali diversi gruppi di persone. 29 Ne consegue che una disparità di trattamento come quella oggetto della prima questione è fondata sulla categoria professionale a cui appartengono gli interessati a livello federale nonché a livello regionale, e non sull’età. 30 Poiché questo motivo di discriminazione non figura tra i motivi di cui all’articolo 1 della direttiva 2000/78, si deve dichiarare che una situazione come quella oggetto della prima questione non rientra nel quadro generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78. 31 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder non configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. Sulle questioni dalla seconda alla quarta 32 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta. Infatti, queste ultime questioni sembrano essere state poste solo nell’ipotesi in cui fosse stato ritenuto che la disparità di trattamento tra, da una parte, i giudici federali e, dall’altra, i funzionari federali e i giudici dei Länder , in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA]Württemberg, era direttamente fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78. Sulle spese 33 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: una normativa nazionale ai sensi della quale i giudici federali non possono posticipare il loro collocamento a riposo benché tale possibilità sia riconosciuta ai funzionari federali e ai giudici dei Länder non configura una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris