CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bs) il 26 agosto 1979; avverso la ordinanza n. 1966/23 RGMod45 del Tribunale di Brescia del 26 luglio 2023; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 26 luglio 2023, pubblicato tramite deposito in cancelleria, in pari data ma in orario imprecisato, il Gip del Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento emesso in data 22 luglio 2023 dal Questore di Brescia, notificato all'interessato il successivo 24 luglio 2023 - alle ore 13,55, secondo quanto dichiarato dall'attuale ricorrente - con il quale la predetta Autorità di pubblica sicurezza, visto l'art. 6 della legge n. 401 del 1989, ha imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto, per la durata di 10 anni di accedere nei luoghi, stadi od altri impianti sportivi, meglio precisati nel provvedimento citato e secondo modalità parimenti ivi meglio indicate, corredando il divieto in questione con la prescrizione dell'obbligo di comparire personalmente presso la Stazione dei CC di Castrezzato ovvero presso la Compagnia dei CC di Chiari, per anni 5, in occasione degli incontri di calcio che la squadra di calcio denominata "[OSCURATO:PERSONA]" disputerà nel predetto periodo di tempo, secondo le modalità indicate più specificamente nel citato provvedimento questorile. Avverso la convalida de qua ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Secchi, affidando le proprie lagnanze a 4 motivi di ricorso. Con il primo motivo è stata censurata, con riferimento alla violazione di legge, la intempestività della avvenuta convalida, essendo stata la stessa adottata con una tempistica non idonea a consentire al ricorrente il pieno esercizio del proprio diritto di difesa. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il ritenuto eccesso di potere e la violazione di legge in cui sarebbe incorso il questore nel graduare la intensità della durata di validità del divieto e della prescrizione imposta al ricorrente. Con riferimento al difetto di motivazione è stata censurata la ordinanza in questione, con il terzo motivo di ricorso, non essendo state evidenziate la ragioni per le quali al ricorrente è stato prescritto di recarsi in determinate occasione, legate ad impegni sportivi della squadra di calcio "[OSCURATO:PERSONA]" e della rappresentativa nazionale italiana di calcio, presso gli uffici delle forze dell'ordine.Infine, con il quanto motivo è lamentata la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla applicazione delle citate prescrizioni anche in occasione della disputa delle partite cosiddette "amichevoli". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Deve, infatti, rilevarsi che, nella materia dei provvedimenti di divieto di assistere a determinate manifestazioni sportive è consentito al soggetto attinto dal provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, dal Questore di rappresentare, entro il termine di 48 decorrente dal momento nel quale egli ha ricevuto la notificazione del provvedimento in discorso, le proprie ragioni difensive di fronte all'organo deputato alla convalida del provvedimento stesso; tale convalida deve, a sua volta intervenire, a pena di perdita di efficacia del divieto e delle prescrizioni ad esso accessorie, entro le 96 ore dalla notificazione stessa. Siffatta scansione temporale impone all'organo giudiziario convalidante, onde non rendere del tutto virtuale la possibilità per il destinatario del cosiddetto "daspo" di non provvedere alla convalida se non dopo la decorrenza del citato termine di 48 ore dalla notificazione del "daspo" all'interessato, essendo, come detto, tale termine dilatorio potenzialmente utilizzabile da quest'ultimo per rappresentare le proprie ragioni difensive. Il mancato rispetto del termine indicato, risolvendosi nella violazione del potere del citato soggetto di fare valere il proprio diritto di difesa, determina la nullità radicale della convalida nel caso in cui la stessa sia stata emessa secondo tale intempestiva modalità. Ora, venendo al caso in esame, osserva il Collegio che nel provvedimento del Gip del Tribunale di Brescia con il quale è stato convalidato il "daspo" emesso a carico del Secchi, si dà atto della circostanza che il citato provvedimento è stato notificato all'attuale ricorrente in data 24 luglio 2023; nel provvedimento di convalida non è, però, precisato l'orario in cui tale operazione è stata eseguita. Si ritiene - tanto più che il dato risulta, per come si vedrà, irrilevante - di potere dare credito alla ricorrente difesa che colloca l'orario della notificazione alle 13,55 del 24 luglio 2023.Sulla base di quanto dianzi esposto, deve affermarsi che la convalida del provvedimento emesso dal Questore di Brescia, dovendo intervenire non oltre le 96 ore dalla notificazione del "daspo", non poteva essere successiva al 28 luglio 2023, alle ore 13,55 secondo quanto dallo stesso ricorrente dichiarato; essendo stato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 26 luglio 2023, il provvedimento è, quanto al termine finale entro il quale doveva essere adottato, indubbiamente tempestivo. Non lo stesso, invece, può dirsi quanto al termine dilatorio delle 48 ore prima del quale lo stesso non poteva essere adottato, a pena di violazione del diritto di difesa del ricorrente. Ferma, infatti, la decorrenza del termine in discorso dal 24 luglio 2023, l'avvenuto deposito il successivo 26 luglio non può, con la dovuta certezza, ritenersi - in assenza di indicazioni orarie in merito alla sua pubblicazione tramite deposito in cancelleria - adottato successivamente allo spirare del termine di 48 ore assegnato all'interessato per fare valere le sue ragioni. Infatti, anche a volere attribuire credito a quanto sostenuto dal ricorrente, cioè che la notifica è intervenuta alle ore 13,55 del 24 luglio 2023 (al riguardo si rileva che, non avendo il Tribunale indicato nel proprio provvedimento l'orario in cui la operazione de qua è stata eseguita, la stessa, in ossequi al principio del favor rei, dovrebbe, ove non si ritenesse esaustiva l'indicazione fornita dallo stesso ricorrente, intendersi avvenuta alle ore 24,00 del 24 luglio), la circostanza che non sia indicato l'orario del deposito del provvedimento del Gip di Brescia, non permette di affermare che lo stesso sia intervenuto quando si era oramai consumato il termine per la presentazione delle memoria difensive riservato al destinatario del "daspo". A tanto consegue la dichiarazione di nullità della convalida. Come, infatti, questa Corte ha rilevato, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, comporta la caducazione della misura (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2017, n. 5624; Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 giugno 2010, n. 20772). E', infatti, ben vero che di per sé la omessa indicazione dell'orario di deposito della ordinanza di convalida non comporta la caducazione della misura ove si possibile ricavare dagli atti che il Gip ha rispettato il termine dilatorio della 48 ore dalla notificazione del provvedimento all'interessato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 giugno 2023, n. 24260), ma deve precisarsi che siffatta possibilità deve essere fondata su dati di fatto logicamente incontrovertibili e non su elementi congetturali o di carattere presuntivo. Nel caso di specie, anche a volere dare credito, come dianzi detto, al fatto che la notificazione del "daspo" sia intervenuta alle ore 13.55 del 24 luglio del 2023, non vi è alcun elemento, né materiale né logico, che possa indurre, in assenza sia della indicazione dell'orario del deposito del provvedimento di convalida adottato dal Gip di Brescia sia di altri elementi certi che rendano sicura l'affermazione che tale operazione si sia verificata dopo le ore 13.55 del 26 luglio 2023. Il provvedimento impugnato deve, limitatamente alla convalida delle prescrizioni, essere, pertanto annullato senza rinvio, essendo risultati evidentemente assorbiti i successivi motivi di doglianza espressi dalla ricorrente difesa, con conseguente inefficacia delle prescrizioni relative agli obblighi di presentazione imposte a carico del Secchi. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22 luglio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare i