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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 00962/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 8 febbraio 2023, che ha confermato la condanna in primo grado inflittagli limitatamente al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 223 R.D. 267/1942 (capo A), con rideterminazione della pena (fallimento dichiarato in Vicenza il 15 luglio 2011); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, è generico e manifestamente infondato, atteso che non rileva che i contratti di leasing fossero stati risolti, in quanto il ricorrente, all'epoca in cui erano stati consegnati i beni che ne costituivano l'oggetto, era amministratore della società, di modo che, avendone conseguito il possesso, avrebbe dovuto curarne la custodia in funzione della restituzione (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), come del resto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Rv. 272992; Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Rv. 268469); - che il secondo motivo, con il quale i ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 216 L.F. in ragione dell'assenza di elemento soggettivo del reato in capo alla sua persona, per essere stato egli una mera 'testa di legno', è generico e manifestamente infondato, posto che la sentenza di primo grado (vedasi punti 4.1 e 4.2) ha precisato che di contro egli aveva posto in essere atti gestori - affermazione questa non contestata con i motivi di appello -, di modo che, essendosi ingerito nell'amministrazione della società, aveva l'obbligo di consegnare i beni all'amministratore (Corrado) che gli era subentrato; ne viene che, non avendo egli adempiuto all'onere di dimostrare che tale consegna era invece avvenuta, correttamente è stato ritenuto concorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 8 febbraio 2023, che ha confermato la condanna in primo grado inflittagli limitatamente al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, nn. 1 e 223 R.D. 267/1942 (capo A), con rideterminazione della pena (fallimento dichiarato in Vicenza il 15 luglio 2011); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, è generico e manifestamente infondato, atteso che non rileva che i contratti di leasing fossero stati risolti, in quanto il ricorrente, all'epoca in cui erano stati consegnati i beni che ne costituivano l'oggetto, era amministratore della società, di modo che, avendone conseguito il possesso, avrebbe dovuto curarne la custodia in funzione della restituzione (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata), come del resto costantemente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Rv. 272992; Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Rv. 268469); - che il secondo motivo, con il quale i ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 216 L.F. in ragione dell'assenza di elemento soggettivo del reato in capo alla sua persona, per essere stato egli una mera 'testa di legno', è generico e manifestamente infondato, posto che la sentenza di primo grado (vedasi punti 4.1 e 4.2) ha precisato che di contro egli aveva posto in essere atti gestori - affermazione questa non contestata con i motivi di appello -, di modo che, essendosi ingerito nell'amministrazione della società, aveva l'obbligo di consegnare i beni all'amministratore (Corrado) che gli era subentrato; ne viene che, non avendo egli adempiuto all'onere di dimostrare che tale consegna era invece avvenuta, correttamente è stato ritenuto concorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il