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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:103
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CO0651_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑651/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 5 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2013, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

contro Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS),

[OSCURATO:SOCIETA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] al Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS) e alla [OSCURATO:SOCIETA], in merito all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3. Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25).

4. [OSCURATO:PERSONA] è una società registrata a [OSCURATO:PERSONA] dal 2011 che opera in Italia mediante operatori denominati «Centri di trasmissione di dati», allo stesso modo della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa decisa dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25).

Proprio come le predette società in quest’ultima causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della nuova gara per il rilascio di concessioni di gioco d’azzardo in Italia, deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con la sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), e sollecita l’organizzazione di una nuova gara.

5. Il Consiglio di Stato, avendo riscontrato che il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale era analogo a quello della causa conclusasi con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nella causa suddetta: «1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare. 2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza (...) vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti».

Sulle questioni pregiudiziali

6. Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

7. Ciò si verifica nella presente causa, in quanto, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa e, di conseguenza, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel procedimento principale.

8. Pertanto, alle questioni poste occorre rispondere che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

Sulle spese

9. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CO0651_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑651/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 5 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre 2013, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] contro Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS), [OSCURATO:SOCIETA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: N. Wahl cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] al Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS) e alla [OSCURATO:SOCIETA], in merito all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 3. Il procedimento principale s’inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑463/13, EU:C:2015:25). 4. [OSCURATO:PERSONA] è una società registrata a [OSCURATO:PERSONA] dal 2011 che opera in Italia mediante operatori denominati «Centri di trasmissione di dati», allo stesso modo della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nella causa decisa dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25). Proprio come le predette società in quest’ultima causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della nuova gara per il rilascio di concessioni di gioco d’azzardo in Italia, deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con la sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), e sollecita l’organizzazione di una nuova gara. 5. Il Consiglio di Stato, avendo riscontrato che il contesto di diritto e di fatto del procedimento principale era analogo a quello della causa conclusasi con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, identiche a quelle sollevate nella causa suddetta: «1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare. 2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (...) nella medesima sentenza (...) vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti». Sulle questioni pregiudiziali 6. Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 7. Ciò si verifica nella presente causa, in quanto, nella sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EU:C:2015:25), la Corte ha già avuto modo di esaminare questioni identiche a quelle sollevate nella presente causa e, di conseguenza, la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza è pienamente trasponibile alle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel procedimento principale. 8. Pertanto, alle questioni poste occorre rispondere che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni. Sulle spese 9. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
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