CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA VITALIZIO sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17432/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio degli ultimi due elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo sludio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 134; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1307/2016 (pubblicata il 12 dicembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 106/2011, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Sezione distaccata di Sarzana - pronunciando nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della figlia [OSCURATO:PERSONA], rigettava le domande attoree volte rispettivamente: a) alla dichiarazione della risoluzione per inadempimento del contratto atipico di vitalizio alimentare stipulato in data 6 ottobre 1992 tra la citata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (madre e de cuius testamentario dell'attore), con il quale quest'ultima aveva trasferito alla prima la nuda proprietà (mantenendo l'usufrutto) di una casa per civile abitazione ubicata in Sarzana, [OSCURATO:PERSONA], n. 25, e di due appezzamenti di terreno con destinazione agricola, siti nello stesso Comune (in località "Rigazzo"), a titolo di corrispettivo dell'obbligo della nipote di "mantenere, assistere e provvedere al sostentamento e cura della alienante sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per tutta la di lei vita e secondo necessità di quest'ultima e il tenore di vita di essa sig.ra [OSCURATO:PERSONA] medesima"; b) alla dichiarazione di acquisto della proprietà, per usucapione, del terreno indicato al punto 6) dell'atto di citazione; c) alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso della somma (con interessi e rivalutazione), quale quota di competenza, sul corrispettivo da esso attore pagato per l'acquisto dei beni di cui all'atto pubblico rep. n. 128613 per notar Pucci. 2. Decidendo sull'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dell'appellata [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 1307/2016 (pubblicata il 12 dicembre 2016), rigettava il gravame e condannava la parte appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio. A sostegno dell'adottata decisione, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte ligure confermava l'infondatezza della domanda attorea di risoluzione, per asseriti fatto e colpa della convenuta, del contratto atipico di vitalizio alimentare ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse adempiuto al proprio onere probatorio di allegare l'inadempimento contrattuale della controparte, impedendo così di circoscrivere sufficientemente l'oggetto della prova che la [OSCURATO:PERSONA] doveva fornire dell'esatto adempimento alla sua obbligazione nei confronti della nonna, anzi rendendogliela "troppo difficile o addirittura impossibile". Inoltre, il giudice di secondo grado poneva in risalto che il contratto di vitalizio in questione aveva avuto esecuzione dal momento della sua stipulazione, in data 6 ottobre 1992, fino alla morte della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 10 febbraio 2001, e senza che quest'ultima avesse sollevato alcuna contestazione in ordine all'assolvimento delle obbligazioni assunte dalla nipote in forza dello stesso contratto, costituendo ciò la più "evidente smentita" delle affermazioni dell'attore-appellante. Con riferimento alla domanda attorea di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese effettuate dal genitore appellante per il sostentamento della propria madre, la Corte territoriale rilevava l'assoluta genericità del petitum e la mancata esplicazione del titolo in forza del quale la somma sarebbe stata dovuta dalla figlia appellata. Relativamente alla domanda di usucapione, invece, la Corte d'appello riteneva che l'appellata l'avesse tempestivamente contestata, nel giudizio di primo grado, nella comparsa di costituzione del 21 dicembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande. Infatti, secondo la Corte d'appello, stante l'estrema genericità delle allegazioni di controparte, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto fare altro che ciò, adducendo, poi, solo con la successiva memoria ex art. 184 c.p.c. del 20/12/2005, di aver acquistato la proprietà dei terreni oggetto della controversia nel 1998, con atto notarile, seguita, tra l'altro, nelle trattative dal padre (che, perciò, riconosceva l'acquisto dei beni in capo alla figlia e, dunque, l'altruità dei beni in questione, circostanza, di per sé, idonea ad escludere l'animus possidendi), contestando la domanda di usucapione anche mediante produzione di documenti e deduzione di prove. Tra l'altro, il giudice di secondo grado, facendo propria la motivazione del giudice di prime cure, affermava anche che l'attività di coltivazione dei fondi dedotta dal Marchini, essendo qualificabile come manifestazione di una mera posizione di detenzione, non era idonea a provare un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) e non poteva nemmeno ritenersi sussistente la prova dell'animus possidendi. 3. Avverso la citata sentenza di appello (notificata in data 30 maggio 2017), ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA].Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli articoli 1218, 1453 e 2697 c.c., nonché degli articoli 113 e 115 c.p.c., per aver la Corte d'appello ribadito il rigetto della domanda attorea di risoluzione, per fatto e colpa della convenuta, del contratto atipico di vitalizio alimentare del 6 ottobre 1992, ritenendo che egli non aveva adempiuto al proprio onere probatorio di allegare l'inadempimento contrattuale della controparte. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli artt. 2028 e 2033 c.c., per avere la Corte di merito rigettato la domanda attorea subordinata di condanna della convenuta al rimborso delle spese da lui effettuate per il sostentamento della propria madre. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e, comunque, la falsa applicazione, degli artt. 115, 167, 183 e 184 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che l'appellata avesse tempestivamente contestato la domanda di usucapione nonostante non fosse stata formulata una specifica contestazione della stessa nella comparsa di costituzione del 21 dicembre 2004. 4. Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e, comunque, la falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1159 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito rigettato la sua proposta domanda di avvenuta usucapione immobiliare, affermando che la coltivazione del fondo ultraventennale non costituiva manifestazione piena di attività corrispondente alla proprietà e che, quindi, non sussisteva la stessa prova dell'animus possidendi ai fini dell'usucapione. 5. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato.Occorre, invero, osservare che il principio giuridico evocato dal ricorrente riguarda il riparto dell'onere della prova nella causa tra vitaliziante e beneficiario del vitalizio ma non si attaglia alla causa intentata da un terzo (come lo era, nel caso di specie, il ricorrente rispetto al contratto di vitalizio) nei confronti della vitaliziante stessa. Infatti, solo nel rapporto diretto discendente dal contratto atipico di vitalizio alimentare tra beneficiario delle prestazioni assistenziali e vitaliziante, il primo che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il vitaliziante convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Perciò, con riferimento alla vicenda dedotta in giudizio, ai fini dell'eventuale declaratoria di risoluzione di detto contratto stipulato per atto pubblico tra [OSCURATO:PERSONA] (nipote) e [OSCURATO:PERSONA] (nonna), era necessario che l'attore [OSCURATO:PERSONA] (in quanto terzo rispetto a tale contratto) allegasse specificamente i fatti sui quali si fondava l'asserito inadempimento imputabile alla vitaliziante e che assolvesse, poi, al relativo onere probatorio relativo ai fatti costitutivi dell'addotto inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]. Senonché, nel caso in esame, l'attuale ricorrente - per come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (e, in precedenza, dallo stesso giudice di primo grado) - non solo aveva mancato di allegare specificamente i fatti da cui sarebbe scaturito l'inadempimento della figlia (quale vitaliziante in favore della nonna, madre dell'attore), peraltro mai eccepito in alcuna sede dalla beneficiaria, ma non aveva nemmeno esplicitato in quali termini e attraverso quali modalità il supposto inadempimento (neanche in senso solo parziale) si sarebbe manifestato. Peraltro, ad abundantiam, la Corte di appello, con l'impugnata sentenza, ha adeguatamente motivato sull'insussistenza di qualsiasi inadempimento da parte della vitaliziante, avuto riguardo alla natura ed allo svolgimento delle prestazioni svolte come individuate specificamente nel contratto costitutivo del vitalizio, alle concrete necessità della beneficiaria e all'accertata inesistenza di contestazione da parte di quest'ultima circa l'assolvimento delle obbligazioni assistenziali che erano state assunte dalla nipote. 6. Ritiene il collegio che la seconda censura deve considerarsi inammissibile. Ciò perché il [OSCURATO:PERSONA] non riporta in ricorso - come sarebbe stato necessario ai fini dell'osservanza dell'imprescindibile principio di specificità - come, quando e dove avesse indicato (senza che risultino nemmeno indicate le norme di riferimento giustificative dell'eventuale diritto) il titolo della sua asserita pretesa al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della madre, che aveva in corso il contratto di vitalizio alimentare con la figlia di esso ricorrente. È, quindi, da condividere l'impugnata sentenza laddove ha rilevato l'assoluta genericità del "petitum" della pretesa dell'appellante, il quale, se anche avesse inteso formularla quale erede della madre (in via subordinata rispetto a quella di risoluzione del contratto di vitalizio), avrebbe dovuto provare l'inadempimento della vitaliziante e i fatti costitutivi della sua pretesa creditoria nei suoi riguardi (per essersi sostituito ala figlia nell'assolvimento dei suoi obblighi). 7. Il terzo motivo è privo di fondamento e deve, perciò, essere respinto dal momento che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello ligure ha accertato che, fin dalla comparsa di risposta, la convenuta aveva in ogni caso contestato l'avversa pretesa - formulata genericamente - di acquisto per usucapione del controverso immobile (invocando il rigetto di ogni domanda attorea, compresa, quindi, quella riferita all'applicazione dell'art.1158 c.c.) e che, in ogni caso, aveva compiutamente contestato i fatti costitutivi di detta domanda nella memoria ex art. 184 c.p.c. (vecchio testo), precisando, tempestivamente ed in via definitiva, le proprie difese a fronte della specificazione successiva delle domande attoree entro il termine preclusivo per l'ultimazione della trattazione scritta e deducendo di aver acquistato la proprietà dei terreni contesi con atto notarile del 1998, con la produzione, a confutazione dell'avversa domanda, documenti e deducendo mezzi istruttori. 8. Nemmeno la quarta ed ultima doglianza coglie nel segno e va, quindi, disattesa. Essa, infatti, si risolve in una censura attinente ad una valutazione di merito, implicante una inammissibile sollecitazione - nella presente sede di legittimità - ad una rivalutazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali (riportate per esteso nel motivo, con allegazione di documentazione fotografica, così intendendosi - del tutto fuori luogo - equiparare il giudizio di cassazione ad un terzo grado di merito: cfr. Cass. n. 8758/2017), senza considerare che, con l'impugnata sentenza, il giudice di appello si è conformato, in punto di diritto, alla univoca giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua la sola accertata coltivazione di un terreno (che dimostra la sussistenza di una mera relazione materiale tra soggetto e bene) non è idonea - in difetto di altri idonei riscontri - a comprovare l'animus possidendi. Costituisce, infatti, principio pacifico (cfr., ad es., Cass. n. 18215/2013 e Cass. n. 17376/2018) che - ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". A tal proposito si è specificato che l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso. Nel caso di specie, a quest'ultimo riguardo, la Corte di appello ha anche confermato il convincimento già espresso dal giudice di primo grado, in base al quale, oltre all'incertezza della prova sull'ultraventennalità della relazione materiale con il fondo da parte del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva condotto nel 1998 trattative volte consentire l'acquisto dei terreni da parte della figlia Alessandra, riconoscendo in tal modo l'altruità dei beni e non opponendosi al trasferimento di essi in capo alla stessa convenuta, così manifestando l'insussistenza dell'animus possidendi. 9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titol