Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08490/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.9.2022 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bagheria il 2 aprile 2021.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente e comunque manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha osservato che gli elementi valorizzati dal ricorrente erano già stati presi in considerazione ai fini della riqualificazione del delitto nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e che il fatto che all'imputata fosse stata sequestrata sostanza stupefacente di diversa tipologia, oltre che bilancini di precisione non consentiva di ritenere l'offesa di particolare tenuità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.9.2022 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bagheria il 2 aprile 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente e comunque manifestamente infondato. La Corte di Appello ha osservato che gli elementi valorizzati dal ricorrente erano già stati presi in considerazione ai fini della riqualificazione del delitto nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e che il fatto che all'imputata fosse stata sequestrata sostanza stupefacente di diversa tipologia, oltre che bilancini di precisione non consentiva di ritenere l'offesa di particolare tenuità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 08490/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris