CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 18499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 10/03/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 10/03/2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628, commi primo e terzo, n. 1, 61, comma primo n. 5 cod. pen., nella misura di anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione lamentando insufficienza di motivazione conv riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (ritenute equivalenti alle aggravanti contestate) nella massima estensione e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Si afferma in giurisprudenza che, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ovvero di una loro applicazione maggiormente favorevole all'imputato, al pari di ogni altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (Sez. 5, n. 8611 del 10/12/2025, dep. 2026, Amato, Rv. 289691-03). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M