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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 agosto 1996

Cassazione n. 33494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1996 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla rubricazione della condotta ai sensi dell'art.624-bis cod. pen., ravvisandosi nei fatti la diversa fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.;

2. Illogicità della motivazione nella parte in cui giustifica l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base degli orari delle comunicazioni telefoniche indicate in motivazione.

Considerato che la prima censura è palesemente contraddetta dalla giustificazione offerta nella sentenza impugnata, conforme agli orientamenti consolidati di questa Corte di legittimità [con specifico riferimento al furto realizzato all'interno di uno spogliatoio, cfr. Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01:"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio)].

Considerato che la seconda censura, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/1996 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla rubricazione della condotta ai sensi dell'art.624-bis cod. pen., ravvisandosi nei fatti la diversa fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.; 2. Illogicità della motivazione nella parte in cui giustifica l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base degli orari delle comunicazioni telefoniche indicate in motivazione. Considerato che la prima censura è palesemente contraddetta dalla giustificazione offerta nella sentenza impugnata, conforme agli orientamenti consolidati di questa Corte di legittimità [con specifico riferimento al furto realizzato all'interno di uno spogliatoio, cfr. Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01:"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio)]. Considerato che la seconda censura, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 33494/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris