CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 36547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona confermava, in sede di appello, la decisione del locale Ufficio di sorveglianza, emanata il 17 novembre 2023, con cui si disponeva darsi esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, in luogo della misura dell'espulsione dallo Stato, ordinata con la sentenza irrevocabile di condanna. Secondo il Tribunale, la pericolosità sociale del condannato, seppur scemata dopo la positiva conclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non poteva dirsi totalmente cessata alla luce di una valutazione complessiva degli esiti, altalenanti, dell'esecuzione penale e della relativa osservazione; sicché si rendeva ancora temporaneamente necessaria l'adozione di un'opportuna misura conteni- tiva, onde saggiare l'effettività e la saldezza del percorso di emenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due connessi motivi, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 133 e 203 cod. pen., e dell'art. 679 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. A suo dire, la persistenza della pericolosità sociale era stata ritenuta sulla base dell'unico parametro di riferimento della gravità del commesso reato, senza adeguata considerazione del valido reinserimento sociale già operato. Il giudizio sarebbe, dunque, disancorato dal requisito legale dell'attualità della pericolosità stessa e sarebbe contraddittorio rispetto ai certificati avanzamenti tratta mentali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei due connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è infondato. 2. La pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza personale, consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati da parte dei soggetto interessato, che deve essere valutato alla luce dei parametri desumibili dall'art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404-01), tenuto conto dunque sia della gravità dei commessi reati sia della capacità a delinquere, quest'ultima desunta anche da fatti successivi quali il comportamento manifestato durante e dopo l'esecuzione della pena (da ultimo, Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918-01).Il Tribunale di sorveglianza non si è discostato da tale corretta impostazione di principio e ha succintamente, ma esaustivamente, motivato al riguardo. 3. Come esattamente rilevato anche dal Procuratore generale requirente, l'ordinanza impugnata ha preso in esame i precedenti penali e disciplinari del soggetto (non potendo neppure essere dimenticato il fallimento di pregresse misure alternative e l'ultimo episodio trasgressivo, risalente all'anno 2021 nel corso della detenzione carceraria) e ha comparato detto vissuto con il successivo risultante mutamento di stile di vita del soggetto stesso, ora in possesso di un lavoro (a tempo determinato) e di punti di riferimento familiari. Con valutazione coerente, logica ed attualizzata, esente dunque da censure in questa sede, il giudice a quo ha per l'effetto ritenuto che il percorso di riabilitazione dell'interessato, certamente sussistente e tuttavia assai recente, ne precludesse l'espulsione dal territorio nazionale ma, in pari tempo, giustificasse l'applicazione temporanea della misura gradata della libertà vigilata, in funzione di contenimento della pericolosità sociale residua e in attesa del definitivo riscontro della sua cessazione. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del