CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 47735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 aprile 2022 la Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, in anni due di reclusione ed C 5164 di multa la pena inflitta con sentenza 17 dicembre 2012 della Corte di appello di Ancona. La condanna era stata pronunciata per la detenzione, a fine di spaccio, di un chilo di hashish, e la pena era stata commisurata in relazione a parametro che la menzionata pronuncia aveva dichiarato incostituzionale. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione dell'art. 666 cod. proc. peri., in quanto sulla medesima richiesta della parte aveva già provveduto il Tribunale di Fermo con ordinanza in data 9 febbraio 2015. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione ha proceduto alla rideterminazione della pena inflitta da una sentenza di condanna, ma in ordine al trattamento sanzionatorio de quo risulta, dal certificato penale, aver già provveduto un precedente, in data 9 febbraio 2015, provvedimento del Tribunale di Fermo, quale giudice dell'esecuzione. Di tale provvedimento non ha tenuto conto l'ordinanza impugnata, la cui motivazione risulta dunque manifestamente illogica in quanto resa a prescindere dal contenuto di un precedente provvedimento esecutivo concernente la medesima condanna. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma nella motivazione deve tener conto del precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, anche al fine di verificare se la nuova istanza avesse costituito, o meno, mera reiterazione di precedente già decisa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso,