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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 08982/2026

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i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026CIAMPA PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUSEPPE ROMBOLA', SARA D'ONOFRIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 742/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 170/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/20261.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, hDaa ta pubblicazione 09/04/2026respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato«il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere inquadrato: dal 1° ottobre2007 e sino al dicembre 2012 come impiegato di livello 1°; apartire dal 1° gennaio 2013 come quadro F/super», e, perl’effetto, condannato «la RAI al pagamento in favore delricorrente delle conseguenti differenze retributive» e, altresì,dichiarato «inammissibile la domanda di regolarizzazioneprevidenziale».2.

La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che le attivitàconcretamente svolte non rientrassero tra quelle proprie dellaqualifica di scenografo attribuita dalla RAI ma fosseroriconducibili – come già affermato dal primo giudice – a quelletipiche del superiore inquadramento rivendicato, atteso che«quale Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] l’appellato hagestito una unità organizzativa di particolare rilevanza per laRAI spa, dipendendo da tale unità la realizzazione di gran partedei programmi televisivi della società, gestendone altresì ilpersonale, con un apporto di sicuro rilievo per lo sviluppo degliobiettivi aziendali».3.

La Corte ha anche confermato la decisione di prime cure nellaparte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennaledella società, richiamando Cass. n. 26246 del 2022.4.

Infine, in ordine all’eccezione di difetto di contraddittorio neiconfronti dell’INPS, formulata dal difensore della RAI all’udienzadi discussione in appello, la Corte ha evidenziato che «non è piùmateria del contendere la questione relativa al versamento deicontributi previdenziali in favore degli [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 17191/2023avendo il primo giudice dichiarato inammissibile tale domanda Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026e non essendo stata proposta impugnazione avverso dettDaa ta pubblicazione 09/04/2026statuizione».5.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.Entrambe le parti hanno comunicato memorie, ma quella delcontroricorrente risulta inammissibile in quanto tardivamentedepositata il 27 gennaio 2026, decorso il termine stabilitodall’art. 380 bis.1. c.p.c.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia: «nullità della sentenzaper violazione del contraddittorio derivante dall’omessa notificadel ricorso di primo e secondo grado all’INPS (art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.)».Il motivo non può trovare accoglimento.La Corte territoriale correttamente ha rilevato che la questionedella eventuale integrazione del contraddittorio con l’Inps nonera stata devoluta in appello, nonostante il primo giudice avesseesplicitamente dichiarato inammissibile la domanda di«regolarizzazione previdenziale».In mancanza di impugnazione, tale statuizione è passata ingiudicato, con conseguente preclusione rispetto ad ogniintegrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n.8956/2020).2.

Col secondo motivo si denuncia: «violazione e falsaapplicazione degli artt. art. 58-59 del [OSCURATO:PERSONA] applicabile,Numero registro generale 17191/2023dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 2103 c.c. (art. 360, primo Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026comma, n. 3 c.p.c.)».

Data pubblicazione 09/04/2026Si critica diffusamente la sentenza impugnata per averconfermato l’avvenuto riconoscimento dell’espletamento dimansioni superiori da parte del lavoratore; si sostiene che«contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello diRoma, dalle risultanze istruttorie non si è compreso in cosa lemansioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto caratteristiche talida giustificare l’attribuzione degli inquadramenti superiori protempore rivendicati».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità.2.1.

Innanzitutto, si deduce impropriamente la violazionedell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione, ai sensidell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (tra le recenti, Cass. n. 26739/2024; inprecedenza: Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass.n. 26769/2018); nella specie parte ricorrente critica propriol’apprezzamento operato dai giudici del merito circal’espletamento di mansioni riconducibili ai superioriinquadramenti rivendicati, opponendo una diversa valutazione.2.2.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2103 c.c., i giudicid’appello non hanno affatto disatteso il consolidatoorientamento, oramai stratificato nella giurisprudenza dilegittimità (tra molte: Cass n. 30580/2019; Cass. n.10961/2018; Cass. n. 21329/2017; Cass. n. 39/2016; Cass. n.24544/2015; Cass. n. 18040/2015), secondo il qualeNumero registro generale 17191/2023l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore avviene Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026seguendo un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasDia ta pubblicazione 09/04/2026successive: occorre accertare in fatto le attività concretamentesvolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata ele mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettatadalla contrattazione collettiva ed infine verificare che le primecorrispondano a queste ultime; in particolare, si è precisato che,ai fini della determinazione dell’inquadramento spettante allavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplinacollettiva di diritto comune, al giudice del merito spettadapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando ledisposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss.c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deveinfine confrontare le categorie o qualifiche così identificate conle mansioni svolte in concreto.Mentre l’operazione logica dell’esegesi delle disposizionicontrattuali può essere censurata in sede di legittimità comeviolazione di legge per falsa o errata applicazione dei canoniermeneutici anzidetti — ovvero, nel caso di contratti e accordicollettivi nazionali di lavoro, successivamente alla modificadell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., operata dal d.lgs. 2 febbraio2006, n. 40, art. 2, anche per violazione o falsa applicazione didetta disciplina collettiva (ab imo: Cass. n. 6335/2014) — lealtre due operazioni logiche attengono ad apprezzamenti difatto (ex pluribus, Cass. n. 17896/2007; Cass. n. 26233/2008;Cass. n. 26234/2008; più di recente, Cass. n. 22198/2024).2.3.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha certamente operatosecondo la sequenza procedimentale stabilita dall’orientamentorichiamato; invece, la società ricorrente, più che evidenziarerealmente un errore di interpretazione che sarebbe statocommesso nell’ascrizione di significato alle disposizionicontrattuali collettive richiamate nel motivo, viene a censNuurmaerroe re gistro generale 17191/2023Numero sezionale 587/2026apprezzamenti di merito - compiuti dai giudici ai quali il mNumeerriot doi raccolta generale 8982/2026compete – tanto da contestare in fatto «che il ricorrente abbiDaa ta pubblicazione 09/04/2026agito con elevata autonomia di decisione e discrezionalità dipoteri».Nella sostanza, si critica la valutazione di risultanze probatoriecome reso chiaro dalla deduzione secondo cui «dalla istruttoriaespletata nel giudizio di primo grado non sono riscontrabili nelcaso di specie i necessari elementi indicati dalla declaratoria inordine alla responsabilità, al coordinamento ed al controllo dialcuna “[OSCURATO:PERSONA]”, ovvero, di una strutturaorganizzata nella quale confluiscono un complesso di attività edi risorse economiche e di personale, la cui gestione sia stataaffidata esclusivamente al sig. [OSCURATO:PERSONA]».Chiaramente si tratta di doglianze che riguardano valutazioni dimerito, peraltro con esiti concordi sia in primo che in secondogrado, i quali tengono conto delle circostanze del caso concreto,che evidentemente non possono essere oggetto di diversavalutazione in questa sede di legittimità.3.

Il terzo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 c.c. in ordine alla decorrenza del terminequinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro in costanza dirapporto (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)».La doglianza è infondata in quanto la sentenza impugnata sulpunto è dichiaratamente conforme a consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui: «Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di unaloro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momentodi entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il terminNuem erdo ire gistro generale 17191/2023Numero sezionale 587/2026prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degNlui maerrot td.i raccolta generale 8982/20262948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoroD»a ta pubblicazione 09/04/2026(Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi, v.Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n.4186/2023, n. 4321/2023, n. 31708/2024; Cass. n.11781/2025).4.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza, liquidate comeda dispositivo, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] ed’Onofrio che si sono dichiarati antistatari.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 17191/2023Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/20262026.

Data pubblicazione 09/04/2026La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 17191/2023Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026Data pubblicazione 09/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026CIAMPA PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUSEPPE ROMBOLA', SARA D'ONOFRIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 742/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 170/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/20261. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, hDaa ta pubblicazione 09/04/2026respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato«il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad essere inquadrato: dal 1° ottobre2007 e sino al dicembre 2012 come impiegato di livello 1°; apartire dal 1° gennaio 2013 come quadro F/super», e, perl’effetto, condannato «la RAI al pagamento in favore delricorrente delle conseguenti differenze retributive» e, altresì,dichiarato «inammissibile la domanda di regolarizzazioneprevidenziale».2. La Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto che le attivitàconcretamente svolte non rientrassero tra quelle proprie dellaqualifica di scenografo attribuita dalla RAI ma fosseroriconducibili – come già affermato dal primo giudice – a quelletipiche del superiore inquadramento rivendicato, atteso che«quale Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] l’appellato hagestito una unità organizzativa di particolare rilevanza per laRAI spa, dipendendo da tale unità la realizzazione di gran partedei programmi televisivi della società, gestendone altresì ilpersonale, con un apporto di sicuro rilievo per lo sviluppo degliobiettivi aziendali».3. La Corte ha anche confermato la decisione di prime cure nellaparte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennaledella società, richiamando Cass. n. 26246 del 2022.4. Infine, in ordine all’eccezione di difetto di contraddittorio neiconfronti dell’INPS, formulata dal difensore della RAI all’udienzadi discussione in appello, la Corte ha evidenziato che «non è piùmateria del contendere la questione relativa al versamento deicontributi previdenziali in favore degli [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 17191/2023avendo il primo giudice dichiarato inammissibile tale domanda Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026e non essendo stata proposta impugnazione avverso dettDaa ta pubblicazione 09/04/2026statuizione».5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.Entrambe le parti hanno comunicato memorie, ma quella delcontroricorrente risulta inammissibile in quanto tardivamentedepositata il 27 gennaio 2026, decorso il termine stabilitodall’art. 380 bis.1. c.p.c.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia: «nullità della sentenzaper violazione del contraddittorio derivante dall’omessa notificadel ricorso di primo e secondo grado all’INPS (art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.)».Il motivo non può trovare accoglimento.La Corte territoriale correttamente ha rilevato che la questionedella eventuale integrazione del contraddittorio con l’Inps nonera stata devoluta in appello, nonostante il primo giudice avesseesplicitamente dichiarato inammissibile la domanda di«regolarizzazione previdenziale».In mancanza di impugnazione, tale statuizione è passata ingiudicato, con conseguente preclusione rispetto ad ogniintegrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n.8956/2020).2. Col secondo motivo si denuncia: «violazione e falsaapplicazione degli artt. art. 58-59 del [OSCURATO:PERSONA] applicabile,Numero registro generale 17191/2023dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 2103 c.c. (art. 360, primo Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026comma, n. 3 c.p.c.)». Data pubblicazione 09/04/2026Si critica diffusamente la sentenza impugnata per averconfermato l’avvenuto riconoscimento dell’espletamento dimansioni superiori da parte del lavoratore; si sostiene che«contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello diRoma, dalle risultanze istruttorie non si è compreso in cosa lemansioni del Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto caratteristiche talida giustificare l’attribuzione degli inquadramenti superiori protempore rivendicati».Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità.2.1. Innanzitutto, si deduce impropriamente la violazionedell’art. 2697 c.c. che è censurabile per cassazione, ai sensidell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censurasia la valutazione che il giudice abbia svolto delle proveproposte dalle parti (tra le recenti, Cass. n. 26739/2024; inprecedenza: Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass.n. 26769/2018); nella specie parte ricorrente critica propriol’apprezzamento operato dai giudici del merito circal’espletamento di mansioni riconducibili ai superioriinquadramenti rivendicati, opponendo una diversa valutazione.2.2. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2103 c.c., i giudicid’appello non hanno affatto disatteso il consolidatoorientamento, oramai stratificato nella giurisprudenza dilegittimità (tra molte: Cass n. 30580/2019; Cass. n.10961/2018; Cass. n. 21329/2017; Cass. n. 39/2016; Cass. n.24544/2015; Cass. n. 18040/2015), secondo il qualeNumero registro generale 17191/2023l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore avviene Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026seguendo un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasDia ta pubblicazione 09/04/2026successive: occorre accertare in fatto le attività concretamentesvolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata ele mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettatadalla contrattazione collettiva ed infine verificare che le primecorrispondano a queste ultime; in particolare, si è precisato che,ai fini della determinazione dell’inquadramento spettante allavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplinacollettiva di diritto comune, al giudice del merito spettadapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando ledisposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss.c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deveinfine confrontare le categorie o qualifiche così identificate conle mansioni svolte in concreto.Mentre l’operazione logica dell’esegesi delle disposizionicontrattuali può essere censurata in sede di legittimità comeviolazione di legge per falsa o errata applicazione dei canoniermeneutici anzidetti — ovvero, nel caso di contratti e accordicollettivi nazionali di lavoro, successivamente alla modificadell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., operata dal d.lgs. 2 febbraio2006, n. 40, art. 2, anche per violazione o falsa applicazione didetta disciplina collettiva (ab imo: Cass. n. 6335/2014) — lealtre due operazioni logiche attengono ad apprezzamenti difatto (ex pluribus, Cass. n. 17896/2007; Cass. n. 26233/2008;Cass. n. 26234/2008; più di recente, Cass. n. 22198/2024).2.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha certamente operatosecondo la sequenza procedimentale stabilita dall’orientamentorichiamato; invece, la società ricorrente, più che evidenziarerealmente un errore di interpretazione che sarebbe statocommesso nell’ascrizione di significato alle disposizionicontrattuali collettive richiamate nel motivo, viene a censNuurmaerroe re gistro generale 17191/2023Numero sezionale 587/2026apprezzamenti di merito - compiuti dai giudici ai quali il mNumeerriot doi raccolta generale 8982/2026compete – tanto da contestare in fatto «che il ricorrente abbiDaa ta pubblicazione 09/04/2026agito con elevata autonomia di decisione e discrezionalità dipoteri».Nella sostanza, si critica la valutazione di risultanze probatoriecome reso chiaro dalla deduzione secondo cui «dalla istruttoriaespletata nel giudizio di primo grado non sono riscontrabili nelcaso di specie i necessari elementi indicati dalla declaratoria inordine alla responsabilità, al coordinamento ed al controllo dialcuna “[OSCURATO:PERSONA]”, ovvero, di una strutturaorganizzata nella quale confluiscono un complesso di attività edi risorse economiche e di personale, la cui gestione sia stataaffidata esclusivamente al sig. [OSCURATO:PERSONA]».Chiaramente si tratta di doglianze che riguardano valutazioni dimerito, peraltro con esiti concordi sia in primo che in secondogrado, i quali tengono conto delle circostanze del caso concreto,che evidentemente non possono essere oggetto di diversavalutazione in questa sede di legittimità.3. Il terzo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedell’art. 2948 c.c. in ordine alla decorrenza del terminequinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro in costanza dirapporto (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)».La doglianza è infondata in quanto la sentenza impugnata sulpunto è dichiaratamente conforme a consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui: «Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di unaloro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momentodi entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il terminNuem erdo ire gistro generale 17191/2023Numero sezionale 587/2026prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degNlui maerrot td.i raccolta generale 8982/20262948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoroD»a ta pubblicazione 09/04/2026(Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi, v.Cass. n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n.4186/2023, n. 4321/2023, n. 31708/2024; Cass. n.11781/2025).4. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza, liquidate comeda dispositivo, con attribuzione agli [OSCURATO:PERSONA] ed’Onofrio che si sono dichiarati antistatari.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 17191/2023Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/20262026. Data pubblicazione 09/04/2026La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 17191/2023Numero sezionale 587/2026Numero di raccolta generale 8982/2026Data pubblicazione 09/04/2026