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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 50061/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Hysa era stato condannato per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto di non riconoscere nei confronti dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Ry.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413).

Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale Hysa era stato condannato per rapina aggravata e altri reati. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto di non riconoscere nei confronti dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifestamente generici, privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15/01/2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30/11/2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3/12/2000 Izzo, Ry.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15/06/2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30/01/2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24/11/2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; n.46150 del 15/10/2021, Cella, Rv.282413). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C
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