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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 41464/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 febbraio 2022 la sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Taranto resa in esito a giudizio abbreviato, ha escluso l'aumento per recidiva e ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione - ed euro 65.833,33 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare il ricorrente ha lamentato, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale - incorrendo in violazione di legge - aveva all'uopo richiamato i precedenti penali dello stesso ricorrente, nonché la mancanza di condotta collaborativa e di resipiscenza.

In ogni caso, a fronte di specifica richiesta di ottenere il beneficio, il Giudice era obbligato ad indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto dell'istanza.

Del pari le predette attenuanti rispondevano all'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, e tali principi i Giudici del merito non avevano valutato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al motivo di censura e ai ragionamenti colà sottesi, in tema di attenuanti generiche il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Infatti la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

In tal senso la Corte territoriale ha correttamente evidenziato gli elementi negativi di giudizio ritenuti preponderanti (v. supra, sub 2.1.), ed in ogni caso - preso atto della natura di siffatto riconoscimento - la sentenza impugnata ha palesato l'assenza di dimostrazione di elementi di segno positivo.

Infatti le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054), tant'è che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).

3.1.1. Alla stregua di quanto precede, la Corte territoriale - contrariamente ai rilievi del ricorrente - ha dato mostra di avere complessivamente valutato la situazione dell'imputato, invero segnalando che l'imputato aveva solamente rinunciato ad un motivo di appello peraltro inammissibile, era gravato da precedenti e non aveva in definitiva dimostrato alcun elemento di segno positivo, mentre la pena base era stata in ogni caso determinata nel minimo edittale.

Va da sé che risultano pienamente applicati i principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità.

3.2. Le ragioni d'impugnazione appaiono pertanto manifestamente infondate, e non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2022 la sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 14 giugno 2021 del Tribunale di Taranto resa in esito a giudizio abbreviato, ha escluso l'aumento per recidiva e ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione - ed euro 65.833,33 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente ha lamentato, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale - incorrendo in violazione di legge - aveva all'uopo richiamato i precedenti penali dello stesso ricorrente, nonché la mancanza di condotta collaborativa e di resipiscenza. In ogni caso, a fronte di specifica richiesta di ottenere il beneficio, il Giudice era obbligato ad indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto dell'istanza. Del pari le predette attenuanti rispondevano all'esigenza di adeguare la pena al caso concreto, e tali principi i Giudici del merito non avevano valutato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di censura e ai ragionamenti colà sottesi, in tema di attenuanti generiche il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). In tal senso la Corte territoriale ha correttamente evidenziato gli elementi negativi di giudizio ritenuti preponderanti (v. supra, sub 2.1.), ed in ogni caso - preso atto della natura di siffatto riconoscimento - la sentenza impugnata ha palesato l'assenza di dimostrazione di elementi di segno positivo. Infatti le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054), tant'è che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). 3.1.1. Alla stregua di quanto precede, la Corte territoriale - contrariamente ai rilievi del ricorrente - ha dato mostra di avere complessivamente valutato la situazione dell'imputato, invero segnalando che l'imputato aveva solamente rinunciato ad un motivo di appello peraltro inammissibile, era gravato da precedenti e non aveva in definitiva dimostrato alcun elemento di segno positivo, mentre la pena base era stata in ogni caso determinata nel minimo edittale. Va da sé che risultano pienamente applicati i principi ripetutamente espressi da questa Corte di legittimità. 3.2. Le ragioni d'impugnazione appaiono pertanto manifestamente infondate, e non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 30/
Sentenza Cassazione n. 41464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris