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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 01817/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19510-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata 3497 in [OSCURATO:PERSONA] N. 102 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 - resistente con mandato - Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 avverso la sentenza n. 724/2017 della CORTE Data pubblicazione 20/01/2022 D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/01/2018 R.G.N. 846/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il diritto di quest’ultima “al ripristino del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato V livello CCNL Commercio, settore terziario, con la [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, ha condannato la società “a ripristinare il rapporto ed a corrispondere, in favore della Chiperi, un risarcimento del danno commisurato alle mancate retribuzioni dalla data del 19.3.10 al ripristino del rapporto”, oltre accessori e spese;

2. la Corte – per quanto qui ancora interessa – dopo aver respinto tutte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla società appellata ha pure respinto il primo motivo di censura della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Chiperi, non potendo “essere accolta la domanda di Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 reintegra di cui all’art. 18 legge n. 300/1970” e Data pubblicazione 20/01/2022 non potendo neanche trovare applicazione l’art. 32 della l. n. 183 del 2010 “in ragione della natura del rapporto del contratto di apprendistato”; la Corte ha, invece, ritenuto che, nel caso di specie, ”non vi è stata alcuna conversione da parte del giudice di prime cure di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, trattandosi di rapporto a tempo indeterminato ab origine la cui causa formativa è stata peraltro ritenuta, con pronuncia passata in giudicato, insussistente”; “la cessazione del rapporto - conclude la Corte - operata alla scadenza dalla società è stata dunque una cessazione illegittima in quanto non sorretta da alcun diritto: una condotta inadempiente di impedimento della prestazione lavorativa priva di giustificazione, con conseguente diritto della ricorrente in primo grado alla riammissione in servizio ed alla tutela risarcitoria prevista dalla legge ex art. 1206 c.c. in ragione dell'atto di messa in mora realizzato in data 19.03.2010”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Numero sezionale 3497/2021 articolati in plurime censure; l’intimata ha Numero di raccolta generale 1817/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 depositato “atto di costituzione di difensore” per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito, in vista dell’adunanza camerale, la sostituzione con un nuovo difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Lago) che ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso (I) si “eccepisce la violazione dell’art. 434, n. 1, c.p.c., in quanto l’appellante non ha individuato la parte, ovvero il capo, della sentenza che intendeva appellare, nel senso che ha riportato una statuizione del giudice, diversa ed errata da quella che il giudice medesimo aveva indicato nel detto capo”; “sotto altro profilo” (I.a), si eccepisce la “inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell’art. 2909 c.c.” per non avere la Corte territoriale rilevato il passaggio in giudicato del capo di sentenza di primo grado concernente il difetto di allegazione sul “requisito dimensionale”; “sotto altro distinto ed autonomo profilo” (I.b) si critica la sentenza impugnata per avere respinto “la eccepita esistenza di un giudicato interno relativo al detto capo della sentenza di primo grado”, travisando “la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 lettera della statuizione del giudice di prime Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 cure”; Data pubblicazione 20/01/2022 il motivo, nella parte in cui deduce che l’appello sarebbe stato inammissibile per mancata o errata individuazione della parte di sentenza che si intendeva impugnare, trascura di considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.

SSUU n. 27199 del 2017; conf.

Cass. n. 13535 del 2018); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 non meritano accoglimento neanche le altre censure Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 prospettate con il primo motivo perché, Data pubblicazione 20/01/2022 innanzitutto, sono relative ad una questione inconferente rispetto al decisum, riguardando l’allegazione del requisito dimensionale rispetto ad una domanda ex art. 18 l. n. 300 del 1970 che è stata comunque respinta dalla Corte territoriale; inoltre, pretendono di ravvisare la formazione di un giudicato interno rispetto ad un fatto, qual è, appunto, la sussistenza o meno del requisito dimensionale ai fini dell’applicazione della tutela statutaria, quando, proprio al fine di selezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) devolvibili e, per converso, suscettibili di giudicato interno se non censurate in appello, va tenuto conto della "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", che consiste nella sequenza logica "fatto - norma - effetto giuridico", cioè nella statuizione che affermi l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (tra le altre Cass. n. 10832 del 1998 e Cass. n. 6769 del 1998); sicché non era suscettibile di passare in giudicato solo quella parte relativa al requisito dimensionale, così come non lo è una F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 qualunque asserzione contenuta nella motivazione Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 d'una sentenza, riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c.

Data pubblicazione 20/01/2022 appunto alla sequenza logica "fatto - norma - effetto giuridico" attraverso la quale si afferma l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670 del 2015; Cass. n. 4572 del 2013; Cass. n. 16583 del 2012; Cass. n. 16808 del 2011; Cass. n. 27196 del 2006);

2. con il secondo motivo (II) si denuncia: “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 437, c.

II, ed all’art. 345, c.p.c.”; con plurime argomentazioni nella sostanza si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che la Chiperi aveva proposto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile; anche tale motivo, in tutti i profili in cui è articolato, risulta inammissibile; con esso, infatti, peraltro sotto il profilo di una pretesa violazione di legge quale error in iudicando e senza prospettare un error in procedendo con conseguente nullità della sentenza a mente del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., parte ricorrente propone una diversa interpretazione della domanda azionata in giudizio e di come la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 medesima sia stata devoluta in appello, mentre va Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 ribadito il principio, enunciato da questa Corte Data pubblicazione 20/01/2022 (tra le recenti: Cass. n. 11103 del 2020; Cass. n. 30607 del 2018), secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. n. 27285 del 2006; Cass. n. 2746 del 2007; Cass. n. 10617 del 2012); tale potere spetta anche al Giudice di appello -e finanche al Giudice di legittimità- il quale non incorre nel vizio di extrapetizione, finanche dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 21561 del 2010); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 nella specie il dispositivo di accoglimento Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 pronunciato dalla Corte territoriale, riportato Data pubblicazione 20/01/2022 nello storico della lite, è del tutto congruente rispetto alla domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio – come riportata dalla stessa società – in base alla quale si chiedeva condannarsi la convenuta “alla immediata riammissione in servizio della ricorrente ed al pagamento in suo favore […] di tutte le retribuzioni maturate dal 19 marzo 2010 fino alla effettiva riammissione in servizio”, per cui nessun bene della vita diverso da quello richiesto è stato riconosciuto alla lavoratrice;

3. il terzo mezzo (III) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 32 l. n. 183 del 2010; il motivo non si confronta con il decisum, atteso che, come riportato nello storico della lite, la sentenza impugnata espressamente si pronuncia sul punto, negando l’applicabilità della disposizione richiamata;

4. con l’ultimo motivo (IV) si deduce: “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – motivazione illogica e incoerente – violazione dell’art. 1227 c.c.”; si F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 critica la Corte territoriale per avere respinto Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 l’eccezione della società secondo la quale “il Data pubblicazione 20/01/2022 rifiuto di assunzione da parte della dipendente aveva spezzato il nesso di causalità fra interruzione del rapporto di lavoro ed il danno reclamato per il periodo successivo alla offerta di assunzione”; si eccepisce la “nullità della sentenza” per “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’errato esame del dato letterale della prova offerta e quindi della sua corretta valutazione”; il motivo è inammissibile sia nella parte in cui invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., senza il rispetto di quanto enunciato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, sia nella parte in cui denuncia una violazione di legge quando, nella sostanza, propone una diversa valutazione dei fatti, anche con l’improprio riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Numero sezionale 3497/2021 dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione Numero di raccolta generale 1817/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 con la prescrizione della norma, il che significa che egli per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 prova legale), nonché qualora abbia dichiarato di Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 valutare secondo il proprio prudente apprezzamento Data pubblicazione 20/01/2022 una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione; mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, che era consentita nei suddetti termini ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente, ora lo è solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, precedenti di cui parte ricorrente - come detto - non tiene alcun conto;

5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in quanto l’intimata non ha depositato rituale controricorso, ma solo un “atto di costituzione di difensore” con procura, che, come tale, non è ad esso equipollente, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt.370 e 366 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5400 del 2006; Cass. n. 9983 del 2019); ne consegue anche l’inammissibilità della memoria depositata dal successivo difensore della Chiperi, atteso che “nel periodo che va dalla scadenza del termine per il F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 deposito del controricorso alla data fissata per Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività Data pubblicazione 20/01/2022 processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio ovvero alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c.” (in termini: Cass. n. 17030 del 2021; conf.

Cass.n. 34791 del 2021); occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 novembre 2021.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Numero sezionale 3497/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 1817/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19510-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata 3497 in [OSCURATO:PERSONA] N. 102 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 - resistente con mandato - Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 avverso la sentenza n. 724/2017 della CORTE Data pubblicazione 20/01/2022 D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/01/2018 R.G.N. 846/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il diritto di quest’ultima “al ripristino del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato V livello CCNL Commercio, settore terziario, con la [OSCURATO:PERSONA]” e, per l’effetto, ha condannato la società “a ripristinare il rapporto ed a corrispondere, in favore della Chiperi, un risarcimento del danno commisurato alle mancate retribuzioni dalla data del 19.3.10 al ripristino del rapporto”, oltre accessori e spese; 2. la Corte – per quanto qui ancora interessa – dopo aver respinto tutte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla società appellata ha pure respinto il primo motivo di censura della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Chiperi, non potendo “essere accolta la domanda di Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 reintegra di cui all’art. 18 legge n. 300/1970” e Data pubblicazione 20/01/2022 non potendo neanche trovare applicazione l’art. 32 della l. n. 183 del 2010 “in ragione della natura del rapporto del contratto di apprendistato”; la Corte ha, invece, ritenuto che, nel caso di specie, ”non vi è stata alcuna conversione da parte del giudice di prime cure di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, trattandosi di rapporto a tempo indeterminato ab origine la cui causa formativa è stata peraltro ritenuta, con pronuncia passata in giudicato, insussistente”; “la cessazione del rapporto - conclude la Corte - operata alla scadenza dalla società è stata dunque una cessazione illegittima in quanto non sorretta da alcun diritto: una condotta inadempiente di impedimento della prestazione lavorativa priva di giustificazione, con conseguente diritto della ricorrente in primo grado alla riammissione in servizio ed alla tutela risarcitoria prevista dalla legge ex art. 1206 c.c. in ragione dell'atto di messa in mora realizzato in data 19.03.2010”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] con 4 motivi, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Numero sezionale 3497/2021 articolati in plurime censure; l’intimata ha Numero di raccolta generale 1817/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 depositato “atto di costituzione di difensore” per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], cui ha fatto seguito, in vista dell’adunanza camerale, la sostituzione con un nuovo difensore (Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Lago) che ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso (I) si “eccepisce la violazione dell’art. 434, n. 1, c.p.c., in quanto l’appellante non ha individuato la parte, ovvero il capo, della sentenza che intendeva appellare, nel senso che ha riportato una statuizione del giudice, diversa ed errata da quella che il giudice medesimo aveva indicato nel detto capo”; “sotto altro profilo” (I.a), si eccepisce la “inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell’art. 2909 c.c.” per non avere la Corte territoriale rilevato il passaggio in giudicato del capo di sentenza di primo grado concernente il difetto di allegazione sul “requisito dimensionale”; “sotto altro distinto ed autonomo profilo” (I.b) si critica la sentenza impugnata per avere respinto “la eccepita esistenza di un giudicato interno relativo al detto capo della sentenza di primo grado”, travisando “la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 lettera della statuizione del giudice di prime Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 cure”; Data pubblicazione 20/01/2022 il motivo, nella parte in cui deduce che l’appello sarebbe stato inammissibile per mancata o errata individuazione della parte di sentenza che si intendeva impugnare, trascura di considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SSUU n. 27199 del 2017; conf. Cass. n. 13535 del 2018); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 non meritano accoglimento neanche le altre censure Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 prospettate con il primo motivo perché, Data pubblicazione 20/01/2022 innanzitutto, sono relative ad una questione inconferente rispetto al decisum, riguardando l’allegazione del requisito dimensionale rispetto ad una domanda ex art. 18 l. n. 300 del 1970 che è stata comunque respinta dalla Corte territoriale; inoltre, pretendono di ravvisare la formazione di un giudicato interno rispetto ad un fatto, qual è, appunto, la sussistenza o meno del requisito dimensionale ai fini dell’applicazione della tutela statutaria, quando, proprio al fine di selezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) devolvibili e, per converso, suscettibili di giudicato interno se non censurate in appello, va tenuto conto della "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno", che consiste nella sequenza logica "fatto - norma - effetto giuridico", cioè nella statuizione che affermi l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (tra le altre Cass. n. 10832 del 1998 e Cass. n. 6769 del 1998); sicché non era suscettibile di passare in giudicato solo quella parte relativa al requisito dimensionale, così come non lo è una F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 qualunque asserzione contenuta nella motivazione Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 d'una sentenza, riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c. Data pubblicazione 20/01/2022 appunto alla sequenza logica "fatto - norma - effetto giuridico" attraverso la quale si afferma l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n. 14670 del 2015; Cass. n. 4572 del 2013; Cass. n. 16583 del 2012; Cass. n. 16808 del 2011; Cass. n. 27196 del 2006); 2. con il secondo motivo (II) si denuncia: “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 437, c. II, ed all’art. 345, c.p.c.”; con plurime argomentazioni nella sostanza si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto che la Chiperi aveva proposto in appello una domanda nuova, come tale inammissibile; anche tale motivo, in tutti i profili in cui è articolato, risulta inammissibile; con esso, infatti, peraltro sotto il profilo di una pretesa violazione di legge quale error in iudicando e senza prospettare un error in procedendo con conseguente nullità della sentenza a mente del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., parte ricorrente propone una diversa interpretazione della domanda azionata in giudizio e di come la F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 medesima sia stata devoluta in appello, mentre va Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 ribadito il principio, enunciato da questa Corte Data pubblicazione 20/01/2022 (tra le recenti: Cass. n. 11103 del 2020; Cass. n. 30607 del 2018), secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cass. n. 27285 del 2006; Cass. n. 2746 del 2007; Cass. n. 10617 del 2012); tale potere spetta anche al Giudice di appello -e finanche al Giudice di legittimità- il quale non incorre nel vizio di extrapetizione, finanche dando alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass. n. 15383 del 2010; Cass. n. 21561 del 2010); F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 nella specie il dispositivo di accoglimento Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 pronunciato dalla Corte territoriale, riportato Data pubblicazione 20/01/2022 nello storico della lite, è del tutto congruente rispetto alla domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio – come riportata dalla stessa società – in base alla quale si chiedeva condannarsi la convenuta “alla immediata riammissione in servizio della ricorrente ed al pagamento in suo favore […] di tutte le retribuzioni maturate dal 19 marzo 2010 fino alla effettiva riammissione in servizio”, per cui nessun bene della vita diverso da quello richiesto è stato riconosciuto alla lavoratrice; 3. il terzo mezzo (III) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 32 l. n. 183 del 2010; il motivo non si confronta con il decisum, atteso che, come riportato nello storico della lite, la sentenza impugnata espressamente si pronuncia sul punto, negando l’applicabilità della disposizione richiamata; 4. con l’ultimo motivo (IV) si deduce: “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – motivazione illogica e incoerente – violazione dell’art. 1227 c.c.”; si F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 critica la Corte territoriale per avere respinto Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 l’eccezione della società secondo la quale “il Data pubblicazione 20/01/2022 rifiuto di assunzione da parte della dipendente aveva spezzato il nesso di causalità fra interruzione del rapporto di lavoro ed il danno reclamato per il periodo successivo alla offerta di assunzione”; si eccepisce la “nullità della sentenza” per “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’errato esame del dato letterale della prova offerta e quindi della sua corretta valutazione”; il motivo è inammissibile sia nella parte in cui invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., senza il rispetto di quanto enunciato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, sia nella parte in cui denuncia una violazione di legge quando, nella sostanza, propone una diversa valutazione dei fatti, anche con l’improprio riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Numero sezionale 3497/2021 dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione Numero di raccolta generale 1817/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 con la prescrizione della norma, il che significa che egli per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 prova legale), nonché qualora abbia dichiarato di Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 valutare secondo il proprio prudente apprezzamento Data pubblicazione 20/01/2022 una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione; mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, che era consentita nei suddetti termini ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente, ora lo è solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, precedenti di cui parte ricorrente - come detto - non tiene alcun conto; 5. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in quanto l’intimata non ha depositato rituale controricorso, ma solo un “atto di costituzione di difensore” con procura, che, come tale, non è ad esso equipollente, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt.370 e 366 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5400 del 2006; Cass. n. 9983 del 2019); ne consegue anche l’inammissibilità della memoria depositata dal successivo difensore della Chiperi, atteso che “nel periodo che va dalla scadenza del termine per il F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 deposito del controricorso alla data fissata per Numero sezionale 3497/2021 Numero di raccolta generale 1817/2022 l'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività Data pubblicazione 20/01/2022 processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio ovvero alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 bis.1 c.p.c.” (in termini: Cass. n. 17030 del 2021; conf. Cass.n. 34791 del 2021); occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 novembre 2021. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : T R I A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 8 d 9 b 0 3 0 d a a d 5 7 9 4 b 8 6 0 8 4 b 4 8 6 d f 6 9 b 9 Numero registro generale 19510/2018 Numero sezionale 3497/2021 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 1817/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] F i
Sentenza Cassazione n. 01817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris