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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14324/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Torino Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'istanza di ricusazione formulata da TARSITANO Giovanni nei confronti di due componenti del Collegio del Tribunale di Asti procedente, nei suoi confronti, nel giudizio dibattimentale in relazione al delitto di usura: istanza motivata dal fatto che i componenti ricusati avevano composto anche il Collegio che aveva, in precedenza, rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti nel medesimo procedimento.

2. Ricorre per cassazione il TARSITANO, a mezzo del proprio difensore, censurando l'ordinanza della Corte territoriale per non aver tenuto conto del fatto che - diversamente dalla fattispecie definita dal precedente giurisprudenziale citato - nel caso di specie il Tribunale di Asti, quale giudice del riesame cautelare, aveva incisivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del denunciante, realizzando "la stessa operazione ermeneutica necessaria ai fini della decisione di merito sul factum probandum".

In particolare, il Tribunale aveva compiuto una valutazione secondo i parametri valutativi di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod.

Proc. Pen., apprezzando l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, con l'esame specifico dei riscontri individuati nelle conversazioni intercettate tra la persona offesa e l'indagato: non potendo darsi rilievo alla petizione di principio in cui si precisa che la valutazione di attendibilità era stata operata "seppure a livello di fumus", proprio perché il giudizio cautelare era stato "esteso ben al di là di una formale delibazione sul funnus, giungendo all'affermazione di un quadro indiziario grave, previso e concordante, connotato dalla precisazione circa l'irrilevanza delle contrarie tesi difensive.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la Corte d'Appello era pervenuta alla decisione reiettiva sulla base del concreto apprezzamento della valutazione del Tribunale, che non poteva non toccare il profilo dell'attendibilità della persona offesa, peraltro esaminato unicamente nella prospettiva del fumus.

Pertanto, le considerazioni svolte risultavano "imposte e comunque giustificate dalla sequenza procedimentale propria della fase del riesame", ravvisandosi quindi il presupposto della "necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato" in presenza del quale deve escludersi il carattere indebito della manifestazione del convincimento, e dunque la ricorrenza della causa di ricusazione invocata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato, e la stessa requisitoria del Procuratore Generale, hanno inteso valorizzare una recente pronuncia di questa Suprema Corte secondo la quale «non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti» (Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv. 279164 - 01).

A proposito di tale necessaria verifica, la sentenza ha ulteriormente chiarito, in motivazione, che «è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito che abbia adottato un provvedimento cautelare reale» e che la soluzione del caso concreto «passa attraverso la necessaria verifica in concreto del contenuto della valutazione operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito».

È quindi appena il caso di evidenziare che, nell'ambito di tale indagine prettamente "contenutistica", non può ritenersi decisivo il fatto che - come nel caso di specie - il giudice del riesame reale abbia precisato di limitare il proprio apprezzamento ai soli fini della sussistenza del fumus commissi delicti (addirittura richiamando un risalente insegnamento di questa Suprema Corte volto a ricondurre la nozione del fumus alla mera astratta configurabilità del reato: cfr. pag. 4 dell'ordinanza del Tribunale di Asti).

In tale prospettiva, deve osservarsi che colgono nel segno i rilievi difensivi mossi alla valutazione operata dalla Corte d'Appello.

3. Occorre qui evidenziare che il Tribunale di Asti (pag. 4 segg.) ha anzitutto dettagliatamente ripercorso il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa FOGLIATO Sebastiano, concernenti la crisi di liquidità della propria azienda, il conseguente avvio del rapporto usurario con "Gianni", i termini dell'accordo (interessi mensili al 13%), gli ulteriori prestiti richiesti per le perduranti difficoltà previo rilascio di titoli in garanzia, le minacce ricevute da Gianni ed altro soggetto a fronte dei ripetuti inadempimenti, le aggressioni fisiche verificatesi fino alla presentazione della querela.

All'esito di tale esposizione, il giudice del riesame reale ha espresso un giudizio di attendibilità intrinseca del FOGLIATO, valutando le sue dichiarazioni "precise, dettagliate coerenti, immuni da vizi logici ed intenti calunniatori".

Il Tribunale è quindi passato alla valutazione dell'attendibilità "anche sul piano estrinseco", procedendo (pag. 6 segg.) ad una altrettanto dettagliata disamina delle intercettazioni telefoniche comprovanti le minacce e gli insulti ricevuti dal FOGLIATO, secondo il quale, tra l'altro, i riferimenti alla necessità di pagare le fatture erano da intendersi alla restituzione anche parziale del prestito ricevuto, mentre l'emissione di reali fatture, ma riferite ad inesistenti operazioni di trasporto, erano da considerare una forma ulteriore di garanzia del prestito.

Sempre con riferimento alle risultanze captative, il Tribunale ha anche evidenziato il carattere chiaramente criptico dei riferimenti al "caffè" e al "cappuccino" che il FOGLIATO avrebbe dovuto portare regolarmente al "Gianni", identificato con certezza nel TARSITANO non solo all'esito dell'individuazione fotografica espletata dalla persona offesa, ma anche della ulteriore attività di indagine acquisita agli atti.

Il Tribunale ha infatti valorizzato, quali ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni del FOGLIATO, l'esito positivo dei servizi di o.c.p. espletati sulla scorta degli appuntamenti telefonici concordati dalla persona offesa con "Gianni", nonché il file audio relativo ad ulteriore conversazione registrata di nascosto dalla persona offesa e le immagini riprese da impianti di videosorveglianza.

Quanto poi al carattere usurario del rapporto e alle garanzie prestate, il Tribunale (pag. 9 seg.) ha analiticamente preso in considerazione le dichiarazioni del FOGLIATO, indicative dell'amplissimo superamento dei tassi soglia applicabili ai prestiti ricevuti, esaminando poi tre fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emesse a fronte di operazioni inesistenti anche alla luce di quanto riferito in proposito dal FOGLIATO e da alcuni colloqui intercettati (cfr. pag. 10).

4. All'esito di tale più che esaustiva disamina critica delle risultanze acquisite, il Tribunale ha ritenuto di poter concludere che a carico del TARSITANO emergessero "indizi di reità, certamente a livello di fumus commissi delicti" (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

È peraltro superfluo evidenziare che, al di là di tale precisazione, la valutazione del Tribunale si è spinta ben oltre anche la soglia della gravità indiziaria richiesta per l'applicazione di misure personali, con riferimento sia al carattere usurario del rapporto, sia alla identificazione del TARSITANO, sia alle minacce ed aggressioni fisiche rivolte al FOGLIATO, sia anche al carattere improprio delle garanzie prestate attraverso l'emissione di fatture, nei suoi confronti, a fronte di operazioni inesistenti.

Non può dunque essere in alcun modo condiviso - nella ricordata prospettiva che impone una verifica "in concreto" del tipo di valutazione espressa (cfr. supra, § 2) - l'assunto della Corte d'Appello secondo cui l'apprezzamento del Tribunale non avrebbe "riguardato alcun giudizio di carattere prognostico sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria quanto alla penale responsabilità dell'indagato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

5. La Corte torinese ha tuttavia fatto leva, a sostegno della propria decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione, anche su un principio affermatosi in epoca risalente, imperniato sulla necessità di valutare se la anticipata valutazione del merito sia stata espressa "senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali" (Sez.

U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067).

In particolare, si è fatto leva sul fatto che la valutazione del Tribunale "si profilava necessaria e indifferibile al fine di valutare la fondatezza delle doglianze difensive avverso il decreto di sequestro preventivo" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

5.1. Al riguardo, deve osservarsi che, in effetti, la difesa del TARSITANO aveva formulato specifici rilievi in ordine alla credibilità del FOGLIATO, correlati anche ad un procedimento per truffa a suo carico (cfr. sul punto pag. 3 dell'ordinanza del Tribunale).

Va quindi considerato del tutto "fisiologico" l'impegno profuso dal giudice del riesame per superare le argomentazioni della difesa, anche attraverso una più che puntuale esposizione e valutazione di tutte le risultanze acquisite, giungendo a ritenere il FOGLIATO del tutto attendibile sul piano intrinseco ed estrinseco, anche alla luce dei plurimi elementi di riscontro captativo e documentale acquisiti.

In altri termini, il giudizio del Tribunale di Asti può ritenersi certamente "giustificato dalle sequenze procedimentali", avuto riguardo alle concrete censure mosse in sede di riesame alla attendibilità del dichiarante.

5.2. A tale constatazione non può tuttavia attribuirsi il rilievo decisivo auspicato anche dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, dovendo qui darsi seguito all'indirizzo interpretativo, di recente espresso da questa Suprema Corte - in una analoga fattispecie di ricusazione di un membro del collegio dibattimentale che, quale componente del Tribunale del riesame, si era occupato della misura cautelare reale - secondo cui «sussiste l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale si sia espresso in concreto con valutazioni in ordine alla responsabilità dell'indagato o imputato, e la sua inosservanza costituisce motivo di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314 - 01).

Muovendo da una decisione delle Sezioni Unite che ha individuato una causa di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (e non una causa di incompatibilità) del giudice che aveva precedentemente pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, qualora siano state espresse valutazioni di merito valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio (Sez.

U, n. 36487 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260094), la sentenza Preziuso ha attribuito assoluta centralità al contenuto della predetta disposizione, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (cfr.

Corte cost., n. 283 del 14 luglio 2000, che ha appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, lett. b), del codice di rito "nella parte in cui prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto").In particolare, è stato sottolineato che l'intervento della Consulta aveva reso irrilevante l'eventuale carattere indebito della valutazione di merito espressa nella precedente occasione, attesa la necessità di assicurare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice: non solo, quindi, nelle ipotesi in cui il legislatore attribuisce in via astratta e preventiva effetti pregiudicanti alla manifestazione del convincimento in un determinato atto, ma anche in quelle in cui l'effetto pregiudicante nella valutazione di merito debba essere valutato in concreto (perché espresso nell'ambito di un diverso procedimento, ovvero nello stesso procedimento ma con un atto non riconducibile al novero tipizzato dalla legge).

Ponendosi in tale diverso angolo prospettico, la sentenza Preziuso ha quindi affermato che «alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte, dunque, si può dunque affermare che, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedinnentale, abbia comunque espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell'indagato o imputato, egli non potrà poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, avendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen. e, in difetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), del codice di rito» (cfr. il § 3 della motivazione).

6. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non può che concludersi per la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse del TARSITANO, avendo il Tribunale di Asti espresso una diffusa e meditata valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie del FOGLIATO, ed avendo ampiamente valorizzato, a sostegno della ritenuta sussistenza di "indizi di reità" a carico dell'odierno ricorrente, la consistenza ed affidabilità degli elementi di riscontro acquisiti.

Né tali conclusioni possono dirsi vulnerate, per un verso, dai riferimenti del Tribunale ad una valutazione espressa ai soli fini del fumus, essendo evidentemente necessario - nell'indagine "in concreto" che qui rileva - aver riguardo all'effettivo contenuto del convincimento espresso.

Per altro verso, nessuna rilevanza può attribuirsi al carattere "non indebito" della valutazione contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Asti, dal momento che l'art. 37 cod. proc. pen. (nel testo risultante dall'intervento della Consulta) impone di conferire rilievo alla valutazione di merito in concreto espressa, indipendentemente da tale aspetto.

Da tutto ciò consegue l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, e, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, cui è necessario trasmettere gli atti per le determinazioni di cui agli artt.42 e 43 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1183 del 18/10/21, dep. 2022, Cerra).

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di ricusazione e, per l'effetto, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Torino Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'istanza di ricusazione formulata da TARSITANO Giovanni nei confronti di due componenti del Collegio del Tribunale di Asti procedente, nei suoi confronti, nel giudizio dibattimentale in relazione al delitto di usura: istanza motivata dal fatto che i componenti ricusati avevano composto anche il Collegio che aveva, in precedenza, rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Asti nel medesimo procedimento. 2. Ricorre per cassazione il TARSITANO, a mezzo del proprio difensore, censurando l'ordinanza della Corte territoriale per non aver tenuto conto del fatto che - diversamente dalla fattispecie definita dal precedente giurisprudenziale citato - nel caso di specie il Tribunale di Asti, quale giudice del riesame cautelare, aveva incisivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del denunciante, realizzando "la stessa operazione ermeneutica necessaria ai fini della decisione di merito sul factum probandum". In particolare, il Tribunale aveva compiuto una valutazione secondo i parametri valutativi di cui all'art. 192, commi 2 e 3, cod. Proc. Pen., apprezzando l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, con l'esame specifico dei riscontri individuati nelle conversazioni intercettate tra la persona offesa e l'indagato: non potendo darsi rilievo alla petizione di principio in cui si precisa che la valutazione di attendibilità era stata operata "seppure a livello di fumus", proprio perché il giudizio cautelare era stato "esteso ben al di là di una formale delibazione sul funnus, giungendo all'affermazione di un quadro indiziario grave, previso e concordante, connotato dalla precisazione circa l'irrilevanza delle contrarie tesi difensive. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la Corte d'Appello era pervenuta alla decisione reiettiva sulla base del concreto apprezzamento della valutazione del Tribunale, che non poteva non toccare il profilo dell'attendibilità della persona offesa, peraltro esaminato unicamente nella prospettiva del fumus. Pertanto, le considerazioni svolte risultavano "imposte e comunque giustificate dalla sequenza procedimentale propria della fase del riesame", ravvisandosi quindi il presupposto della "necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato" in presenza del quale deve escludersi il carattere indebito della manifestazione del convincimento, e dunque la ricorrenza della causa di ricusazione invocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato, e la stessa requisitoria del Procuratore Generale, hanno inteso valorizzare una recente pronuncia di questa Suprema Corte secondo la quale «non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che questi, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, in quanto tale decisione prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato, salva la verifica in concreto e caso per caso, da parte del giudice della ricusazione, di eventuali profili rilevanti dedotti» (Sez. 5, n. 15689 del 24/02/2020, Ferrante, Rv. 279164 - 01). A proposito di tale necessaria verifica, la sentenza ha ulteriormente chiarito, in motivazione, che «è solo sul piano del rispetto concreto dell'eventuale violazione dei principi di imparzialità e terzietà che si gioca la partita dell'incompatibilità del giudice del merito che abbia adottato un provvedimento cautelare reale» e che la soluzione del caso concreto «passa attraverso la necessaria verifica in concreto del contenuto della valutazione operata dal giudice della cautela reale, chiamato a comporre il collegio decidente di merito». È quindi appena il caso di evidenziare che, nell'ambito di tale indagine prettamente "contenutistica", non può ritenersi decisivo il fatto che - come nel caso di specie - il giudice del riesame reale abbia precisato di limitare il proprio apprezzamento ai soli fini della sussistenza del fumus commissi delicti (addirittura richiamando un risalente insegnamento di questa Suprema Corte volto a ricondurre la nozione del fumus alla mera astratta configurabilità del reato: cfr. pag. 4 dell'ordinanza del Tribunale di Asti). In tale prospettiva, deve osservarsi che colgono nel segno i rilievi difensivi mossi alla valutazione operata dalla Corte d'Appello. 3. Occorre qui evidenziare che il Tribunale di Asti (pag. 4 segg.) ha anzitutto dettagliatamente ripercorso il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa FOGLIATO Sebastiano, concernenti la crisi di liquidità della propria azienda, il conseguente avvio del rapporto usurario con "Gianni", i termini dell'accordo (interessi mensili al 13%), gli ulteriori prestiti richiesti per le perduranti difficoltà previo rilascio di titoli in garanzia, le minacce ricevute da Gianni ed altro soggetto a fronte dei ripetuti inadempimenti, le aggressioni fisiche verificatesi fino alla presentazione della querela. All'esito di tale esposizione, il giudice del riesame reale ha espresso un giudizio di attendibilità intrinseca del FOGLIATO, valutando le sue dichiarazioni "precise, dettagliate coerenti, immuni da vizi logici ed intenti calunniatori". Il Tribunale è quindi passato alla valutazione dell'attendibilità "anche sul piano estrinseco", procedendo (pag. 6 segg.) ad una altrettanto dettagliata disamina delle intercettazioni telefoniche comprovanti le minacce e gli insulti ricevuti dal FOGLIATO, secondo il quale, tra l'altro, i riferimenti alla necessità di pagare le fatture erano da intendersi alla restituzione anche parziale del prestito ricevuto, mentre l'emissione di reali fatture, ma riferite ad inesistenti operazioni di trasporto, erano da considerare una forma ulteriore di garanzia del prestito. Sempre con riferimento alle risultanze captative, il Tribunale ha anche evidenziato il carattere chiaramente criptico dei riferimenti al "caffè" e al "cappuccino" che il FOGLIATO avrebbe dovuto portare regolarmente al "Gianni", identificato con certezza nel TARSITANO non solo all'esito dell'individuazione fotografica espletata dalla persona offesa, ma anche della ulteriore attività di indagine acquisita agli atti. Il Tribunale ha infatti valorizzato, quali ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni del FOGLIATO, l'esito positivo dei servizi di o.c.p. espletati sulla scorta degli appuntamenti telefonici concordati dalla persona offesa con "Gianni", nonché il file audio relativo ad ulteriore conversazione registrata di nascosto dalla persona offesa e le immagini riprese da impianti di videosorveglianza. Quanto poi al carattere usurario del rapporto e alle garanzie prestate, il Tribunale (pag. 9 seg.) ha analiticamente preso in considerazione le dichiarazioni del FOGLIATO, indicative dell'amplissimo superamento dei tassi soglia applicabili ai prestiti ricevuti, esaminando poi tre fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., emesse a fronte di operazioni inesistenti anche alla luce di quanto riferito in proposito dal FOGLIATO e da alcuni colloqui intercettati (cfr. pag. 10). 4. All'esito di tale più che esaustiva disamina critica delle risultanze acquisite, il Tribunale ha ritenuto di poter concludere che a carico del TARSITANO emergessero "indizi di reità, certamente a livello di fumus commissi delicti" (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata). È peraltro superfluo evidenziare che, al di là di tale precisazione, la valutazione del Tribunale si è spinta ben oltre anche la soglia della gravità indiziaria richiesta per l'applicazione di misure personali, con riferimento sia al carattere usurario del rapporto, sia alla identificazione del TARSITANO, sia alle minacce ed aggressioni fisiche rivolte al FOGLIATO, sia anche al carattere improprio delle garanzie prestate attraverso l'emissione di fatture, nei suoi confronti, a fronte di operazioni inesistenti. Non può dunque essere in alcun modo condiviso - nella ricordata prospettiva che impone una verifica "in concreto" del tipo di valutazione espressa (cfr. supra, § 2) - l'assunto della Corte d'Appello secondo cui l'apprezzamento del Tribunale non avrebbe "riguardato alcun giudizio di carattere prognostico sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria quanto alla penale responsabilità dell'indagato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 5. La Corte torinese ha tuttavia fatto leva, a sostegno della propria decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione, anche su un principio affermatosi in epoca risalente, imperniato sulla necessità di valutare se la anticipata valutazione del merito sia stata espressa "senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali" (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Falzone, Rv. 232067). In particolare, si è fatto leva sul fatto che la valutazione del Tribunale "si profilava necessaria e indifferibile al fine di valutare la fondatezza delle doglianze difensive avverso il decreto di sequestro preventivo" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 5.1. Al riguardo, deve osservarsi che, in effetti, la difesa del TARSITANO aveva formulato specifici rilievi in ordine alla credibilità del FOGLIATO, correlati anche ad un procedimento per truffa a suo carico (cfr. sul punto pag. 3 dell'ordinanza del Tribunale). Va quindi considerato del tutto "fisiologico" l'impegno profuso dal giudice del riesame per superare le argomentazioni della difesa, anche attraverso una più che puntuale esposizione e valutazione di tutte le risultanze acquisite, giungendo a ritenere il FOGLIATO del tutto attendibile sul piano intrinseco ed estrinseco, anche alla luce dei plurimi elementi di riscontro captativo e documentale acquisiti. In altri termini, il giudizio del Tribunale di Asti può ritenersi certamente "giustificato dalle sequenze procedimentali", avuto riguardo alle concrete censure mosse in sede di riesame alla attendibilità del dichiarante. 5.2. A tale constatazione non può tuttavia attribuirsi il rilievo decisivo auspicato anche dal Procuratore Generale nella propria requisitoria, dovendo qui darsi seguito all'indirizzo interpretativo, di recente espresso da questa Suprema Corte - in una analoga fattispecie di ricusazione di un membro del collegio dibattimentale che, quale componente del Tribunale del riesame, si era occupato della misura cautelare reale - secondo cui «sussiste l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedimentale si sia espresso in concreto con valutazioni in ordine alla responsabilità dell'indagato o imputato, e la sua inosservanza costituisce motivo di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 36250 del 24/11/2020, Preziuso, Rv. 280314 - 01). Muovendo da una decisione delle Sezioni Unite che ha individuato una causa di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (e non una causa di incompatibilità) del giudice che aveva precedentemente pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, qualora siano state espresse valutazioni di merito valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio (Sez. U, n. 36487 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260094), la sentenza Preziuso ha attribuito assoluta centralità al contenuto della predetta disposizione, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (cfr. Corte cost., n. 283 del 14 luglio 2000, che ha appunto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 37, comma 1, lett. b), del codice di rito "nella parte in cui prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto").In particolare, è stato sottolineato che l'intervento della Consulta aveva reso irrilevante l'eventuale carattere indebito della valutazione di merito espressa nella precedente occasione, attesa la necessità di assicurare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice: non solo, quindi, nelle ipotesi in cui il legislatore attribuisce in via astratta e preventiva effetti pregiudicanti alla manifestazione del convincimento in un determinato atto, ma anche in quelle in cui l'effetto pregiudicante nella valutazione di merito debba essere valutato in concreto (perché espresso nell'ambito di un diverso procedimento, ovvero nello stesso procedimento ma con un atto non riconducibile al novero tipizzato dalla legge). Ponendosi in tale diverso angolo prospettico, la sentenza Preziuso ha quindi affermato che «alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni unite di questa Corte, dunque, si può dunque affermare che, qualora il giudice, in un provvedimento emesso in una specifica fase procedinnentale, abbia comunque espresso valutazioni di merito inerenti alla responsabilità dell'indagato o imputato, egli non potrà poi partecipare al giudizio nei confronti del medesimo, avendo l'obbligo di astenersi ex art. 36, comma 1 lett. h), cod. proc. pen. e, in difetto, potendo essere ricusato dalle parti, ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), del codice di rito» (cfr. il § 3 della motivazione). 6. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, non può che concludersi per la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse del TARSITANO, avendo il Tribunale di Asti espresso una diffusa e meditata valutazione in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie del FOGLIATO, ed avendo ampiamente valorizzato, a sostegno della ritenuta sussistenza di "indizi di reità" a carico dell'odierno ricorrente, la consistenza ed affidabilità degli elementi di riscontro acquisiti. Né tali conclusioni possono dirsi vulnerate, per un verso, dai riferimenti del Tribunale ad una valutazione espressa ai soli fini del fumus, essendo evidentemente necessario - nell'indagine "in concreto" che qui rileva - aver riguardo all'effettivo contenuto del convincimento espresso. Per altro verso, nessuna rilevanza può attribuirsi al carattere "non indebito" della valutazione contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Asti, dal momento che l'art. 37 cod. proc. pen. (nel testo risultante dall'intervento della Consulta) impone di conferire rilievo alla valutazione di merito in concreto espressa, indipendentemente da tale aspetto. Da tutto ciò consegue l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, e, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, cui è necessario trasmettere gli atti per le determinazioni di cui agli artt.42 e 43 cod. proc. pen. (cfr. sul punto Sez. 6, n. 1183 del 18/10/21, dep. 2022, Cerra). P.Q.M. Accoglie l'istanza di ricusazione e, per l'effetto, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
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