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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37467/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. La C orte d’ A ppello di Salerno , in parziale riforma della sentenza di condannaemessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale d i Salerno neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ( accertato in Eboli il 23 ottobre 202 3 ) , ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminatola pena in anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione e euro 14.000,00 dimulta.

Con la stessa sentenza la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenzain ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] i ero.

I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati descritti nel modo seguente.

A seguito di una perquisizione effettuata nella cantina di cui la ricorrente aveva le chiavi, pertinenza dell’abitazione ove risiedeva con la madree i figli, erano stati rinvenuti : gr. 109,50 di sostanza stupefacente del tipococaina (con un principio attivo pari a gr. 93,14 da cui era possibile ricavare circa 621 dosi singole medie ) ; gr. 1,7090 di sostanza stupefacente del tipo hashish(con un principio attivo pari a gr. 0,45 da cui era possibile ricavare circa 18 dosi medie singole).

Nell’abitazione della donna e precisamente nella sua stanza da letto era stata rinvenuta una scatola da scarpe con all’interno settebuste sottovuoto contenenti denaro contante in banconote di vario taglio oltread una busta di plastica già aperta contene n te anch’essa denaro, per un ammontarecomplessivo di 72.140 euro . 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore , ha proposto ricorso,formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione dellapenale responsabilità.

Ildifensore rileva che la Corte di appello ha valorizzato due soli dati fattualielevati ad indizi, ovvero la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi dello scantinato in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente e la presunta sproporzionetra il denaro sequestrato e le capacità economiche della predetta.

Datali non univoci indizi i giudici - secondo il difensore - hanno tratto la prova di un consistente giro di spaccio, pur non essendo stat a contestat a a nessunadelle due imputate alcuna ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti.

Nellospecifico, a proposito delle chiavi, la Corte presume che la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (unico soggetto trovato in possesso di stupefacenti e unico soggetto tratto in arresto e poi sottoposto a misura cautelare) le abbia ricevute direttamente dalla I orio, senza considerare l’ipotesi alternativa che [OSCURATO:PERSONA] potesse averle ricevute dal suo compagno, ex marito della [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],presente in loco al momento dei fatti.

Con aprioristica e immotivata certezzail collegio ha escl uso la responsabilità di tutti gli altri soggetti che pureerano certamente in possesso delle chiavi (madre, sorella e figli della [OSCURATO:PERSONA] con lei conviventi nel medesimo stabile), ovvero in capo a [OSCURATO:PERSONA] i ero che,in qualità di marito della donna, fino a qualche anno prima aveva abitato nello stesso appartamento e, in quanto padre dei due figli della stessa, non avevamai smesso di frequentarlo.

Aproposito del denaro , la Corte, non solo non ha riconosciuto come valide le prove documentali circa la titolarità della somma in capo a [OSCURATO:PERSONA] i ero, ma addiritturaha fatto discendere dal possesso di tale somma l’esistenza di condotte di spaccio mai contestate e di cui non è emersa durante le indagini alcuna evidenza.I giudici avrebbero omesso di replicare all’obiezione formulata con i motividi impugnazione per cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata nella materiale impossibilità di conoscere con certezza la provenienza del denaro e non aveva avuto la coscienzae volontà di commettere un reato.

I giudici, inoltre, non hanno preso in considerazione l’ipotesi che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] po tesse integrare il favoreggiamentorispetto ad eventuali reati, diversi da quello in contestazione, postiin essere dall’ex marito, come ad esempio il reato di evasione fiscale.

Inaltre parole gli indizi individuati dalla Corte non avevano il carattere della certezzae dell a precisione . 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

La Corte , a proposito dell’elemento psicologico , aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era in qualche modo dipendentedalla volontà del marito [OSCURATO:PERSONA] ggiero, senza spiegare in che senso la sua volontà sarebbe stata coartata e se vi fosse stato un costringimentofisico o psichico. 2.3.Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenutainsussistenza della violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.Il difensore ricorda che nel capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] era accusata di avereposto in essere il reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre,all’esito del doppio grado di giudizio , [OSCURATO:PERSONA] è stata condannat a per aver agitoin concorso con la sola [OSCURATO:PERSONA].

L’affermazione contenuta in sentenza , per cui l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di R u ggiero Dani e le nella imputazionefosse frutto di errore materiale senza che si fosse realizzata alcuna lesionedel diritto di difesa della ricorrente, sarebbe una mera clausola di stile.

In realtàil diritto d i difesa di [OSCURATO:PERSONA] era stato pregiudicato, posto che l’azione penale nonera mai stata esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che nella sostanza era l’unico trait d’union tra le due imputate. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato indagato , avrebbe potuto dimostrare la legittima provenienza del denaro e in tal modo suffragarela tesi difensiva della ricorrente. 2.4.Conil quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione , sub specie di travisamentodella prova , in relazione alla interpretazione della documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata , volta a dimostrare che il d enaro trovato nella sua disponibilità era provento della vendita dei macchinari dell’attività dell’exmarito, da lei custodito per conto di questi.

Secondo la Corte , dall’esame delcontratto di franchising sottoscritto fra [OSCURATO:PERSONA] e la BMW emergeva che le attrezzaturenecessarie per l’attività di bar restavano di proprietà della BMW fino altermine di vigenza del contratto di franchising e sino alla corresponsione del prezzo pattuito di 50 euro; da tale circostanza la Corte aveva dedotto che [OSCURATO:PERSONA], non essendone divenuto proprietario, giammai avrebbe potuto vendere le attrezzature.

Il difensore rileva che in realtà nel contratto di franchisingsi dava atto che l’affiliato si impeg na va a d allestire a proprie spese il p.v. in conformità del progetto fornitogli dall’affiliante e che nella scelta del materiale, arredi e attrezzature l’affiliato doveva fare riferimento a quanto comunicatogli dall’affiliante ad eccezione dell’elenco delle attrezzature e dell’arredamento indicati in allegato che dovevano essere considerati in comodato d’uso.

Il percorso motivazione adottato dal collegio per ritenere inverosimile la spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] si era fondat o, dunque , sul travisamentodel documento in atti: è pacifico che, venendo meno l’assunto per cui il [OSCURATO:PERSONA], non essendone divenuto proprietario, giammai avrebbe potuto vendere le attrezzature rimaste in proprietà alla società affiliante, risulta illogica la conclusione cui perviene il collegio circa la totale infondatezza di quantosostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito della provenienza del denaro.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso s i a dichiarato inammissibile. 4.In data 3 settembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria con cuiha insistito per l’accoglim e nto del ricorso .

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.Per ragioni di ordine logico deve essere prioritariamente trattato il terzo motivo,che in quanto attinente alla questione processuale della condanna per un fatto diverso da quello contestato, in astratto potrebbe comportare l’annullamentodella sentenza.

Il motivo deve ritenersi infondato .

L’indicazione da parte della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] come concorrente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato non ha determinato alcuna violazione del principio di necessaria correlazione fra l’accusae la sentenza.

Inproposito è sufficiente rilevare : che nel capo di imputazione in atti , [OSCURATO:PERSONA] era stata accusata di aver posto in essere il reato di illecita detenzione di sostanzestupefacenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che l’affermazionedella Corte , per cui per mero errore materiale era stato indicato nel capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA] i ero [OSCURATO:PERSONA] , non è manifestamenteillogica ed è anzi del tutto coerente con le risultanze istruttorie esposte, per cui tale ultimo soggetto, ex marito di [OSCURATO:PERSONA] e attuale compagno di DiConza, era stato visto insieme a [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del lo stabile la sera del 23ottobre 2023, quando la donna era stata arrestata e era presente in casa al momentodel rinvenimento nella cantina dello stupefacente ; che, dunque, sulla basedegli atti richiamati nell a doppia sentenza conforme di condanna, noti alla difesadella ricorrente, i giudici ha nno ritenuto che il soggetto coinvolto nella illecitadetenzione della droga fosse [OSCURATO:PERSONA] , indicato per mero errore materialecon il nominativo, inesistente, di [OSCURATO:PERSONA].

Inogni caso, con rilievo dirimente deve ribadirsi che no n sussiste violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivodel reato ritenuto in sentenza , in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito neiconfronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovosenza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del06/02/2014, Rv. 26015601) e che, n on sussiste violazione del principio di necessariacorrelazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reatocommesso "uti singulus ", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri(Sez. 2 , n. 22173 del 24/04/2019, Rv. 276535 – 01 ; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011,Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810). 3.I r estanti motivi (primo, secondo e quarto), attinenti alla affermazione dellaresponsabilità e, dunque, da trattare unitariamente, sono infondati.

3.1. L ’elemento fondante della affermazione della responsabilità , nel percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito, è rappresentato dalla riconducibilità del luogo ove era custodita la sostanza stupefacente alla [OSCURATO:PERSONA].

Intal senso nella sentenza di primo grado i dati di fatto sono stati così riepilogati: - nei giorni precedenti l’arresto , la polizia giudiziaria aveva osservato in più occasioni [OSCURATO:PERSONA] recarsi in una cantina nel seminterrato dello stabiledi via Imperato 10, per poi, una volta uscita, incontrarsi e intrattenersi condiverse persone per brevi momenti; - tale cantina era risultata pertinenza dell’appartamento intestato alla madredi [OSCURATO:PERSONA], ove quest ’ultima viveva, insieme , appunto , alla madre e ai figli di15 e 9 anni; - il 23 ottobre 2023 , nel corso di un servizio di osservazione , [OSCURATO:PERSONA] era stata vista aggirarsi nei pressi dello stabile di via Imperato insieme a DanieleRuggiero; ad un certo punto [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell’edifico, seguito a mezz’ora di distanza da [OSCURATO:PERSONA] che si era diretta nel seminterrato e ne era uscita poco, per allontanarsi a bordo di un’auto e poi fare ritorno e entrare nuovamentenel seminterrato.

A quel punto , la polizia giudiziaria aveva eseguito unaperquisizione all’interno dello scantinato e aveva ivi rinvenuto un pacchetto disigarette contenente diciotto involucri con all’interno crack, un pacchetto di sigarette contenente ventisei involucri con all’interno cocaina, cinque bustine contenenti crack, cocaina e hashish, un bilancino di precisione, due rotoli di cellophane e un mestolo e un cucchiaio con evidenti segni di abrasione; nell’appartamento,del quale la cantina era pertinenza , intestato a lla madre di [OSCURATO:PERSONA], erano stati identificati [OSCURATO:PERSONA], l’ex marito [OSCURATO:PERSONA], e i due figli di 15 e 9 anni;nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] era stata trovata una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenenti denaro contante per complessivi 72.140,00 euro; la perquisizione era stata estesa anche all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA],sita in provincia di Avellino, ove pure era stata rinvenuta la somma in contantidi 31.160 euro ; -entrambe le donne, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano la disponibilità delle chiavi della cantina , ove, peraltro, erano stati rinvenuti, oltre alla sostanza stupefacente e al materiale per il confezionamento, anche suppellettili di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] a riprova del fatto che tale locale era a lei in uso.

Sullabase di tal e compendio, il giudice di primo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto un contributo materiale alla realizzazione dell a detenzione della sostanza stupefacente, mettendo a disposizione della concorrente nel reato il locale ove custodire la droga e confezionare le singole dosi da smerciare e consegnandole, altresì, le chiavi di tale locale. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha anche argomentato in merito alla totale implausibilità della giustificazione addotta da Ioriocirca il possesso della somma di denaro in contante, secondo la quale ella stavacustodendo tale somma , ricavato della cessione dell’attività dell’ex marito, surichiesta di questi, in procinto di recarsi in vacanza nel mese di agosto.

LaCorte, in coerenza con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha puntualizzato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere la disponibilitàdelle chiavi dello scantinato dove [OSCURATO:PERSONA] era stata vista prelevare lasostanza stupefacente ; che subito dopo il rinvenimento della droga i finanzieri erano saliti nell’appartamento , dove erano presenti oltre a [OSCURATO:PERSONA] la madre, [OSCURATO:PERSONA] e i due figli di 15 e 9 anni , e nella camera da letto della donna avevano trovato una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenentidenaro contante ; che la giustificazione in ordine al possesso di tale sommadi danar o , oltre che inverosimile (non avendo spiegato le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA],rientrato dalle vacanze di agosto, nel mese di ottobre avesse lasciato lasomma ancora nella sua disponibilità) , e ra smentita dall’esame del contratto difranchising sottoscritto il 30 novembre 2021 fra [OSCURATO:PERSONA] e la BMW da cui emergeva che le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività del bar rimanevanodi proprietà dell’affiliante sino al termine della vigenza del contratto esino alla corresponsione del prezzo pattuito pari a 50 euro. 3.3.Ilpercorso argomentativo così adottato è esente dalle censure dedotte.

3.3.1. I l collegio osserva che il coinvolgimento della ricorrente nella detenzionedella droga è stato desunto in maniera non manifestamente illogica dallaaccertata e pacifica riconducibilità alla [OSCURATO:PERSONA] della cantina ove la sostanza venivacustodita e prelevata dalla concorrente per essere smerciata: in entrambe le sentenze si dà atto che le chiavi del locale erano nella disponibilità unicamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima, abitante addirittura in un altrocomune, solo dalla prima poteva averle ricevute.

Il contributo concorsuale diIorio, dunque, è stato ravvisato nell’avere la donna messo a disposizione un localea lei in uso, quale luogo di deposito e confezionamento delle singole dosi.

Il difensore , nel contestare con il primo e il secondo motivo la riconducibilità oggettiva e soggettiva della detenzione della sostanza stupefacente all’imputata, invoca , in maniera impropria, la scarsa precisione e significatività della prova indiziaria : i giudici di merito , infatti, hanno valorizzato l’utilizzo del locale ove lo stupefacente era custodito da parte d i Iorioe, su autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], d a parte di [OSCURATO:PERSONA] ( in assenza di qualsiasi possibile spiegazione offerta sulle ragioni di tale autorizzazione) , quale prova direttadella riferibilità della sostanza alla ricorrente.

3.3.2. Il difensore, inoltre, nell’argomentare che sarebbe apodittica l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riceverele chiavi solo da [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con i passaggi argomentativi in cui,come detto, si pre cisa che la polizia giudiziaria aveva accertato che le chiavi eranosolo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di altri soggetti : atale affermazione la censura non oppone specifiche risultanze probatorie che valganoa smentirla, ma solo un generico riferimento alla eventualità, smentita dallesentenze, che anche altri soggetti potessero disporre delle chiavi della cantina.

A tale proposito no n è superfluo ricordare che l'indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrareil vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrentepiù adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatoriattinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazionese non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.4.Il difensore lamenta anche la valorizzazione da parte della Corte del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una significativa somma di denaro in contanti occultata in sacchetti sotto vuoto, quale indice del coinvolgimento della ricorrente in una pregressa e redditizia attività di spaccio, rilevando in proposito chela contestazione era solo di detenzione e non anche di cessione e che non vi erain atti alcun elemento che consentisse di ricollegare la somma di denaro al reatoinerente gli stupefacenti oggetto di contestazione.

In proposito osserva il collegioche i giudici di merito hanno in realtà sottolineato, con una motivazione nonmanifestamente illogica, la totale implausibilità della giustificazione addotta dall’imputata in merito al possesso del denaro ed hanno tratto da tale valutazioneun elemento di conferma , ad colorandum , della sua responsabilità.

Nell’itermotivazionale seguito dai giudici di merito, infatti, l’elemento fondante il giudiziodi colpevolezza è stato individuato nella riconducibilità della cantina e, in assenza di altre possibili spiegazione che l’imputata non aveva offerto, della drogaivi riposta alla [OSCURATO:PERSONA], mentre la inverosimiglianza della ricostruzione da lei propostain ordine al possesso del denaro è stata richiamata a riscontro di una piùgenerale “i naffidabilità ” d ella sua affermazione di estraneità ai fatti.

Infine,sotto tale ultimo profilo, si deve ritenere inammissibile in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata la doglianza relativa al travisamento da parte della Corte del documento che varrebbe a dimostrare, in tesi difensiva, la titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle attrezzature asseritamentevendute e, dunque, la provenienza lecita del denaro trovato nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] .

E’ noto che il travisamento della prova consiste non già nell’erratainterpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamentoprobatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez.7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Rv.255087; Sez.3, n. 39729 del 18 /06/ 2009, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 /06/ 2007, Rv 237207) .

Nel caso d i specie , il difensore , a fronte della produzione di un contratto di franchising in cui si fa genericamente riferimento ad alcune attrezzature che sarebberostate di proprietà dell’affiliato, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La C orte d’ A ppello di Salerno , in parziale riforma della sentenza di condannaemessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale d i Salerno neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ( accertato in Eboli il 23 ottobre 202 3 ) , ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminatola pena in anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione e euro 14.000,00 dimulta. Con la stessa sentenza la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenzain ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] i ero. I fatti nelle conformi sentenze di merito sono stati descritti nel modo seguente. A seguito di una perquisizione effettuata nella cantina di cui la ricorrente aveva le chiavi, pertinenza dell’abitazione ove risiedeva con la madree i figli, erano stati rinvenuti : gr. 109,50 di sostanza stupefacente del tipococaina (con un principio attivo pari a gr. 93,14 da cui era possibile ricavare circa 621 dosi singole medie ) ; gr. 1,7090 di sostanza stupefacente del tipo hashish(con un principio attivo pari a gr. 0,45 da cui era possibile ricavare circa 18 dosi medie singole). Nell’abitazione della donna e precisamente nella sua stanza da letto era stata rinvenuta una scatola da scarpe con all’interno settebuste sottovuoto contenenti denaro contante in banconote di vario taglio oltread una busta di plastica già aperta contene n te anch’essa denaro, per un ammontarecomplessivo di 72.140 euro . 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore , ha proposto ricorso,formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art.192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione dellapenale responsabilità. Ildifensore rileva che la Corte di appello ha valorizzato due soli dati fattualielevati ad indizi, ovvero la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle chiavi dello scantinato in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente e la presunta sproporzionetra il denaro sequestrato e le capacità economiche della predetta. Datali non univoci indizi i giudici - secondo il difensore - hanno tratto la prova di un consistente giro di spaccio, pur non essendo stat a contestat a a nessunadelle due imputate alcuna ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. Nellospecifico, a proposito delle chiavi, la Corte presume che la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (unico soggetto trovato in possesso di stupefacenti e unico soggetto tratto in arresto e poi sottoposto a misura cautelare) le abbia ricevute direttamente dalla I orio, senza considerare l’ipotesi alternativa che [OSCURATO:PERSONA] potesse averle ricevute dal suo compagno, ex marito della [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],presente in loco al momento dei fatti. Con aprioristica e immotivata certezzail collegio ha escl uso la responsabilità di tutti gli altri soggetti che pureerano certamente in possesso delle chiavi (madre, sorella e figli della [OSCURATO:PERSONA] con lei conviventi nel medesimo stabile), ovvero in capo a [OSCURATO:PERSONA] i ero che,in qualità di marito della donna, fino a qualche anno prima aveva abitato nello stesso appartamento e, in quanto padre dei due figli della stessa, non avevamai smesso di frequentarlo. Aproposito del denaro , la Corte, non solo non ha riconosciuto come valide le prove documentali circa la titolarità della somma in capo a [OSCURATO:PERSONA] i ero, ma addiritturaha fatto discendere dal possesso di tale somma l’esistenza di condotte di spaccio mai contestate e di cui non è emersa durante le indagini alcuna evidenza.I giudici avrebbero omesso di replicare all’obiezione formulata con i motividi impugnazione per cui la [OSCURATO:PERSONA] era stata nella materiale impossibilità di conoscere con certezza la provenienza del denaro e non aveva avuto la coscienzae volontà di commettere un reato. I giudici, inoltre, non hanno preso in considerazione l’ipotesi che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] po tesse integrare il favoreggiamentorispetto ad eventuali reati, diversi da quello in contestazione, postiin essere dall’ex marito, come ad esempio il reato di evasione fiscale. Inaltre parole gli indizi individuati dalla Corte non avevano il carattere della certezzae dell a precisione . 2.2.Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. La Corte , a proposito dell’elemento psicologico , aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era in qualche modo dipendentedalla volontà del marito [OSCURATO:PERSONA] ggiero, senza spiegare in che senso la sua volontà sarebbe stata coartata e se vi fosse stato un costringimentofisico o psichico. 2.3.Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenutainsussistenza della violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.Il difensore ricorda che nel capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] era accusata di avereposto in essere il reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre,all’esito del doppio grado di giudizio , [OSCURATO:PERSONA] è stata condannat a per aver agitoin concorso con la sola [OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione contenuta in sentenza , per cui l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] in luogo di R u ggiero Dani e le nella imputazionefosse frutto di errore materiale senza che si fosse realizzata alcuna lesionedel diritto di difesa della ricorrente, sarebbe una mera clausola di stile. In realtàil diritto d i difesa di [OSCURATO:PERSONA] era stato pregiudicato, posto che l’azione penale nonera mai stata esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che nella sostanza era l’unico trait d’union tra le due imputate. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato indagato , avrebbe potuto dimostrare la legittima provenienza del denaro e in tal modo suffragarela tesi difensiva della ricorrente. 2.4.Conil quarto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione , sub specie di travisamentodella prova , in relazione alla interpretazione della documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata , volta a dimostrare che il d enaro trovato nella sua disponibilità era provento della vendita dei macchinari dell’attività dell’exmarito, da lei custodito per conto di questi. Secondo la Corte , dall’esame delcontratto di franchising sottoscritto fra [OSCURATO:PERSONA] e la BMW emergeva che le attrezzaturenecessarie per l’attività di bar restavano di proprietà della BMW fino altermine di vigenza del contratto di franchising e sino alla corresponsione del prezzo pattuito di 50 euro; da tale circostanza la Corte aveva dedotto che [OSCURATO:PERSONA], non essendone divenuto proprietario, giammai avrebbe potuto vendere le attrezzature. Il difensore rileva che in realtà nel contratto di franchisingsi dava atto che l’affiliato si impeg na va a d allestire a proprie spese il p.v. in conformità del progetto fornitogli dall’affiliante e che nella scelta del materiale, arredi e attrezzature l’affiliato doveva fare riferimento a quanto comunicatogli dall’affiliante ad eccezione dell’elenco delle attrezzature e dell’arredamento indicati in allegato che dovevano essere considerati in comodato d’uso. Il percorso motivazione adottato dal collegio per ritenere inverosimile la spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] si era fondat o, dunque , sul travisamentodel documento in atti: è pacifico che, venendo meno l’assunto per cui il [OSCURATO:PERSONA], non essendone divenuto proprietario, giammai avrebbe potuto vendere le attrezzature rimaste in proprietà alla società affiliante, risulta illogica la conclusione cui perviene il collegio circa la totale infondatezza di quantosostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito della provenienza del denaro. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso s i a dichiarato inammissibile. 4.In data 3 settembre 2025 la ricorrente ha depositato una memoria con cuiha insistito per l’accoglim e nto del ricorso . CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.Per ragioni di ordine logico deve essere prioritariamente trattato il terzo motivo,che in quanto attinente alla questione processuale della condanna per un fatto diverso da quello contestato, in astratto potrebbe comportare l’annullamentodella sentenza. Il motivo deve ritenersi infondato . L’indicazione da parte della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA] come concorrente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato non ha determinato alcuna violazione del principio di necessaria correlazione fra l’accusae la sentenza. Inproposito è sufficiente rilevare : che nel capo di imputazione in atti , [OSCURATO:PERSONA] era stata accusata di aver posto in essere il reato di illecita detenzione di sostanzestupefacenti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che l’affermazionedella Corte , per cui per mero errore materiale era stato indicato nel capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] anziché [OSCURATO:PERSONA] i ero [OSCURATO:PERSONA] , non è manifestamenteillogica ed è anzi del tutto coerente con le risultanze istruttorie esposte, per cui tale ultimo soggetto, ex marito di [OSCURATO:PERSONA] e attuale compagno di DiConza, era stato visto insieme a [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del lo stabile la sera del 23ottobre 2023, quando la donna era stata arrestata e era presente in casa al momentodel rinvenimento nella cantina dello stupefacente ; che, dunque, sulla basedegli atti richiamati nell a doppia sentenza conforme di condanna, noti alla difesadella ricorrente, i giudici ha nno ritenuto che il soggetto coinvolto nella illecitadetenzione della droga fosse [OSCURATO:PERSONA] , indicato per mero errore materialecon il nominativo, inesistente, di [OSCURATO:PERSONA]. Inogni caso, con rilievo dirimente deve ribadirsi che no n sussiste violazione delprincipio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivodel reato ritenuto in sentenza , in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito neiconfronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovosenza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 6, n. 17799 del06/02/2014, Rv. 26015601) e che, n on sussiste violazione del principio di necessariacorrelazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reatocommesso "uti singulus ", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri(Sez. 2 , n. 22173 del 24/04/2019, Rv. 276535 – 01 ; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011,Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810). 3.I r estanti motivi (primo, secondo e quarto), attinenti alla affermazione dellaresponsabilità e, dunque, da trattare unitariamente, sono infondati. 3.1. L ’elemento fondante della affermazione della responsabilità , nel percorso argomentativo di entrambe le sentenze di merito, è rappresentato dalla riconducibilità del luogo ove era custodita la sostanza stupefacente alla [OSCURATO:PERSONA]. Intal senso nella sentenza di primo grado i dati di fatto sono stati così riepilogati: - nei giorni precedenti l’arresto , la polizia giudiziaria aveva osservato in più occasioni [OSCURATO:PERSONA] recarsi in una cantina nel seminterrato dello stabiledi via Imperato 10, per poi, una volta uscita, incontrarsi e intrattenersi condiverse persone per brevi momenti; - tale cantina era risultata pertinenza dell’appartamento intestato alla madredi [OSCURATO:PERSONA], ove quest ’ultima viveva, insieme , appunto , alla madre e ai figli di15 e 9 anni; - il 23 ottobre 2023 , nel corso di un servizio di osservazione , [OSCURATO:PERSONA] era stata vista aggirarsi nei pressi dello stabile di via Imperato insieme a DanieleRuggiero; ad un certo punto [OSCURATO:PERSONA] era entrato nell’edifico, seguito a mezz’ora di distanza da [OSCURATO:PERSONA] che si era diretta nel seminterrato e ne era uscita poco, per allontanarsi a bordo di un’auto e poi fare ritorno e entrare nuovamentenel seminterrato. A quel punto , la polizia giudiziaria aveva eseguito unaperquisizione all’interno dello scantinato e aveva ivi rinvenuto un pacchetto disigarette contenente diciotto involucri con all’interno crack, un pacchetto di sigarette contenente ventisei involucri con all’interno cocaina, cinque bustine contenenti crack, cocaina e hashish, un bilancino di precisione, due rotoli di cellophane e un mestolo e un cucchiaio con evidenti segni di abrasione; nell’appartamento,del quale la cantina era pertinenza , intestato a lla madre di [OSCURATO:PERSONA], erano stati identificati [OSCURATO:PERSONA], l’ex marito [OSCURATO:PERSONA], e i due figli di 15 e 9 anni;nella camera da letto di [OSCURATO:PERSONA] era stata trovata una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenenti denaro contante per complessivi 72.140,00 euro; la perquisizione era stata estesa anche all’abitazione di [OSCURATO:PERSONA],sita in provincia di Avellino, ove pure era stata rinvenuta la somma in contantidi 31.160 euro ; -entrambe le donne, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano la disponibilità delle chiavi della cantina , ove, peraltro, erano stati rinvenuti, oltre alla sostanza stupefacente e al materiale per il confezionamento, anche suppellettili di proprietàdi [OSCURATO:PERSONA] a riprova del fatto che tale locale era a lei in uso. Sullabase di tal e compendio, il giudice di primo grado ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse offerto un contributo materiale alla realizzazione dell a detenzione della sostanza stupefacente, mettendo a disposizione della concorrente nel reato il locale ove custodire la droga e confezionare le singole dosi da smerciare e consegnandole, altresì, le chiavi di tale locale. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha anche argomentato in merito alla totale implausibilità della giustificazione addotta da Ioriocirca il possesso della somma di denaro in contante, secondo la quale ella stavacustodendo tale somma , ricavato della cessione dell’attività dell’ex marito, surichiesta di questi, in procinto di recarsi in vacanza nel mese di agosto. LaCorte, in coerenza con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha puntualizzato che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere la disponibilitàdelle chiavi dello scantinato dove [OSCURATO:PERSONA] era stata vista prelevare lasostanza stupefacente ; che subito dopo il rinvenimento della droga i finanzieri erano saliti nell’appartamento , dove erano presenti oltre a [OSCURATO:PERSONA] la madre, [OSCURATO:PERSONA] e i due figli di 15 e 9 anni , e nella camera da letto della donna avevano trovato una scatola da scarpe con all’interno sette buste sottovuoto contenentidenaro contante ; che la giustificazione in ordine al possesso di tale sommadi danar o , oltre che inverosimile (non avendo spiegato le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA],rientrato dalle vacanze di agosto, nel mese di ottobre avesse lasciato lasomma ancora nella sua disponibilità) , e ra smentita dall’esame del contratto difranchising sottoscritto il 30 novembre 2021 fra [OSCURATO:PERSONA] e la BMW da cui emergeva che le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività del bar rimanevanodi proprietà dell’affiliante sino al termine della vigenza del contratto esino alla corresponsione del prezzo pattuito pari a 50 euro. 3.3.Ilpercorso argomentativo così adottato è esente dalle censure dedotte. 3.3.1. I l collegio osserva che il coinvolgimento della ricorrente nella detenzionedella droga è stato desunto in maniera non manifestamente illogica dallaaccertata e pacifica riconducibilità alla [OSCURATO:PERSONA] della cantina ove la sostanza venivacustodita e prelevata dalla concorrente per essere smerciata: in entrambe le sentenze si dà atto che le chiavi del locale erano nella disponibilità unicamente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima, abitante addirittura in un altrocomune, solo dalla prima poteva averle ricevute. Il contributo concorsuale diIorio, dunque, è stato ravvisato nell’avere la donna messo a disposizione un localea lei in uso, quale luogo di deposito e confezionamento delle singole dosi. Il difensore , nel contestare con il primo e il secondo motivo la riconducibilità oggettiva e soggettiva della detenzione della sostanza stupefacente all’imputata, invoca , in maniera impropria, la scarsa precisione e significatività della prova indiziaria : i giudici di merito , infatti, hanno valorizzato l’utilizzo del locale ove lo stupefacente era custodito da parte d i Iorioe, su autorizzazione di [OSCURATO:PERSONA], d a parte di [OSCURATO:PERSONA] ( in assenza di qualsiasi possibile spiegazione offerta sulle ragioni di tale autorizzazione) , quale prova direttadella riferibilità della sostanza alla ricorrente. 3.3.2. Il difensore, inoltre, nell’argomentare che sarebbe apodittica l’affermazione contenuta in sentenza, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riceverele chiavi solo da [OSCURATO:PERSONA], non si confronta con i passaggi argomentativi in cui,come detto, si pre cisa che la polizia giudiziaria aveva accertato che le chiavi eranosolo nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di altri soggetti : atale affermazione la censura non oppone specifiche risultanze probatorie che valganoa smentirla, ma solo un generico riferimento alla eventualità, smentita dallesentenze, che anche altri soggetti potessero disporre delle chiavi della cantina. A tale proposito no n è superfluo ricordare che l'indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello diuna "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrareil vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrentepiù adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Rv. 207944). Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatoriattinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazionese non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.4.Il difensore lamenta anche la valorizzazione da parte della Corte del possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una significativa somma di denaro in contanti occultata in sacchetti sotto vuoto, quale indice del coinvolgimento della ricorrente in una pregressa e redditizia attività di spaccio, rilevando in proposito chela contestazione era solo di detenzione e non anche di cessione e che non vi erain atti alcun elemento che consentisse di ricollegare la somma di denaro al reatoinerente gli stupefacenti oggetto di contestazione. In proposito osserva il collegioche i giudici di merito hanno in realtà sottolineato, con una motivazione nonmanifestamente illogica, la totale implausibilità della giustificazione addotta dall’imputata in merito al possesso del denaro ed hanno tratto da tale valutazioneun elemento di conferma , ad colorandum , della sua responsabilità. Nell’itermotivazionale seguito dai giudici di merito, infatti, l’elemento fondante il giudiziodi colpevolezza è stato individuato nella riconducibilità della cantina e, in assenza di altre possibili spiegazione che l’imputata non aveva offerto, della drogaivi riposta alla [OSCURATO:PERSONA], mentre la inverosimiglianza della ricostruzione da lei propostain ordine al possesso del denaro è stata richiamata a riscontro di una piùgenerale “i naffidabilità ” d ella sua affermazione di estraneità ai fatti. Infine,sotto tale ultimo profilo, si deve ritenere inammissibile in quanto generica e, comunque, manifestamente infondata la doglianza relativa al travisamento da parte della Corte del documento che varrebbe a dimostrare, in tesi difensiva, la titolarità in capo a [OSCURATO:PERSONA] delle attrezzature asseritamentevendute e, dunque, la provenienza lecita del denaro trovato nella disponibilitàdi [OSCURATO:PERSONA] . E’ noto che il travisamento della prova consiste non già nell’erratainterpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamentoprobatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione (Sez.7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Rv.255087; Sez.3, n. 39729 del 18 /06/ 2009, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 /06/ 2007, Rv 237207) . Nel caso d i specie , il difensore , a fronte della produzione di un contratto di franchising in cui si fa genericamente riferimento ad alcune attrezzature che sarebberostate di proprietà dell’affiliato, n
Sentenza Cassazione n. 37467/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris