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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 16915/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 19496/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al controricorso - contro ricorrent e - e contro N. 19496/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - intimat i - avverso la sentenza n. 2501/2021 del Tribunale di Roma , depositata il 10.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.5.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , basato su sei motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe, con cui è stato rigettato il proprio appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione dello stesso Nosottiin relazione alla cartella di pagamento notificatagli in data 20.11.2013; - detta cartella attiene al recupero di sanzioni per violazione del Codice della strada, fondata su un verbale emesso da [OSCURATO:PERSONA], contro il quale egli aveva proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre gli ulteriori intimati [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma e AdER non hanno svolto difese; consideratoche -il ricorso è stato correttamente notificato a tutti gli intimati, ad eccezione di AdER, in quanto quest’ultima, subentrata ex lege ad Equitalia i n forza dell’art. 1 d.l. n. 193/2016, è stasta evocata in giudizio mediante notifica presso il difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA]; -in proposito, è noto che, “ In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di N. 19496/21R.G. legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalidama tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi –in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma(Cass., Sez.

Un., n. 2087/2020); ritenutoche -pertanto, il ricorso debba essere ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la riscontrata nullità e la mancata spontanea costituzione della predetta; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la nuova notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 3 0 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 19496/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in calce al controricorso - contro ricorrent e - e contro N. 19496/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) - intimat i - avverso la sentenza n. 2501/2021 del Tribunale di Roma , depositata il 10.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , basato su sei motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe, con cui è stato rigettato il proprio appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, che aveva a sua volta rigettato l’opposizione dello stesso Nosottiin relazione alla cartella di pagamento notificatagli in data 20.11.2013; - detta cartella attiene al recupero di sanzioni per violazione del Codice della strada, fondata su un verbale emesso da [OSCURATO:PERSONA], contro il quale egli aveva proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre gli ulteriori intimati [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma e AdER non hanno svolto difese; consideratoche -il ricorso è stato correttamente notificato a tutti gli intimati, ad eccezione di AdER, in quanto quest’ultima, subentrata ex lege ad Equitalia i n forza dell’art. 1 d.l. n. 193/2016, è stasta evocata in giudizio mediante notifica presso il difensore costituito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avv. [OSCURATO:PERSONA]; -in proposito, è noto che, “ In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di N. 19496/21R.G. legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalidama tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi –in caso carenza di attività difensiva della parte intimata – ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma(Cass., Sez. Un., n. 2087/2020); ritenutoche -pertanto, il ricorso debba essere ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, stante la riscontrata nullità e la mancata spontanea costituzione della predetta; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la nuova notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 3 0 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nel
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