CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20312/2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 301/25/2015 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il 4 dicembre 2012 l'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo ad IRPEF e addizionali. L'atto impositivo traeva origine dal rilievo del fatto che il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno d'imposta 2007; dopo la notifica, peraltro, esso era stato parzialmente annullato in autotutela, previo riconoscimento al Sauchelli di alcune detrazioni per i figli a carico. 2. L'avviso fu impugnato innanzi alla C.T.P. di Foggia, che respinse il ricorso; il contribuente appellò la sentenza innanzi alla C.T.R. di Bari- sezione distaccata di Foggia, che la riformò integralmente. I giudici d'appello rilevarono anzitutto che il Sauchelli era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma che aveva interessato il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002; donde l'applicazione, nei suoi confronti, della disciplina recata dal d.l. 20 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella I. 28 gennaio 2009, n. 2, che comportava, fra l'altro, la sospensione dei termini tributari e contributivi per il periodo compreso fra il 31 dicembre 2002 e il 30 giugno 2008, successivamente prorogato al 16 gennaio 2009. A tale ultimo riguardo, ritennero poi che il mancato rispetto di tale ultimo termine da parte del contribuente non potesse assumere la natura di inadempimento tributario ritenuta dall'amministrazione, poiché proprio quest'ultima, con circolare del 16 marzo 2009, aveva prorogato fino al 16 giugno successivo, così da evidenziarne il carattere ordinatorio; ciò, del resto, traeva ulteriore conferma dal fatto che, con successiva circolare del 6 ottobre 2011, la stessa amministrazione aveva chiarito che avrebbe preso in considerazione tutte le dichiarazioni che continuavano a pervenire. Infine, la sentenza d'appello rilevò che la disciplina emergenziale, nella parte in cui prevedeva una riduzione del debito d'imposto al 40%, operasse anche in presenza di un reddito accertato — e non fosse, cioè, limitata ai redditi dichiarati — poiché una diversa interpretazione della disciplina agevolatrice si sarebbe posta in contrasto «con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 23 [rectius: 3] della Costituzione». 3. Detta sentenza è stata impugnata dall'amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 23 ottobre 2008, n. 162 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 22459 dell'Il marzo 2009. L'amministrazione ricorrente osserva che l'art. 6, commi 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 185/2008, conv. nella I. n. 2/2009, ha previsto una procedura di definizione della posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, in particolare mediante l'estensione, nei loro confronti, della procedura già prevista in favore dei contribuenti colpiti dal sisma che aveva interessato Umbria e Marche nel 1997. Più nello specifico, la disciplina emergenziale ha consentito ai soggetti in questione di definire gli adempimenti e i versamenti tributari — sospesi dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008 — entro il termine previsto dall'art. 3 del d.l. n. 162/2008 (ovvero dal 16 gennaio 2009), secondo le modalità che sarebbero state indicate da un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; tale provvedimento (il citato prot. n. 22456 dell'Il marzo 2009), ha poi definitivamente fissato il termine per adempiere al 16 giugno 2009. Poste tali premesse, la ricorrente osserva che il contribuente aveva presentato la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2007 soltanto il 25 gennaio 2013, dopo la notifica dell'atto impositivo, e perciò dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal legislatore; con il che egli aveva altresì perduto il diritto alla riduzione d'imposta. 2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha annullato l'atto impositivo sul presupposto della natura ordinatoria del termine fissato dal legislatore. In tal senso, essa ha fatto riferimento alla normativa statale agevolatrice applicabile al caso di specie — con riferimento al fatto che il contribuente risultava risiedere in zona interessata dagli eventi sismici del 2002 — assumendo espressamente la natura "non perentoria" del termine ivi previsto, come sarebbe stato confermato dalla stessa amministrazione finanziaria con una non meglio identificata «circolare del 16.3.2009». 2.1. Siffatta ricostruzione della fattispecie non può essere condivisa. Giova, al riguardo, procedere a una breve ricognizione della disciplina applicabile. Come evidenziato dalla ricorrente, nel contesto delle «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» di cui al d.l. n. 185/2008, il legislatore ha regolato la procedura di definizione della posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002. In tale contesto si inserisce la previsione di cui al comma 4 -bis dell'art. 6, aggiunto in sede di conversione del decreto con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Con tale previsione, infatti, è stata estesa ai contribuenti in questione la procedura di definizione già adottata per quelli colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997, e contenuta nell'art. 3 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. con modif. dalla I. 22 dicembre 2008, n. 201, che - in particolare - dispone che costoro effettuino «gli adempimenti tributari [...] non eseguiti per effetto delle sospensioni» entro 16 gennaio 2009, «con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» (v. art. 3, comma 3). A tale ultimo riguardo è stato così adottato il già citato provvedimento direttoriale prot. n. 22456 dell'Il marzo 2009, cui parrebbe riferirsi la stessa C.T.R., con il quale l'amministrazione, preso atto del fatto che il termine del 16 gennaio 2009 era già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo ha prorogato sino al 16 giugno successivo, «tenuto conto dell'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente». 2.2. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la sentenza impugnata si rivela erronea laddove postula la non perentorietà del termine previsto per gli adempimenti tributari dei soggetti residenti nelle aree interessate dal sisma del 2002. Infatti, il provvedimento attuativo evocato dai giudici d'appello si inseriva nel contesto di una disciplina agevolatrice necessariamente soggetta al principio generale di perentorietà del termine per gli adempimenti contributivi, principio sul quale detto provvedimento non poteva certo incidere; l'atto dell'amministrazione, pertanto, si è limitato ad aggiornare il termine di scadenza nel contesto evolutivo della cornice normativa di riferimento, oltreché nel rispetto dei principi generali posti a tutela delle ragioni del contribuente dalla I. n. 212/2000. 2.3. Va inoltre osservato che la riduzione delle imposte in misura pari al 40% è stata prevista dalla normativa agevolatrice con riferimento ai versamenti sospesi a partire dal 31 ottobre 2002 e fino al 30 giugno 2008 (poi prorogato al 16 gennaio 2009 e al 16 giugno 2009 per le ragioni esposte). A tale riguardo, è certamente condivisibile l'assunto della C.T.R. che — con il conforto del richiamo a Cass. pen. n. 16214/2013 — ha sostenuto che tale riduzione va applicata tanto ai versamenti corrispondenti ai redditi dichiarati, quanto a quelli conseguenti ai maggiori redditi accertati; si tratta, tuttavia, di questione non pertinente, poiché, nel presente caso, l'atto impositivo ha preso le mosse dal fatto che il contribuente aveva completamente omesso di presentare la propria dichiarazione dei redditi, come accertato in data ben successiva alla scadenza del termine assegnatogli per l'eventuale definizione dei versamenti sospesi. 3. Il ricorso va dunque accolto, e la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, che, decidendo in diversa composizione, si conformerà all'indicato principio e provvederà anche sulle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bari- sezione distaccata di Foggi