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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48044/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28 ottobre del 2021, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], che minacciava insieme ad altri correi affinché versasse una somma di danaro ai clan della [OSCURATO:PERSONA] del territorio di riferimento quale compenso per l'attività di traffico di stupefacenti svolta dalla stessa persona offesa per suo conto (capo 49 della imputazione provvisoria).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale non avrebbe considerato le doglianze difensive contenute nella richiesta di riesame a proposito dell'incongruenza degli orari indicati negli atti di indagine, idonee a smentire la circostanza che lo Schiavone fosse presente nelle occasioni nelle quali si era verificato il fatto ed il valore indiziante di alcune conversazioni telefoniche tra il ricorrente ed altri coindagati.

Il ricorrente, inoltre, quand'anche presente alla conversazione con la vittima, non aveva proferito verbo e non avrebbe assistito alle fasi decisive del dialogo, intrattenuto da altri coindagati.

La sola circostanza che egli aveva accompagnato sui posto il coindagato Mazzuti non sarebbe significativa e non dimostrerebbe la consapevolezza della richiesta estorsiva, non ricavabile neanche dalle intercettazioni relative a rapporti con il Mazzuti inerenti a traffici di droga ma non alla vicenda incriminata.

Non vi sarebbe stata, comunque, alcuna minaccia, posto che i rapporti tra la vittima ed il coindagato Russo, latore della richìesta estorsiva, sarebbero stati pacifici, come dimostrato da una conversazione che il Tribunale non avrebbe considerato; 2) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'uso di armi, del metodo mafioso e della appartenenza degli agenti a compagine mafiosa.

Sul punto, la motivazione sarebbe del tutto inesistente (quanto all'aggravante dell'uso di armi) e per il resto apodittica; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale enfatizzato i rapporti tra il ricorrente ed i correi, non dimostrativi della sua appartenenza a contesto malavitoso, senza soffermarsi neanche sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva e sulla adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, il ricorrente reitera argomenti tratti dal merito della vicenda che il Tribunale, senza incorrere in vizi logico-giuridici, ha confutato con specificità.

L'ordinanza impugnata, infatti, sulla base dell'analisi dei filmati tratti dalle telecamere presenti sul luogo del fatto, ha sottolineato che il ricorrente era stato presente lungo tutto lo svolgimento dell'incontro con la vittima nel quale alcuni correi avevano proferito le richieste estorsive chiaramente emergenti dai dialoghi intercettati.

Che la presenza del ricorrente non fosse occasionale e inconsapevole, il Tribunale lo ha tratto dal fatto che egli aveva accompagnato sul posto un esponente della criminalità locale direttamente coinvolto nel fatto ([OSCURATO:PERSONA]) con il quale, a dimostrazione del suo inserimento non transitorio in quei contesti criminali, lo Schiavone, come pure riconosciuto in ricorso, aveva rapporti illeciti legati al traffico di sostanze stupefacenti posti in essere dal gruppo capeggiato dal Mazzuti e dal Russo che erano stati i principali protagonisti della richiesta estorsiva al Chionna, secondo quanto emergente da conversazioni intercettate in altro procedimento ed il cui contenuto non è contestato.

Il Tribunale ha operato una dettagliata ricostruzione dell'evento, anche di tipo cronologico, circostanza che relega al merito la diversa ricostruzione difensiva comunque non idonea a negare la presenza del ricorrente sul posto.

Irrilevante risulta, altresì, tenuto conto delle indicazioni di contesto che l'ordinanza impugnata ha ampiamente messo in evidenza, che il ricorrente fosse rimasto silente, dal momento che il Tribunale ha messo in luce il significativo rafforzamento del proposito criminoso che promanava dalla sua presenza e da quella di altri esponenti di un gruppo criminale avvertitocome tale dalla vittima in un passaggio di un dialogo intercettato riportato a fg. 5 del provvedimento.

Quanto alla presenza di una effettiva minaccia, l'assunto difensivo volto a negarla è sconfessato dal contenuto dei dialoghi indicati nel capo di imputazione provvisoria e riprodotti nel testo del provvedimento (fg. 4 dell'ordinanza).

2. Il secondo motivo è infondato, poiché non risulta che il Tribunale abbia riconosciuto come sussistente l'aggravante dell'uso delle armi e sulla base di essa adottato la statuizione impugnata, fermo restando che la questione non ha concreta rilevanza in questa fase cautelare, stante la presenza delle ulteriori aggravanti ad effetto speciale siccome contestate nella imputazione provvisoria.

Sulla sussistenza dei tali ulteriori aggravanti, tratte dal Tribunale dal contenuto dei dialoghi e dalle indicazioni di contesto circa la presenza e l'interesse di gruppi criminali organizzati alla perpetrazione del reato, il ricorso è generico e sorvola sulla motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il terzo motivo è altrettanto generico.Il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha giustificato l'applicazione della massima misura sulla base dei rapporti esistenti tra il ricorrente e gli altri correi, dimostrativi del suo inserimento in quel contesto criminale di tipo organizzato al quale era riferibile l'estorsione, circostanza idonea a dare concretezza ed attualità al pericolo di recidiva ed a rendere adeguata, in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la massima misura cautelare al fine di scongiurare i conclamati e strutturati contatti illeciti del ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processua li .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 28 ottobre del 2021, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], che minacciava insieme ad altri correi affinché versasse una somma di danaro ai clan della [OSCURATO:PERSONA] del territorio di riferimento quale compenso per l'attività di traffico di stupefacenti svolta dalla stessa persona offesa per suo conto (capo 49 della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe considerato le doglianze difensive contenute nella richiesta di riesame a proposito dell'incongruenza degli orari indicati negli atti di indagine, idonee a smentire la circostanza che lo Schiavone fosse presente nelle occasioni nelle quali si era verificato il fatto ed il valore indiziante di alcune conversazioni telefoniche tra il ricorrente ed altri coindagati. Il ricorrente, inoltre, quand'anche presente alla conversazione con la vittima, non aveva proferito verbo e non avrebbe assistito alle fasi decisive del dialogo, intrattenuto da altri coindagati. La sola circostanza che egli aveva accompagnato sui posto il coindagato Mazzuti non sarebbe significativa e non dimostrerebbe la consapevolezza della richiesta estorsiva, non ricavabile neanche dalle intercettazioni relative a rapporti con il Mazzuti inerenti a traffici di droga ma non alla vicenda incriminata. Non vi sarebbe stata, comunque, alcuna minaccia, posto che i rapporti tra la vittima ed il coindagato Russo, latore della richìesta estorsiva, sarebbero stati pacifici, come dimostrato da una conversazione che il Tribunale non avrebbe considerato; 2) violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'uso di armi, del metodo mafioso e della appartenenza degli agenti a compagine mafiosa. Sul punto, la motivazione sarebbe del tutto inesistente (quanto all'aggravante dell'uso di armi) e per il resto apodittica; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale enfatizzato i rapporti tra il ricorrente ed i correi, non dimostrativi della sua appartenenza a contesto malavitoso, senza soffermarsi neanche sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva e sulla adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente reitera argomenti tratti dal merito della vicenda che il Tribunale, senza incorrere in vizi logico-giuridici, ha confutato con specificità. L'ordinanza impugnata, infatti, sulla base dell'analisi dei filmati tratti dalle telecamere presenti sul luogo del fatto, ha sottolineato che il ricorrente era stato presente lungo tutto lo svolgimento dell'incontro con la vittima nel quale alcuni correi avevano proferito le richieste estorsive chiaramente emergenti dai dialoghi intercettati. Che la presenza del ricorrente non fosse occasionale e inconsapevole, il Tribunale lo ha tratto dal fatto che egli aveva accompagnato sul posto un esponente della criminalità locale direttamente coinvolto nel fatto ([OSCURATO:PERSONA]) con il quale, a dimostrazione del suo inserimento non transitorio in quei contesti criminali, lo Schiavone, come pure riconosciuto in ricorso, aveva rapporti illeciti legati al traffico di sostanze stupefacenti posti in essere dal gruppo capeggiato dal Mazzuti e dal Russo che erano stati i principali protagonisti della richiesta estorsiva al Chionna, secondo quanto emergente da conversazioni intercettate in altro procedimento ed il cui contenuto non è contestato. Il Tribunale ha operato una dettagliata ricostruzione dell'evento, anche di tipo cronologico, circostanza che relega al merito la diversa ricostruzione difensiva comunque non idonea a negare la presenza del ricorrente sul posto. Irrilevante risulta, altresì, tenuto conto delle indicazioni di contesto che l'ordinanza impugnata ha ampiamente messo in evidenza, che il ricorrente fosse rimasto silente, dal momento che il Tribunale ha messo in luce il significativo rafforzamento del proposito criminoso che promanava dalla sua presenza e da quella di altri esponenti di un gruppo criminale avvertitocome tale dalla vittima in un passaggio di un dialogo intercettato riportato a fg. 5 del provvedimento. Quanto alla presenza di una effettiva minaccia, l'assunto difensivo volto a negarla è sconfessato dal contenuto dei dialoghi indicati nel capo di imputazione provvisoria e riprodotti nel testo del provvedimento (fg. 4 dell'ordinanza). 2. Il secondo motivo è infondato, poiché non risulta che il Tribunale abbia riconosciuto come sussistente l'aggravante dell'uso delle armi e sulla base di essa adottato la statuizione impugnata, fermo restando che la questione non ha concreta rilevanza in questa fase cautelare, stante la presenza delle ulteriori aggravanti ad effetto speciale siccome contestate nella imputazione provvisoria. Sulla sussistenza dei tali ulteriori aggravanti, tratte dal Tribunale dal contenuto dei dialoghi e dalle indicazioni di contesto circa la presenza e l'interesse di gruppi criminali organizzati alla perpetrazione del reato, il ricorso è generico e sorvola sulla motivazione del provvedimento impugnato. 3. Il terzo motivo è altrettanto generico.Il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha giustificato l'applicazione della massima misura sulla base dei rapporti esistenti tra il ricorrente e gli altri correi, dimostrativi del suo inserimento in quel contesto criminale di tipo organizzato al quale era riferibile l'estorsione, circostanza idonea a dare concretezza ed attualità al pericolo di recidiva ed a rendere adeguata, in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la massima misura cautelare al fine di scongiurare i conclamati e strutturati contatti illeciti del ricorrente. Al rigetto del ricorso segue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processua li . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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