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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 29029/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E INDAGINI PRELIMINARIdel TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 19 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza,proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della continuazione aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento al delitto previsto dall’art. 73,d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza n. 388/2020 del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.000,00 eurodi multa nonché al delitto previsto dall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicatocon sentenza n. 290/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli [OSCURATO:PERSONA] che aveva inflitto la pena di otto anni e quattro mesi di reclusione edi 100.000,00 euro di multa.

Pertanto, ritenuto più grave quest’ultimo reato, ilGiudice dell’esecuzione aveva disposto un aumento per l’altro reato, già operatala riduzione per il rito, pari a tre anni di reclusione e 18.000 euro di multa.1.1.

Con sentenza n. 1048 in data 30 settembre 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza rilevando che l’aumento di pena,applicato per il delitto satellite a seguito del riconoscimento della continuazione,era stato determinato senza alcuna motivazione, in contrasto con i principiaffermati dalle Sezioni unite (v.

Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01; Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 - 01).1.2.

Con ordinanza in data 31 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha operato una nuovavalutazione in ordine al quantum di pena da applicare a [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al reato satellite, in virtù del riconoscimento dell’istituto dellacontinuazione.

Ha premesso che il medesimo Giudice della cognizione lo avevacondannato, per tale reato, alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000 eurodi multa, da ridurre per il rito; e ha, indi, ritenuto che la misura dell’aumentodovesse tenere conto della gravità del fatto - consistito nella detenzione di 25,70grammi netti di cocaina aventi un elevatissimo principio attivo (oscillante tral’85,2% e il 93,2%) e per complessive 555 dosi - indicativo della capacità delcondannato di attingere al mercato dei produttori di stupefacenti, a delineare unquadro di elevata pericolosità confermato dal casellario giudiziale.

Su tali basi, ilGiudice dell’esecuzione ha ritenuto equo un aumento della pena detentiva inmisura leggermente superiore al terzo, pari a quattro anni e sei mesi di reclusionee a 24.000 euro di multa, da ridurre di un terzo per il rito abbreviato, fino agiungere a tre anni di reclusione e 18.000 euro di multa.

Nell’occasione, il Giudicedel rinvio ha ritenuto che anche accedendo alla tesi difensiva, secondo cuioccorreva sommare la pena base non ridotta e successivamente applicare lariduzione, il risultato era il medesimo, atteso che, partendo da dodici anni e seimesi di reclusione e aggiungendo quattro anni e sei mesi di reclusione si ottenevauna pena complessiva di diciassette anni di reclusione, che ridotta di un terzoconduceva alla pena finale di undici anni e quattro mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spina, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 81 cod. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Neldettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., che il Giudice del rinvio avrebbe confermato il quantum (pari a tre annidi reclusione) limitandosi a integrare la motivazione, sicché rimarrebbeingiustificata la misura dell’aumento, ritenuta eccessiva.

Per tale ragione, sideduce la violazione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativadella pena ai sensi dell’art. 27 Cost., richiamando, al riguardo, i principi affermatidalle Sezioni unite; si contesta che la misura dell’aumento (pari a tre anni) siavvicini al cumulo materiale, sicché la ratio del reato continuato sarebbe statacontraddetta.3.

Con requisitoria scritta in data 9 luglio 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Secondo quanto affermato, con pronuncia risalente, dalle Sezioni unite «ènulla “in parte qua”, perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudicedel suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nelpronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcunaindicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave edell’aumento per la continuazione» (Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv.201549 - 01).

Inoltre, come precisato più recentemente, il giudice, oltre aindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).3.

Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha dato adeguatamente contodelle ragioni della propria decisione, esplicitando i motivi per cui si è determinatoad applicare l’aumento per il reato satellite nella misura di quattro anni e sei mesidi reclusione, ridotta a tre anni per la diminuente del rito.L’ordinanza impugnata, infatti, ha espressamente richiamato la gravità delfatto e la capacità a delinquere del condannato, desunta dalla sua capacità diapprovvigionarsi di sostanza stupefacente caratterizzata da elevatissimo principioDunque, il Giudice del rinvio ha pienamente adempiuto alle indicazioni fornitedalla pronuncia rescindente, mentre le odierne censure si sostanziano nellarichiesta di una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.Sotto altro profilo, il principio di proporzionalità è stato solo genericamenterichiamato, senza spiegare le ragioni per cui esso non sarebbe stato, nella specie,rispettato; né individua specifici elementi di fatto trascurati dal giudicedell’esecuzione, limitandosi a contrapporre una diversa e più favorevole opzionedosimetrica alla valutazione espressa dall’ordinanza impugnata in punto di gravitàdel fatto e capacità a delinquere del condannato.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 3.000,00euro.5.

La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E INDAGINI PRELIMINARIdel TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza,proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della continuazione aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen. con riferimento al delitto previsto dall’art. 73,d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato con sentenza n. 388/2020 del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e di 20.000,00 eurodi multa nonché al delitto previsto dall’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, giudicatocon sentenza n. 290/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli [OSCURATO:PERSONA] che aveva inflitto la pena di otto anni e quattro mesi di reclusione edi 100.000,00 euro di multa. Pertanto, ritenuto più grave quest’ultimo reato, ilGiudice dell’esecuzione aveva disposto un aumento per l’altro reato, già operatala riduzione per il rito, pari a tre anni di reclusione e 18.000 euro di multa.1.1. Con sentenza n. 1048 in data 30 settembre 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza rilevando che l’aumento di pena,applicato per il delitto satellite a seguito del riconoscimento della continuazione,era stato determinato senza alcuna motivazione, in contrasto con i principiaffermati dalle Sezioni unite (v. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269 - 01; Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 - 01).1.2. Con ordinanza in data 31 marzo 2026, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, ha operato una nuovavalutazione in ordine al quantum di pena da applicare a [OSCURATO:PERSONA], inrelazione al reato satellite, in virtù del riconoscimento dell’istituto dellacontinuazione. Ha premesso che il medesimo Giudice della cognizione lo avevacondannato, per tale reato, alla pena di sette anni di reclusione e di 30.000 eurodi multa, da ridurre per il rito; e ha, indi, ritenuto che la misura dell’aumentodovesse tenere conto della gravità del fatto - consistito nella detenzione di 25,70grammi netti di cocaina aventi un elevatissimo principio attivo (oscillante tral’85,2% e il 93,2%) e per complessive 555 dosi - indicativo della capacità delcondannato di attingere al mercato dei produttori di stupefacenti, a delineare unquadro di elevata pericolosità confermato dal casellario giudiziale. Su tali basi, ilGiudice dell’esecuzione ha ritenuto equo un aumento della pena detentiva inmisura leggermente superiore al terzo, pari a quattro anni e sei mesi di reclusionee a 24.000 euro di multa, da ridurre di un terzo per il rito abbreviato, fino agiungere a tre anni di reclusione e 18.000 euro di multa. Nell’occasione, il Giudicedel rinvio ha ritenuto che anche accedendo alla tesi difensiva, secondo cuioccorreva sommare la pena base non ridotta e successivamente applicare lariduzione, il risultato era il medesimo, atteso che, partendo da dodici anni e seimesi di reclusione e aggiungendo quattro anni e sei mesi di reclusione si ottenevauna pena complessiva di diciassette anni di reclusione, che ridotta di un terzoconduceva alla pena finale di undici anni e quattro mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spina, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto neilimiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 132, 133 e 81 cod. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Neldettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., che il Giudice del rinvio avrebbe confermato il quantum (pari a tre annidi reclusione) limitandosi a integrare la motivazione, sicché rimarrebbeingiustificata la misura dell’aumento, ritenuta eccessiva. Per tale ragione, sideduce la violazione del principio di proporzionalità e della funzione rieducativadella pena ai sensi dell’art. 27 Cost., richiamando, al riguardo, i principi affermatidalle Sezioni unite; si contesta che la misura dell’aumento (pari a tre anni) siavvicini al cumulo materiale, sicché la ratio del reato continuato sarebbe statacontraddetta.3. Con requisitoria scritta in data 9 luglio 2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo quanto affermato, con pronuncia risalente, dalle Sezioni unite «ènulla “in parte qua”, perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudicedel suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nelpronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcunaindicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave edell’aumento per la continuazione» (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv.201549 - 01). Inoltre, come precisato più recentemente, il giudice, oltre aindividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).3. Nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione ha dato adeguatamente contodelle ragioni della propria decisione, esplicitando i motivi per cui si è determinatoad applicare l’aumento per il reato satellite nella misura di quattro anni e sei mesidi reclusione, ridotta a tre anni per la diminuente del rito.L’ordinanza impugnata, infatti, ha espressamente richiamato la gravità delfatto e la capacità a delinquere del condannato, desunta dalla sua capacità diapprovvigionarsi di sostanza stupefacente caratterizzata da elevatissimo principioDunque, il Giudice del rinvio ha pienamente adempiuto alle indicazioni fornitedalla pronuncia rescindente, mentre le odierne censure si sostanziano nellarichiesta di una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.Sotto altro profilo, il principio di proporzionalità è stato solo genericamenterichiamato, senza spiegare le ragioni per cui esso non sarebbe stato, nella specie,rispettato; né individua specifici elementi di fatto trascurati dal giudicedell’esecuzione, limitandosi a contrapporre una diversa e più favorevole opzionedosimetrica alla valutazione espressa dall’ordinanza impugnata in punto di gravitàdel fatto e capacità a delinquere del condannato.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l’onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 3.000,00euro.5. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione diprincipi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione delladecisione in forma semplificata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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